Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2014, n. 38676
CASS
Sentenza 20 maggio 2014

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Massime1

In tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 D.Lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi).

Commentario1

  • 1Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo e
    Carlo Bray · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza in commento si inserisce nella lunga serie di pronunce della terza sezione della Corte di cassazione che provano a delineare i confini dell'area di applicabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006. Essa chiarisce un profilo, ma ne lascia aperto un altro. Infatti, da un lato rappresenta il definitivo accoglimento dell'interpretazione in senso estensivo dell'espressione "titolari di imprese o responsabili di enti" che qualifica il soggetto attivo del reato. La Cassazione si assesta, cioè, nel ritenere configurabile il reato nei confronti di un soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2014, n. 38676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38676
Data del deposito : 20 maggio 2014

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