Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA POL ITALIANO0 0 5 9 / 0 3 LE SUPREMA DI CASS E LA Oggetto SENTENZA CONTRADDITIORIETÀ SEZIONE TERZA CIVILE TRA MOTIVAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E DISPOSITIVO Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G. N. 924/01 Cron.1148 VITTORIA - Rel. Consigliere Dott. Paolo Rep. 200 LUPO Consigliere Dott. Ernesto - Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere- Ud. 05/11/02 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENERALI ASSIC SPA, con sede in Trieste, in persona dei legali rappresentanti Sigg.ri Bruno Pierini e Rag. Adrian Bruno Trevisan, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO CAVALLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ER MA LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELO SECCHI 4, presso lo studio 2002 j. dell'avvocato ENZO OTTOLENGHI, che la difende anche 2069 -1- disgiuntamente all'avvocato PAOLA MARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
TE CA;
- intimato avverso la sentenza n. 778/99 del Tribunale di FERRARA, emessa il 14/10/99 e depositata 1'01/12/99 (R.G. 2389/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si accolga il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. La controversia trae origine da uno scontro tra veicoli avvenuto a Ferrara. AR EL ER si immetteva su una strada con diritto di precedenza, eseguendo una manovra di conversione a sinistra;
sulla strada, dalla sua destra, veniva altra automobile, di proprietà di LO ER. I due veicoli si scontravano e la ER riportava danni alla persona ed alla macchina. 2. - Il giudice di pace di Ferrara dichiarava che lo scontro era avvenuto per colpa di ambedue i conducenti;
che al conducente del veicolo ER era da attribuire una percentuale di colpa pari al 60%; che ER e le Assicurazioni Generali erano obbligati a risarcire alla ER il 60% dei danni;
B li condannava a tale risarcimento e le Assicurazioni Generali erano altresì condannate a rimborsare alla ER le spese di consulenza oltre al 60% delle spese del processo.
3. La decisione è stata impugnata dalle Assicurazioni generali, accertamento circa le colpe dei dueper ottenere un diverso conducenti, ma l'appello è stato rigettato dal tribunale con sentenza dell'1.12.1999. 4. Le Assicurazioni Generali ne hanno chiesto la cassazione. - AR EL ER ha resistito con controricorso. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia trattato 5. - in camera di consiglio e accolto perché manifestamente fondato. 3 6. - La resistente ha depositato una memoria. Ritenuto in diritto. 1. - Il ricorso contiene due motivi. Il primo denunzia un vizio di difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). E' fondato ed assorbente. La Corte condivide l'interpretazione che della sentenza del 2. tribunale viene proposta dalla ricorrente. Come si desume da una valutazione complessiva del dispositivo, della motivazione della decisione e della esposizione dei fatti, il tribunale è pervenuto a rigettare l'appello e così a confermare la decisione di primo grado, per avere ritenuto che il giudice di pace avesse attribuito alla ER una colpa pari al 60%; che in analoghi casi il criterio seguito dal tribunale era di attribuire una colpa del 70% a conducenti che compivano manovre dello stesso tipo;
che nel caso concreto lo scarto era giustificato dal fatto che la colpa della ER si presentava attenuata e quella del conducente antagonista aggravata dalle velocità rispettive, bassa la prima, elevata la seconda. Siccome però il giudice di pace aveva attribuito la maggiore responsabilità al ER e non alla ER, la decisione, travagliata da questo errore, viene a rivelare una incompatibilità logica tra motivazione, che per sé considerata è in contrasto con la decisione del primo giudice, e dispositivo, che invece ne suona conferma. 3. - Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata. Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, per un nuovo esame dell'appello. Il giudice di rinvio è designato nel tribunale di Bologna, che provvederà anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al tribunale di Bologna. Così deciso il giorno 5 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. sidente. Il relatore ed estensore pare Aster Il re ERE C1 Dott.ssa AR Aiello IL CANCEL Depositate in Cancelleria оз16.1.03 5