Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2001, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT E A IC N L O B I B T U T A 8 5 R 8 9 T . 0207640 1= 1 0207 6. 0.1 S / I 4 T G / OGGETTO 6 U B E 2 B R . OME DEL POROLO I . L R I.V.A.: rettifica;
L R . A P A . T detrazioni D D B E A T T A D N I I 1 E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA S R 3 S N 1 E E E S . T I N omposta dai Magistrati: A A M Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G. N. 14168/97 Dott. Enrico PAPA Cons. refatore Consigliere Cron. 4312 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud. 30.11.2000 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso iscritto al n. 14168 R.G. 1997, proposto Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE da per diritti L. 2000. # 13 FEB. 2001 SUBIACO GINO, elettivamente domiciliato in Roma al viale IL CANCELLIERE Angelico 38 presso lo studio dell'avv. Ugo OJETTI, che lo rappresenta e difende con procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 7
- intimato -
8 9 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 12 giugno 1997, depositata col n. 253/32/97 il 4 luglio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 30 novembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Ojetti per il ricorrente e l'avv. Arena per l'intimato; - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per C il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio I.V.A. di Roma recuperò a tassazione alcune poste relative alla dichiarazione 1988, ritenendole indebitamente portate in detrazione dal contribuente GI UB, esercente attività di autotrasportatore. L'impugnativa di quest'ultimo fu respinta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Roma con decisione 713/36/95, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 12 giugno 1997 depositata col n. 253/32/97 il 4 luglio seguente, ha rigettato il gravame del contribuente. Ha infatti negato il diritto alla detrazione (in lire 7.372.000) per imposta versata sui canoni di locazione finanziaria per l'acquisto di un 'immobile', per mancanza di prova del carattere strumentale del bene rispetto all'attività esercitata;
ed ha rilevato la mancanza di documentazione idonea a riferire tali canoni all'acquisto di un 'camion', peraltro 'in contrasto con quanto precedentemente dedotto nei due gradi di giudizio'. Per la cassazione ricorre il contribuente, articolando due mezzi, con atto notificato il 23 ottobre 1997. L'Amministrazione intimata ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione Con i due mezzi il contribuente denunzia, rispettivamente, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione. Sotto il primo profilo - senza indicare alcuna disposizione di legge - si duole in realtà che il giudice 'a quo' abbia equivocato sul termine di 'immobile', che nella pratica commerciale sta a denotare un 'immobilizzo' per l'acquisto di 'bene durevole', laddove, nello stesso atto difensivo preso in considerazione, il riferimento ad un 'bene strumentale ammortizzabile' appariva testuale, e che si trattasse in realtà di un 'camion' emergeva dal contratto di locazione finanziaria n. 5566/LA, numero riportato in tutte le fatture, secondo la produzione avvenuta in udienza. Sotto il secondo aspetto, sulla puntualizzazione in fatto che precede, si duole che il giudice 'a quo' abbia considerato altresì gli effetti della inclusione, nel modello impiegato per la dichiarazione, in un rigo anziché in altro, rilevando comunque l'infinfluenza dell'errore del dichiarante, ai fini della detrazione dell'i.v.a. sugli acquisti, sempre spettante, ed invocando, sotto il profilo formale, l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, col corrispondente pagamento. Il ricorso è inammissibile. Procedendo all'esame congiunto dei motivi, si premette che come univocamente risulta dalla sentenza e non è contestato col ricorso - in entrambi i gradi si è discusso, in punto di fatto, di una detrazione riferibile ad un 'immobile'; che, solo in sede di discussione in appello, il rappresentante del contribuente ha chiarito essere, i canoni da detrarre, relativi ad un 'camion'; e che, con l'atto di appello, il contribuente medesimo ha segnalato l'erronea inclusione della posta nel rigo A15 del quadro A del modello di dichiarazione. Ciò posto, pure condividendosi l'assunto del ricorrente odierno, secondo cui la detraibilità non può dipendere dalla inclusione in un 'rigo' (contrassegnato da apposita sigla) in luogo di un altro, carattere assorbente assume il rilievo che il giudice 'a quo' abbia positivamente escluso di poter prendere in esame la riferibilità all'automezzo, ribadendo il riferimento esclusivo all'immobile, oggetto del pregresso prolungato dibattito processuale. La soluzione, esatta se ragguagliata - che non è consentitoal fatto originariamente dedotto in giudizio ribaltare attraverso il ricorso ad una terminologia, assunta come ricorrente nella pratica contabile ma contraria al senso più comune della locuzione di immobile -, non può essere capovolta in sede di legittimità, ipotizzando emergenze documentali contrarie, le quali, se verificabili in concreto, sarebbero state tutt'al più idonee a configurare un vizio revocatorio 'ex' art. 395 n. 4 c.p.c. Per questo, il ricorso risulta complessivamente inammissibile, essendo inteso a modificare nel giudizio di legittimità i fatti costitutivi della impugnativa originaria. Alla corrispondente declaratoria consegue, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000. Il Cons. estensore Il Presidente CORTE Vincento Carbone - Enrico Papa E مشده N O A S M A R E F S U IL CANCELLIERE C1 S A AL NO TO. приваWold C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 FEB 2001.. CANCELLIERE C1 صمامات Arnaldo NO E 6 5 A 8 N I 9 . O 1 R I N / Z 4 - A / A T 6 B R 2 . U T . L S B R L I . I P A . G R . E D T B R L A A E T I D A 1 R I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E M A S E