Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 1
La delibera di autorizzazione a stare in giudizio, richiesta dalla legge per gli enti pubblici, se prodotta nel corso del giudizio, rende regolare il contraddittorio e ratifica l'attività svolta dal difensore, a meno che il giudice di merito non abbia già rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla invalidità dell'atto compiuto in mancanza della delibera e con il limite della formazione del giudicato, sulla questione sostanziale dedotta, che preclude la proposizione o la riproposizione della relativa questione, conseguendone che la produzione della delibera, nel prosieguo del giudizio dopo una sentenza di appello non definitiva che, senza decidere nel merito della controversia, aveva dichiarato la contumacia dell'ente per la mancata produzione, regolarizza la costituzione in giudizio e rende ammissibile l'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla controparte.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9838 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI EN, PE NE, RI AM, RI IO, RI IO, gli ultimi quattro in qualità di eredi di RI IG, RI DA, RI LD, RI AN, RI UC, RI NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVONE CACCIAVILLANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI ROVIGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso l'avvocato FRATICELLI FRANCESCA, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO ZATTI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 546/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 13/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Albini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.12.1982, RI OM, RI AM, RI GI, RI NI, RI LD, RI ND, RI UC, RI AN, convenivano in giudizio il Comune di Rovigo chiedendo la restituzione di terreni di loro proprietà, abusivamente occupati per la costruzione di opere di viabilità, ed il risarcimento per l'abusiva occupazione. In prosieguo di causa, gli attori mutavano la domanda di re5tituzione in risarcimento danni per occupazione appropriativa.
Con sentenza non definitiva del 10.6.1986, il Tribunale di Rovigo, mentre dichiarava inammissibile, perché tardiva, la domanda di risarcimento per l'acquisizione dell'immobile, accertava il diritto al risarcimento per l'occupazione abusiva, condannando il Comune alla somma da quantificarsi in prosieguo. Il giudizio veniva sospeso dal giudice istruttore, per la pendenza dell'appello avverso la sentenza parziale.
Con sentenza depositata il 1.7.1991, la Corte d'Appello di Venezia dichiarava la contumacia del Comune di Rovigo, non essendo stata mai prodotta la ratifica consiliare della delibera di autorizzazione a stare in giudizio, e di conseguenza l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'amministrazione; viceversa dichiarava ammissibile la domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, e disponeva per la necessaria istruttoria nel prosieguo del giudizio. Con sentenza depositata 13.4.1999, e notificata il 29.5.1999, la Corte d'appello di Venezia accoglieva l'eccezione di prescrizione che il Comune aveva reiterato nella fase successiva alla pronuncia non definitiva, dopo aver prodotto la delibera 17.2.1997 con cui il Consiglio comunale ratificava le delibere di giunta del 1988, autorizzatorie a stare in giudizio: l'irreversibile trasformazione del fondo doveva farsi risalire al 29.9.1977, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 7.12.1982, dopo che era decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima.
Ricorrono per Cassazione RI OM, ER IN, RI AM, RI SE, RI IO (questi quattro ultimi quali eredi di RI GI), RI NI, RI LD, RI ND, RI UC, RI AN, affidandosi ad un motivo, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Rovigo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, RI OM, ER IN, RI AM, RI SE, RI IO (questi quattro ultimi quali eredi di RI GI), RI NI, RI LD, RI ND, RI UC, RI AN, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 293, 294, 112 c.p.c. e 2938 c.c., censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che la produzione dell'autorizzazione a stare in giudizio non elimina le preclusioni già maturate, e non rende possibile la proposizione di eccezioni inerenti la situazione già decisa con sentenza non definitiva. Questa aveva dichiarato ammissibile e fondata la domanda di risarcimento. L'eccezione di prescrizione il Comune l'aveva sollevata solo con memoria depositata il 3.2.1999, restando irrilevante che l'avesse proposta nella fase precedente, nella quale non era validamente costituito. Del resto la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio.
Il ricorso è fondato, per le ragioni sviluppate nella seconda parte del motivo di doglianza.
Per quanto concerne la prima parte, infatti, va osservato che la sentenza non definitiva della Corte d'appello, depositata il 1.7.1991, si limita a dichiarare ammissibile la domanda di risarcimento danni per occupazione appropriativa, proposta dai RI in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale, e tacitamente accettata dal Comune convenuto. Essa testualmente dispone la necessaria istruttoria da espletare nel prosieguo del giudizio, "non essendo stati acquisiti i dati di natura tecnica, indispensabili per una pronuncia sul merito della domanda presa in esame, in accoglimento della relativa richiesta degli appellanti". La pronuncia, quindi, contiene niente più che una delibazione su questione processuale, quella dell'ammissibilità della domanda di risarcimento per occupazione appropriativa alla luce della tacita accettazione del contraddittorio di parte convenuta (di cui viene dichiarata la contumacia), riconducibile alla tipologia dei provvedimenti di cui all'art. 279 n. 4) in relazione al n. 2) c.p.c.:
certamente è estraneo al decisum qualsiasi apprezzamento sulla fondatezza della domanda, che, invece, coerentemente, è contenuto nella sentenza definitiva 13.4.1999, oggetto dell'attuale impugnazione. Sotto tale profilo, dunque, l'eccezione di prescrizione proposta nella fase successiva alla prima sentenza, dovrebbe esser considerata ammissibile. L'amministrazione convenuta, una volta legittimamente costituita in giudizio mediante la produzione dell'autorizzazione, ben poteva far valere fatti estintivi del credito, essendo ancora oggetto del contendere la fondatezza della domanda, e non già, semplicemente, come sostenuto dagli attuali ricorrenti, il quantum della pretesa.
Va osservato però, in riferimento alla seconda parte della doglianza, che l'autorizzazione a stare in giudizio, richiesta dalla legge per gli enti pubblici (art. 75 c.p.c.), se prodotta nel corso del giudizio, rende regolare il contraddittorio e ratifica l'attività svolta dal difensore, a meno che il giudice di merito non abbia già rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell'atto compiuto in mancanza della delibera (Cass. 6.12.1977, n. 5284;
15.11.1977, n. 4975, con specifico riguardo all'inammissibilità dell'appello).
Sul piano delle preclusioni, è vero che con la sentenza depositata il 1.7.1991, la Corte d'Appello di Venezia dichiarava la contumacia del Comune di Rovigo, non essendo stata mai prodotta la delibera di autorizzazione a stare in giudizio, e di conseguenza l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'amministrazione. Il giudice aveva dunque già tratto le debite conseguenze riguardo alla irregolare costituzione in giudizio del Comune di Rovigo, fino a quella prima sentenza. Su di essa, la riserva di ricorso per cassazione, che l'amministrazione assume di aver formulato, diretta, fra l'altro, a contestare la non necessità di ratifica consiliare alla luce della sopravvenuta l.
8.6.1990 n. 142, non appare coltivata con ricorso, ne' principale, ne' incidentale, in sede di legittimità, e dall'impugnazione l'attuale controricorrente è decaduto.
Nel prosieguo del giudizio di appello, tuttavia, la produzione della delibera di ratifica consiliare regolarizzava la costituzione in giudizio, per il periodo successivo alla pronuncia con cui il giudice aveva rilevato il difetto di costituzione. L'amministrazione appellata era così abilitata al compimento di ulteriori attività processuali, rendendo ammissibile l'eccezione di prescrizione, alla luce del vecchio testo dell'art. 345 c.p.c. Tale eccezione, però, non appare tempestivamente proposta. L'assunto dei ricorrenti secondo cui l'eccezione fu formulata solo in sede di replica alla conclusionale, si dimostra corretto, posto che se anche la sentenza impugnata espone che l'eccezione "è stata ulteriormente dal Comune ribadita nel corso della fase processuale svoltasi successivamente alla pronuncia" non definitiva, tale conferma appare effettuata, ad un riscontro di questo collegio che, vertendosi in tema di error in procedendo, è anche giudice del fatto, solo in fase di comparse conclusionali, ovvero dopo la rimessione della causa al collegio, quando già l'oggetto del contendere si è definito (Cass. 28.5.1985, n. 3226). La precisazione a verbale, da parte del Comune,
all'udienza 18.3.1997, in cui viene prodotta la delibera consiliare di ratifica, appare generica ("ribadita ogni riserva e fatta salva ogni eccezione ulteriore"), e non univocamente riconducibile a far valere l'estinzione del credito per il decorso del tempo. Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza di merito cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che si pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio.
L'ammissibilità della domanda di risarcimento per l'illecita acquisizione del fondo, è stata accertata dalla sentenza 1.7.1991 della Corte d'Appello di Venezia. Venuta meno l'eccezione di prescrizione, il giudizio di rinvio dovrà procedere alla valutazione di fondatezza del diritto e alla liquidazione del danno.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001