Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
In tema di conferimento di nomina del difensore e contestuale mandato a impugnare, le forme previste dagli articoli 571, comma 3 e 96, comma 2, del cod.proc.pen. sono rispettate allorché l'imputato trasmette a mezzo fax all'ufficio giudiziario un'espressa dichiarazione di volontà da lui sottoscritta, che soddisfa il requisito minimo richiesto dalle norme citate, consistente nella certa riconducibilità della manifestazione di volontà al suo autore, senza che sia necessaria alcuna autenticazione della firma (Fattispecie anteriore alle modifiche apportate all'art. 571 cod. proc. pen. dall'art.46 della legge 16 dicembre 1999, n.479.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2001, n. 32444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32444 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Presidente - del 30/05/2001
Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 966
Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 1237/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15.12.1999 dall'avv. Gianni Correggiari, difensore di LA AC IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 21.10/11.11.1999. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Antonello Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.5.1998, il Tribunale di Trieste dichiarava La CC IO responsabile del reato di cui agli artt. 110, 48 e 479 c.p. in relazione agli artt. 476, comma secondo, 492 e 61 n. 2 c.p.,
così riqualificato l'originario capo d'imputazione, nonché del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 c.p. e, unificati gli stessi reati con il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione, oltre consequenziali statuizioni. Pronunciando sull'appello proposto nell'interesse dello stesso imputato, la Corte di Appello di Trieste dichiarava inammissibile il gravame, reputando irrituale, siccome priva di autentica della sottoscrizione, la nomina del difensore trasmessa a mezzo fax, con il contestuale conferimento dello specifico mandato ad impugnare la pronuncia contumaciale.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il nuovo difensore del La CC, deducendo il motivo meglio indicato in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Parte ricorrente censura l'affermazione della Corte territoriale, che, richiamandosi ad un orientamento interpretativo di questa Suprema Corte, ha ritenuto che lo specifico mandato ad impugnare, previsto dall'art. 571, comma terzo (nel testo anteriore alla recente novella, di cui all'art. 46 della l. 16.12.1999, n.479), per l'ipotesi di imputato giudicato in contumacia, non potesse essere contenuto in una comunicazione priva di autentica della sottoscrizione, sul riflesso che la norma esigeva che fosse riconoscibile con certezza la provenienza della manifestazione di volontà da parte del solo soggetto legittimato ad esprimerla. Dal canto suo, invoca infatti altra interpretazione di questo giudice di legittimità, secondo la quale le formalità prescritte dall'art. 96, comma secondo, per la nomina del difensore, cui l'art. 571, comma terzo, rinvia, non sono prescritte ad substantiam, sicché la norma non ha carattere inderogabile, ma meramente ordinatorio e regolamentare e, come tale, suscettibile di interpretazione ampia ed elastica.
2. - La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero, non è sicuramente condivisibile l'assunto secondo il quale la dichiarazione di nomina del difensore ed il contestuale conferimento di specifico mandato ad impugnare (richiesto dal previgente testo dell'art. 571, comma terzo, c.p.p.), richiedano (o richiedessero, limitatamente al mandato specifico) l'autentica della sottoscrizione. Tale onere non è infatti previsto dalla norma, che, invece, è ispirata al principio dell'assenza di formalità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5^, 4.12.1995, n. 11866). La disciplina della nomina del difensore, cui la menzionata norma di cui al comma terzo dell'art. 571 faceva rinvio, riguardo alle forme del mandato specifico ad impugnare, prevede formalità estremamente semplici (dichiarazione resa all'autorità procedente o trasmessa con raccomandata), relativamente alle quali il presupposto minimo richiesto - stante la delicatezza e rilevanza dell'incarico conferito - è la riconducibilità della manifestazione di volontà al suo autore, a riprova della quale deve reputarsi sufficiente la mera sottoscrizione, senza che sia prescritta autenticazione alcuna. L'affermazione del principio di diritto, già espresso da questa Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3^, 9.10.1999, n. 2401), spiega perché mai non sia stata ritenuta valida la dichiarazione fatta con telegramma (ipotesi alla quale si riferivano le pronunce di legittimità richiamate nella sentenza impugnata: cfr. Cass., sez. 4^, 15.6.1994, n. 6935; id., sez. 2^, 26.8.1994, n. 9226; id. sez 1^, 4.7.1991, n. 2722), proprio per la mancanza di sottoscrizione, che rende l'atto inidoneo a legittimare il difensore all'esercizio del diritto d'impugnazione. Nel caso di specie, si trattava, invece, di fax trasmesso dallo stesso imputato, riproducente una dichiarazione con firma autografa, in virtù della quale l'avv. Sergio Mameli veniva officiato della difesa e dello specifico mandato di proporre appello avverso la sentenza resa nel procedimento penale specificamente indicato. Il difensore nominato aveva poi effettivamente provveduto alla presentazione dell'appello e dei contestuali motivi di gravame nonché alla difesa dell'imputato nella fase dibattimentale del giudizio di secondo grado.
3. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice competente per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2001