Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 03247/0 1 IN NOME DEL POPO O IT LA COR Oggetto Pagamento indennizzo SEZIONE TERZA CIVILE per assicurazione furto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 17962/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron.6710 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. 1037 Consigliere - Dott. Bruno DURANTE Ud. 06/11/00 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T EN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio EP AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 PZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato CRIMI 6 MAR. 2001 GIUSEPPE, difeso dall'avvocato TALAMONE ALBERTO, giusta IL CANCELLIERE delega in atti;
- ricorrente -
CANCELLERIA contro rappresentanti RAS SPA, in persona dei legali pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA difeso dall'avvocato SPADAFORA GIORGIO, giusta88, delega in atti;
controricorrente2000 1754 avversO la sentenza n. 2684/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 7/5/1997, depositata il 29/07/97; RG. 661/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 1991, TI AL convenne in giudizio, davanti al Tribunale di IL , la S. p. a. RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà per ottenerne, in forza dell'as- sicurazione con la stessa contratta, la condanna al pa- gamento della somma di lire 22.000.000 a titolo di in- dennizzo del furto subito della propria autovettura SAAB Turbo 900 targata AO 169930. Espose l'attore di avere stipulato con la RAS una polizza antifurto, rela- tiva alla suindicata auto, stimata per il valore com- merciale di lire 22.000.000; di avere notiziato imme- diatamente la compagnia assicuratrice del subito furto dell'auto in data 11 giugno 1990 e di avere inoltrato denunzia all'A.G., che aveva disposto l'archiviazione della notitia criminis per essere rimasti ignoti gli 2 Æ autori del reato. Radicatosi il contraddittorio, la RAS contesto la sussistenza del diritto vantato dall'attore e chiese, in via riconvenzionale, l'annullamento del contratto ex art.1892 c.c.. Con sentenza pubblicata 1'8 novembre 1993, il Tri- bunale adito respinse la domanda proposta dall'attore ed accolse la riconvenzionale della convenuta, dichia- rando l'annullamento del contratto inter partes. A seguito di impugnazione del AL, la Corte di appello di IL, con sentenza depositata in data 29 Suglio 1997, in parziale riforma dell'appellata senten- za, ferma restando la reiezione della domanda proposta dall'attore, respinse anche la domanda riconvenzionale della convenuta appellata, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Rilevò in parte motiva, per la parte che qui inte- ressa, la corte distrettuale: che il valore presunto del mezzo assicurato al momento della stipula della po- lizza non era circostanza che di per sé poteva impegna- re la società а corrispondere un indennizzo pari a quello previsto nel contratto;
che, nella specie, era certo che l'autoveicolo assicurato dal AL con la RAS aveva subito nel 1989 gravissimi danni, che l'ave- vano ridotto ad un relitto;
che, a fronte delle con- 3 testazioni dell'appellata, sarebbe stato onere del Cre- paldi di dimostrare il valore oggettivo e/o reale de ]- l'autovettura al momento del furto, mediante l'eventua- le produzione di fatture, il tipo di riparazioni ese- guite dopo l'incidente, ecc.: a tale onere l'appellante non aveva ottemperato, considerata anche l'assoluta ir- rilevanza della prova per testi articolata. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto TI AL, sulla base di un solo motivo, cui resiste, con controricorso la società RAS, che ha depositato anche memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo del proposto gravame, deduce il ricorrente l'omesso esame di un punto decisivo e, con- seguentemente, l'omessa motivazione, assumendo in par- ticolare: a) che il giudice di merito aveva disatteso la domanda di risarcimento proposta, ritenendo l'inam- missibilità delle prove dedotte da esso ricorrente, prove tendenti a dimostrare, in particolare, le condi- zioni in cui si trovava il veicolo al momento dell'ac- quisto da parte di esso AL;
b) che la corte ter-- ritoriale aveva omesso di considerare che " 1 l'auto non era stata acquistata incidentata dal AL e neppure dal Napolitano, dal quale il AL l'aveva ricevuta in perfette condizioni, ma che le riparazioni potevano 4 essere riferite all'originario acquirente e quindi ven- ditore I"; c) che in atti vi era una presunzio- ne non vinta da prova contraria, e cioè che al momento della cessione dal Galvanisi al Napolitano l'auto aveva un valore dichiarato di lire 18.000.000, per cui nel successivo trasferimento non poteva che avere conserva- detto valore 01 comunque, avere quello di mercato to auto marciante su strada;
d) che, comunque, anche per se incidentata, l'auto aveva pur sempre un valore di mercato, che imponeva alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno. Il motivo è inammissibile. Per quanto concerne il punto sub a) della censura, agevole rilevare che, come questo Supremo Collegio ha più volte affermato, qualora con il ricorso per cassa- zione venga dedotta l'omessa od insufficiente motiva- zione della sentenza impugnata per l'asserita mancata ○ erronea valutazione di risultanze processuali, (siano queste costituite da un documento ovvero, come nella specie, da deposizioni testimoniali), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il con- trollo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente pre- cisi ove necessario, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli as- 5 7 serisce decisiva e non valutata о insufficientemente valutata, atteso che, per il principio di autosuffi- cienza del r corso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. A tale onere il ricorrente non ha ottemperato nella spe- cie, per cui tale parte del motivo è inammissibile. Per quanto concerne le residue censure, deve pre- mettersi che questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si faccia- no valere vizi di motivazione della sentenza impugnata, a norma dell'art. 360 n. 5 c. p. C., richieda la precisa indicazione di carenze о lacune nelle argomentazioni ovvero la specificazione di illogicità consistenti nel- l'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coe- renza tra le varie ragioni esposte e quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e 1'insanabi e contrasto degli stessi;
come non possa, invece, far- si valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei mol- teplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del 6 ナ giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamen- to dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non al possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi, appunto, il motivo di ricorso per cassazione in un'inammissibile istanza di e dei convincimenti del revisione delle valutazioni giudice del merito. Nel caso di specie, le suindicate doglianze risul- tano non rispondenti ai richiesti requisiti, per non essere state formulate le censure nel senso sopra evi- denziato. Con le stesse, al contrario, si tende ad im- putare al giudice di merito di avere adottato una de- terminata valutazione degli elementi probatori acquisi- ti: trattasi di questioni di merito che, non possono essere esaminate in questa sede, atteso che con le stesse si tende ad una nuova valutazione dei fatti di causa, compito istituzionalmente riservato al giudice di merito, il cui giudizio è, com'è noto, insindacabile in cassazione, se, come nella specie, sorretto da ido- nea e logica motivazione. In proposito, la corte terri- toriale ha esattamente rilevato che, una volta provato, ad opera dell'appellata, che l'auto in questione era stata ridotta, a seguito di un incidente, ad un rotta- 7 me, era onere dell'attore appellante di provare le successive riparazioni dell'auto medesima, nonché il relativo valore di quest'ultima al momento del furto subito. In carenza di tali prove, correttamente la do- manda proposta è stata rigettata. In conclusione, il ricorso va respinto. hoooo Sussistono giusti motivi per compensare le spese 290000 del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 6 novembre 2000. Il Configlier Peletoelatore ed estensore ПробкиJu an Fincan Il Presidente CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li #6 MAR 2001 Agenzia delle Entrate Giovanni Pienbattista they 13.06.11 Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo 1391 Art. n. 8