Sentenza 4 giugno 2004
Massime • 1
Nel caso di trasferimento dell'imputato, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero prima di emettere il decreto di irreperibilità sorge solo nel caso in cui da quelle effettuate sul territorio nazionale siano emersi elementi che consentano la individuazione di una precisa località dello Stato estero ove l'imputato medesimo dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano essere utilmente effettuate le ricerche per accertare l'esatto indirizzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2004, n. 30600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30600 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 04/06/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1184
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 30323/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Piero Chiorino, difensore di fiducia di FR TR, n. a Genova il 15.4.1953;
avverso la sentenza in data 18.3.2002 della Corte di Appello di Torino, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Torino in data 16.1.2001, venne condannato alla pena di mesi otto di reclusione, quale colpevole del reato: 2) di cui agli art. 4 lett. f) della L. n. 516/82 e 2, comma 3, del D. L:vo n. 74/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria LOMBARDI;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di FR TR in ordine al reato di cui agli art. 4 lett. f) della L. n. 516/82 e 2, comma 3, del D. L.vo n. 74/2000 in relazione all'art. 48 c.p. (capo 2), perché in qualità di socio accomandatario della S.a.s. Team Italia, al fine di evadere le imposte dirette, induceva il liquidatore della predetta società ad indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 spese ed altri componenti negativi di reddito per un ammontare complessivo non inferiore a L. 80.500.000, utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Esserre Rally. Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, la sentenza ha rigettato l'eccezione con la quale l'appellante aveva dedotto la nullità della dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, che ha preceduto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, e contestato nel merito l'affermazione della propria colpevolezza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del FR, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 159, 178, 179 e 169, quarto comma, c.p.p.. Il FR afferma di avere avuto notizia del procedimento penale solo allorché il giudice di primo grado, dovendo procedere alla notifica dello estratto contumaciale della sentenza gli ha fatto pervenire in Nuova Zelanda, all'indirizzo 16 Oxford Street, Hamilton 2001, l'invito ad eleggere o dichiarare domicilio nel territorio dello Stato italiano. Il ricorrente eccepisce, quindi, la nullità del provvedimento con il quale è stata dichiarata la irreperibilità dell'imputato nel giudizio di primo grado per violazione dell'art. 169, quarto comma, c.p.p., osservando che, a seguito della mancata notifica del decreto di fissazione della udienza preliminare, dalla quale era emerso che l'imputato si era trasferito in Nuova Zelanda, il giudice, prima di dichiararne la irreperibilità avrebbe dovuto disporre, ai sensi della norma citata, ricerche anche fuori del territorio dello Stato. Con lo stesso motivo si contesta, altresì, la ritualità delle ricerche dell'imputato effettuate in Italia, deducendosi che nella comunicazione afferente alle ricerche eseguite nel luogo di residenza non sono state neppure indicate le generalità della persona, qualificatasi come moglie del FR, che ebbe a dichiarare il suo trasferimento all'estero. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme penali in relazione alla affermazione della sua colpevolezza. Si deduce che il FR si è limitato a conservare la documentazione fiscale relativa ad operazioni inesistenti, ma non ha posto in essere alcun comportamento diretto ad indurre il liquidatore della società ad utilizzarla per la dichiarazione dei redditi, essendosi totalmente disinteressato della predetta società, allorché ha abbandonato l'attività in Italia e si è trasferito in Nuova Zelanda.
Il ricorso non è fondato.
Osserva preliminarmente la Corte, in ordine al primo motivo di gravame, che la circostanza dedotta dal ricorrente, di essere stato avvisato all'estero della pendenza del procedimento penale, successivamente alla pronuncia di primo grado, si palesa irrilevante, non esplicando alcuna influenza sulla ritualità della dichiarazione di irreperibilità il fatto che il giudice sia venuto a conoscenza, solo dopo la conclusione del giudizio, dell'esatto domicilio dell'imputato, trasferitosi all'estero.
È stato, infatti, affermato da questa Corte che "In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, perché rappresentativa di una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità." (Sez. 5^, 199709126, Di Leo, riv. 208621).
Tanto precisato, osserva la Corte che nel caso in esame non sussiste la denunciata irritualità della dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, per non essere state estese le ricerche del suo domicilio in Nuova Zelanda, ove si era trasferito.
Con riferimento all'interpretazione dell'art. 169, quarto comma, c.p.p., di cui il ricorrente ha denunciato la violazione, è
opportuno rilevare che l'art. 159 c.p.p., nel prescrivere l'espletamento delle necessarie ricerche nel territorio dello Stato italiano, prima della declaratoria di irreperibilità dell'imputato, individua in modo puntuale i luoghi in cui dette ricerche devono essere effettuate, di talché, nel caso di mancata conoscenza di uno di tali luoghi da parte dell'autorità giudiziaria procedente, non si verifica affatto la irritualità della dichiarazione di irreperibilità, quale conseguenza delle mancate ricerche nel luogo di cui sì ignorava l'esistenza, pur se in prosieguo si venga a conoscenza di quest'ultimo.
Orbene, nel caso di trasferimento all'estero dell'imputato, si palesa irrazionale un'interpretazione dell'art. 169, quarto comma, c.p.p. nel senso che in tal caso dovrebbero essere eseguite ricerche più estese di quelle previste dall'art. 159, primo comma, c.p.p. e, cioè, da effettuarsi su tutto il territorio dello Stato estero, per di più da parte di organismi, che non dipendono dall'autorità giudiziaria italiana, di talché la norma deve essere interpretata nel senso che dagli atti deve risultare la località dello Stato estero in cui si è trasferito o comunque dimora l'imputato, perché sorga l'obbligo di disporre le ricerche tramite i canali diplomatici in detta località.
È opportuno precisare in proposito che l'autorità consolare, genericamente indicata dal ricorrente, si può ritenere del tutto estranea a tale compito, svolgendo solo un ruolo di assistenza ai cittadini dello Stato di appartenenza che sì siano rivolti ad essa. Conforta l'enunciata interpretazione il rilievo che la congiunzione "anche", adoperata nell'art. 169, quarto comma, c.p.p. e non nell'art. 159 dello stesso codice, implica il concetto di mera possibilità o eventualità e, quindi, la norma va interpretata nel senso già precisato, che l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge nel caso in cui da quelle effettuate in Italia siano emersi elementi analoghi, sul piano topologico, a quelli indicati nell'art. 159, primo comma, c.p.p. e, cioè, elementi che consentano la individuazione di una precisa località dello Stato estero ove l'imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano essere effettuate le ricerche per accertarne l'esatto indirizzo.
La Corte territoriale, pertanto, ha esattamente interpretato l'obbligo di effettuare ricerche anche all'estero, di cui all'art. 169, quarto comma, c.p.p. nel senso che deve risultare dagli atti una qualche notizia tale da consentire la prosecuzione delle ricerche con esito positivo, mentre, nel caso in esame, dall'esito delle ricerche effettuate in Italia era emersa solo la notizia del trasferimento del FR in Nuova Zelanda.
Per completezza deve essere, però, rilevato che la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata si riferiva alle disposizioni dell'abrogato codice di rito.
Nel resto la censura del ricorrente, afferente alte ritualità delle ricerche eseguite in Italia, è egualmente infondata, in quanto la mancata indicazione delle generalità, della persona qualificatasi quale moglie dell'imputato, in relazione alle ricerche effettuate nel luogo di residenza del FR prima del suo trasferimento all'estero, non determina certamente la invalidità di tali ricerche, in quanto il codice nulla prescrive in proposito, mentre il ricorrente non ha contestato l'espletamento di quelle ulteriori previste dall'art. 159 c.p.p., di cui, peraltro, vi è menzione nella pronuncia dei giudici di appello.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Con riferimento alla contestazione relativa alla affermazione di colpevolezza, ai sensi dell'art. 48 c.p., i giudici di merito hanno puntualmente accertato che "il FR dal 1996 in avanti non è rimasto sempre in Nuova Zelanda, ma è tornato più volte in Italia, prendendo contatto proprio con lo stesso liquidatore e col ragioniere commercialista incaricato delle pratiche fiscali", di talché la affermazione della colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 48 c.p., per avere indotto il predetto liquidatore ad utilizzare nella dichiarazione dei redditi le fatture relative ad operazioni inesistenti ha costituito oggetto di adeguata motivazione e costituisce puntuale applicazione della disposizione citata. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente FR TR al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004