Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di liquidazione delle spettanze professionali al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento di rigetto del giudice va riqualificato quale opposizione e trasmesso all'ufficio giudiziario che procede, competente per l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. (Fattispecie in tema di richiesta di liquidazione presentata dal difensore d'ufficio di imputato irreperibile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2014, n. 8014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8014 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/01/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 105
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 40188/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CA LV N. IL 30/11/1974;
avverso l'ordinanza n. 10410/2011 TRIBUNALE di MILANO, del 31/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'avvocato De CA VI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano con la quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione delle spettanze professionali relative al procedimento penale n. 10410/2011 R.G. Trib., nel quale ella è stata difensore d'ufficio di DO IE.
La ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato lamentando erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 e vizio motivazionale laddove il Tribunale ha ritenuto che, stante la non deliberata irreperibilità dell'assistito, il difensore deve dimostrare, al fine della liquidazione del compenso, di aver esperito inutilmente le procedure giudiziarie per il recupero del proprio credito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso va convertito in opposizione, ai sensi del combinato disposto al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 117, 84 e 170. Ai sensi dell'art. 117 cit. D.P.R., l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84. Tal ultima norma, che concerne il decreto di liquidazione del compenso, rimanda a sua volta all'art. 170, che a sua volta stabilisce (comma 2) che "il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica", non collegiale. È del tutto pacifico che la previsione dell'art. 117 va riferita sia al provvedimento che, accogliendo l'istanza, liquida il compenso, sia pure in termini che vengono censurati con l'opposizione; sia al provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione. Giova ricordare (con Sez. 4, n. 29577 del 12/05/2005 - dep. 04/08/2005, P.C. in proc. Trebbiani, Rv. 232017), che, in tema di impugnazioni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondo cui "allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente" (Sez. Un., ord. n. 45371 del 20/12/2001, ric. Bonaventura). Trattandosi, dunque, di ricorso indebitamente proposto, esso deve essere convertito, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, nel ricorso all'autorità giudiziaria competente, da individuarsi, nella specie, nel Tribunale di Milano. Al riguardo va rammentato che l'opposizione al rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere trattata col rito camerale partecipato previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., per applicazione estensiva della disciplina prevista per l'opposizione al decreto di pagamento dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 84 che, nel rinviare all'art. 170 del citato decreto, richiama la procedura camerale prevista dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, per gli onorari di avvocato (Sez. 3, n.
24070 del 13/05/2010 - dep. 23/06/2010, Cusumano, Rv. 247873).
P.Q.M.
Riqualificata la proposta impugnazione quale opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex artt. 84 e 170 dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014