Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 568 comma quinto cod. proc. pen., che in caso di impugnazione proposta a un giudice incompetente consente a quest'ultimo la trasmissione diretta degli atti al giudice competente, trova applicazione esclusivamente nell'ambito del sistema interno della giurisdizione e della competenza penale e non può essere riferita anche al giudice civile dinanzi al quale sia stata proposta una richiesta attinente alla giurisdizione penale (nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice civile che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto da un difensore contro il decreto di liquidazione emesso in un procedimento penale di esecuzione nei confronti di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2003, n. 7276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7276 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/12/2003
1. Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 2353
3. Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 024298/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AC NC FR, N. IL 21/06/1963;
nei confronti di:
MINISTERO DELL'ECONOMIA e FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/05/2000 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario che ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze;
La Corte:
OSSERVA
AC NC FR ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 10 gennaio 2000 del Tribunale di Firenze, prima sezione civile, che ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto dall'avv. CARLOTTA CORSANI contro il decreto di liquidazione, emesso in un procedimento di esecuzione nei confronti del ricorrente, per l'attività professionale svolta in favore del AC medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Secondo il ricorrente il Tribunale, essendosi dichiarato incompetente e avendo ritenuto la competenza del giudice penale, avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti al Tribunale penale di Firenze ritenuto competente.
Il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale penale di Firenze.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È vero che, come hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 26 giugno 2002 n. 30326, Del Re), nel caso di proposizione di un mezzo di gravame diverso dall'unico normativamente consentito il giudice, cui l'impugnazione sia diretta, si deve astenere dall'indagine sulla volontà della parte, prendere esclusivamente atto della volontà di impugnare e trasmettere quindi gli atti al giudice competente in base al disposto dell'art. 568 comma 5^ c.p.p.. Ciò peraltro presuppone che l'impugnazione sia diretta ad un organo giurisdizionale funzionalmente legittimato alla trattazione della materia oggetto dell'impugnazione. Come hanno affermato le Sezioni Unite di questa (sentenza 24 novembre 1999 n. 25, Di Dona, per est. in Cass. pen., 2000, 1167) - in un caso attinente alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare ma con argomentazioni riferibili anche alla ripartizione tra giurisdizione civile e penale - il provvedimento adottato dal giudice penale su richiesta del difensore che abbia chiesto la liquidazione degli onorari per l'opera svolta nell'esercizio dell'attività difensiva penale è reclamabile esclusivamente davanti al giudice penale con l'ulteriore possibilità di ricorso davanti alla Corte di Cassazione. In questa sentenza si è altresì specificato che l'eventuale provvedimento adottato dal giudice civile in questa materia sarebbe affetto da inesistenza perché "seppure materialmente esistente e ascrivibile a un 'giudice', sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della 'giurisdizione penale', e per ciò siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, risulti esorbitante i limiti interni ed oggettivi che alla stregua dell'ordinamento positivo discriminano il ramo civile e il ramo penale nella distribuzione della jurisdictio". Addirittura le Sezioni Unite, in questa sentenza, affermano che l'anomalia del giudice civile che adotti un provvedimento riservato al giudice penale, e viceversa, travalica i limiti del conflitto di giurisdizione che pertiene pur sempre alla ripartizione (in base agli artt. 1 del c.p.p. e 1 del c.p.c.) tra giudici ai quali è attribuita, rispettivamente, la giurisdizione penale e civile. Si tratta di "una 'macroanomalia', genetica e funzionale, dell'atto, innominata........ così radicale che risulta assimilabile al c.d. eccesso di potere giurisdizionale e non è per contro riconducibile ai più ristretti profili considerati dall'art. 20 c.p.p. per l'ipotesi meno grave di violazione delle regole sulla giurisdizione da parte del giudice ordinario rispetto a quello militare e costituzionale - o viceversa, cioè di un'esorbitazione dalle rispettive sfere pur sempre interna al perimetro della giurisdizione penale."
Se così è appare evidente come debba ritenersi inapplicabile il disposto dell'art. 568 comma 5^ c.p.p. nella pur ampia accezione accolta dalle Sezioni Unite dalla ricordata sentenza Del Re del 2002;
questa norma si riferisce infatti al sistema interno della competenza penale (neppure della giurisdizione) in tema di impugnazioni e non può quindi essere applicata al di là di questi confini. Neppure può ritenersi applicabile - lo fa intendere il passo della sentenza Di Dona sopra riportato - l'art. 20 comma 2^ c.p.p. nella parte in cui dispone, con espressione dal contenuto alquanto criptico, che il giudice che rileva il difetto di giurisdizione ordina, "se del caso", la trasmissione degli atti all'autorità competente;
nel caso in esame, infatti, ci si trova in presenza non di un conflitto interno alla giurisdizione penale (o civile) ma alla richiesta di esercizio di un potere non consentito, qualificabile come "eccesso di potere giurisdizionale", e riconducibile piuttosto ai casi previsti dall'art. 606 comma 1^ lett. a e 620 lett. c del codice di rito.
Consegue alle considerazioni svolte che correttamente il giudice civile, cui sia stata proposta una qualunque richiesta attinente alla giurisdizione penale, declina la propria competenza a decidere e si astiene dal trasmettere il procedimento al giudice penale competente in quanto questa trasmissione è prevista, e può realizzarsi, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti attribuiti ai giudici che esercitino i loro poteri all'interno della giurisdizione, o della competenza, civile o penale.
Si consideri infine che il provvedimento impugnato è stato pronunziato dal giudice civile per cui appare dubbia anche la legittimazione del giudice di legittimità in sede penale ad esaminare l'impugnazione contro di esso proposta. In ogni caso il giudice civile non poteva travalicare dai limiti dei suoi poteri applicando norme del codice di procedura penale (gli artt. 20 comma 2^ e 568 comma 5^) che, tra l'altro, non trovano alcun corrispondente nel codice di rito civile (anche l'art. 37 che disciplina il difetto di giurisdizione non prevede la trasmissione degli atti all'autorità competente da parte del giudice che abbia rilevato il difetto di giurisdizione).
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della circostanza che il ricorso reclamo al giudice civile risulta essere stato proposto in epoca (10 gennaio 2000) di poco successiva al deposito della sentenza Di Dona (6 dicembre 1999) che ha risolto il contrasto in precedenza esistente sulla competenza del giudice civile nella materia di cui trattasi.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004