Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 23084
CASS
Sentenza 3 maggio 2011

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Non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione criminosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, fatta eccezione per l'ipotesi di pena illegale è precluso alle parti proporre in sede di legittimità censure od eccezioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato in sede di patteggiamento).

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2022

    In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …

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  • 2Quando la pena è illegale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 aprile 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 23084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23084
Data del deposito : 3 maggio 2011

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