Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
Non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione criminosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, fatta eccezione per l'ipotesi di pena illegale è precluso alle parti proporre in sede di legittimità censure od eccezioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato in sede di patteggiamento).
Commentari • 2
- 1. Applicazione della pena concordata e diversa qualificazione del fattoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2022
In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …
Leggi di più… - 2. Quando la pena è illegaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il GUP del Tribunale di Fermo aveva applicato su richiesta delle parti ad un imputato la pena concordata in relazione ai reati di rapina aggravata lesioni. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la detta sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di lesioni e di falso sul rilievo che occorreva verificare l'effettiva portata delle lesioni provocate alla persona offesa e non vi era prova del dolo dell'imputato nei reati di falso; 2) errore nella determinazione della sanzione poiché alla pena base prevista …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 23084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23084 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/05/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 982
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 36144/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso Corte di Appello di Campobasso;
Avverso la Sentenza Tribunale di Isernia, emessa l'01/06/010, nei confronti di:
CI TA, nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per Annullamento con rinvio per la determinazione della pena.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Isernia, con sentenza emessa l'01/06/010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di CI TA - imputato del reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, (come contestato in atti) - la pena di gg. 15 di reclusione ed Euro 150,00 di multa, con conversione della pena detentiva nella somma di Euro 570,00 di multa. Il PG presso la Corte di Appello di Campobasso proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al mancato aumento della pena per la continuazione.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/05/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per la determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza in data 01/06/010, emessa ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti di CI TA la pena di gg. 15 di reclusione ed Euro 150,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 81 c.p.; D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, convertito in L. n. 638 del 1983 per aver omesso di versare all'INPS di Isernia le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti in relazione al periodo compreso tra Agosto 2006 e Marzo 2008; per un importo complessivo di Euro 2.312,00.
La pena applicata si fondava sull'accordo delle parti (imputato e PM, che ha dato il suo consenso), come formulato in atti.
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che - fatta eccezione dell'ipotesi di pena illegale;
ipotesi che nella fattispecie non ricorre - l'accordo raggiunto tra le parti e recepito dal Giudice nella conseguente sentenza, ex art. 444 c.p.p., preclude alle parti stesse, nonché al PG, la proposizione, nella successiva sede dell'impugnazione, di eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni, sottese al consenso prestato dalle parti medesime (Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 4 Sent. n. 20165 del 29/04/04, rv 228567; Cass. Sez. 4 Sent. n. 3946 del 30/03/98, rv 210639; Cass. Sez. 1 Sent. n. 6898 del 24/01/97, rv 206642; Cass. Sez. 4 Sent. n. 8060 del 20/08/96, rv 205835). Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto dal PG presso Corte di Appello di Campobasso.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del PG.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011