Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2004, n. 16713
CASS
Sentenza 10 marzo 2004

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Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41), così come antecedentemente quello di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ha natura di reato formale di pericolo che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, e prescinde dal verificarsi di un evento di danno e da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione del paesaggio, atteso che il vincolo posto su determinate parti del territorio nazionale ha una funzione prodomica al governo del territorio stesso; peraltro tale reato non è configurabile quando si tratti di interventi di entità talmente minima che non siano neppure astrattamente idonei a porre in pericolo il paesaggio ed a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ovvero si tratti di interventi ontologicamente estranei al paesaggio ed all'ambiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2004, n. 16713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16713
    Data del deposito : 10 marzo 2004

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