CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2023, n. 17940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17940 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 20612/2022 R.G. proposto da: DI CY, elettivamente domiciliata in Roma Via Velletri 21 presso lo studio dell’avvocato Naborre Camillo che la rappresenta e difende;
-ricorrente - contro Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri p.t., domiciliati ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17940 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RA IA Data pubblicazione: 22/06/2023 2 -controricorrente - e sul ricorso n. 20660/2022 R.G. proposto da: DI CY, elettivamente domiciliata in Roma Via Velletri 21 presso lo studio dell’avvocato Naborre Camillo che la rappresenta e difende;
-ricorrente - contro Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 2154/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/5/2023 dal Consigliere IA RA: FATTI DI CAUSA 1. Cass. sez. 6-3, ord. 25 gennaio 2022 n. 2154 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da CY DI - da cui si erano difesi con un unico controricorso il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - avverso sentenza n. 623/2019 della Corte d'appello di Potenza, la quale, riformando la sentenza n. 1480/2013 del Tribunale di Potenza per l’accoglimento dell’appello principale dei due Ministeri, dichiarato invece inammissibile quello incidentale della DI, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei loro confronti da quest’ultima, danni che le sarebbero derivati da una caduta avvenuta il 16 gennaio 1999, alle 8:05, per 3 ghiaccio presente sui gradini di marmo, che la DI scendeva essendo l’ingresso principale del suo alloggio, la Caserma dei Carabinieri di Pescopagano. 2. La DI ha presentato ricorso ex articolo 395 n.4 c.p.c., articolato in due motivi, da cui si sono difesi con un unico controricorso i due Ministeri. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Anzitutto va rilevato che sono stati iscritti due identici ricorsi, con identica data di notifica: il primo risulta iscritto il 13 settembre 2022 come n. 20612/2022 R.G., e il secondo iscritto il 14 settembre 2022 come n. 20660/2012 R.G Essendo appunto di identico contenuto, deve ritenersi avvenuto un errore del sistema, per cui si deve riunire il n. 20660/2022 a quello anteriormente iscritto, cioè al n. 20612/2022. 4.1 Tanto premesso, si osserva che, a seguito di un’estesa ricostruzione della vicenda e di una premessa in ordine alla revocazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. (pagine 1-6 del ricorso), viene presentato un ampio primo motivo (pagine 7-11) rubricato come “omessa e/o errata percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio con conseguente errore di fatto - vizio revocatorio di cui all’art. 395 n.4 c.p.c. relativo alla affermazione circa la mancata indicazione del contenuto dell’atto di appello, quando esso, al contrario, di fatto è stato espressamente richiamato e riportato nei suoi tratti essenziali”. Nella impugnata ord. 2154/2022, e precisamente alle pagine 5-6, si qualifica il primo motivo del ricorso della DI come inammissibile ex articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. non avendo “indicato lo specifico contenuto” dell’appello per “apprezzare la violazione processuale denunciata”. Vi si rileva che “il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato … deve essere 4 riportato il contenuto dell’atto nella misura necessaria ad evidenziarne il difetto di specificità. Tale onere processuale non risulta assolto dalla ricorrente, essendosi questa limitata alla generica denuncia di mancanza di specificità, nonché al generico richiamo all’atto ed al richiamo di principi di diritto”. Ad avviso della ricorrente ciò costituirebbe error facti, in quanto “nel corpo” del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello erano state “espressamente” indicate “le parti dell’atto di appello” che ne avrebbero causato l’inammissibilità, sulla relativa eccezione il giudice d’appello non essendosi pronunciato, così come non avrebbe neppure dichiarato il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate. Nel ricorso avverso la sentenza del giudice d’appello, e precisamente nella sua pagina 3, si erano “riportate le affermazioni” contenute nell’appello su cui era stata eccepita l’inammissibilità, non dichiarata “illegittimamente” dalla corte territoriale (si veda a pagina 8 del presente ricorso), dopo avere trascritto le conclusioni dell’appello deducendo: “A sostegno del gravame è stato portato un unico motivo di appello con il quale l’appellante ha contestato la violazione ed erronea interpretazione degli articoli 1227 e 2697 cod. civ.; la violazione degli articoli 1576 e 1609 cod. civ.; la violazione ed erronea interpretazione dell’articolo 1575 cod. civ.; la violazione ed erronea interpretazione dell’articolo 2051 cod. civ.; l’assenza di adeguata motivazione;
la superficialità della decisione, l’erroneità ed ingiustizia della decisione. Hanno (sic) argomentato sostenendo che il Tribunale avrebbe violato l’art. 2697 c.c. in relazione all’onere della prova, poiché nessun teste era presente ai fatti e pertanto non è stata raggiunta la prova che l’attrice sia caduta sui gradini antistanti l’alloggio, nonché che il Tribunale avrebbe violato l’art. 2051 c.c. in quanto non avrebbe tenuto conto dell’interruzione del nesso causale in quanto la presenza di ghiaccio era ben prevedibile ed il pericolo era superabile con le ordinarie cautele da parte dell’attrice, il cui comportamento imprudente ha inciso nella determinazione della dinamica causale tanto da liberare il custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., e che il Tribunale avrebbe altresì violato le norme di cui all’art. 1576 c.c. poiché avrebbe dovuto qualificare l’attrice 5 come conduttore dell’immobile sul quale grava la responsabilità per la manutenzione delle parti dell’immobile di cui abbia piena disponibilità, tali essendo le scale di accesso all’alloggio in uso esclusivo della famiglia dell’attrice, laddove le scale erano state costruite a regola d’arte”. E si conclude con il seguente inciso: “riportando pedissequamente i passi dell’atto di appello contenenti le deduzioni contestate”, per poi trarre a questo punto dal ricorso avverso la sentenza d’appello argomentazioni nel senso che con il primo motivo d’appello controparte non aveva impugnato la ricostruzione dei fatti (ciò essendo espressamente dichiarato), “limitandosi a formulare congetture … non a negare il fatto storico e la ricostruzione che ne aveva fatto il primo giudice, ma esclusivamente per invocare una diversa graduazione della responsabilità della danneggiata, fino alla richiesta di affermazione della sua unica responsabilità”, attuandosi contestazione dell’interpretazione dell’articolo 2051 c.c. e adducendo violazione degli articoli 1576 e 1609 c.c. L’attuale ricorrente aveva pure allegato, per rispettare il principio di autosufficienza, l’atto di appello dei Ministeri e la propria comparsa di risposta. Il motivo si conclude sostenendo che l’ordinanza qui impugnata ha “obliato integralmente” tali passi del ricorso, per cui è fondata l’impugnazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. 4.2 Sul primo motivo del ricorso sottopostole, l’ordinanza qui impugnata dichiara proprio - a pagina 5 - che l’inammissibilità ex articolo 366 n.6 c.p.c. sussiste per non avere la DI “indicato lo specifico contenuto dell’atto di appello al fine di apprezzare la violazione processuale denunciata”. A pagina 4, l’ordinanza aveva riassunto il contenuto di tale motivo - intestato “omesso esame e illogicità delle motivazioni su un punto decisivo e violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 342 c.p.c., per non aver dichiarato, accogliendo l’eccezione sollevata, l’inammissibilità dell’appello” - come segue: “Sostiene la ricorrente che l’impugnazione sarebbe stata priva di specificità, volta a provocare un novum iudicium e non una revisio prioris istantiae (sic)”. Si argomenta poi sulla necessaria specificità in quanto ove “il 6 ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello … deve riportare il contenuto della misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità”, e, “specularmente”, se si denuncia inammissibilità del motivo d’appello, “deve essere riportato il contenuto dell’atto nella misura necessaria ad evidenziarne il difetto di specificità”. Invece la ricorrente si sarebbe “limitata alla generica denuncia di mancanza di specificità, nonché al generico richiamo all’atto ed al richiamo di principi di diritto”. 4.3 In effetti non è sostenibile che il motivo di ricorso fosse stato rappresentato limitandosi “alla generica denuncia di mancanza di specificità, nonché al generico richiamo all’atto ed al richiamo di principi di diritto”. Si tratta peraltro di una valutazione di radicale insufficienza - generante inammissibilità - che l’ordinanza ha ravvisato nel motivo, così come proposto, e dunque di qualificazione giuridica del motivo stesso;
e in questa sede non sussiste una impugnazione che vada oltre la errata percezione o meno di un fatto, per cui il motivo in esame incorre nella inammissibilità. 5.1 Il secondo motivo denuncia omessa e/o errata percezione del contenuto materiale degli atti con conseguente errore di fatto;
vizio ex articolo 395 n.4 c.p.c. riguardante l’affermazione di mancata indicazione del contenuto dell’atto d’appello, che, al contrario, “è stato espressamente richiamato e riportato nei suoi tratti essenziali”. Si denunciano pure omessa e/o errata percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio con conseguente errore di fatto, vizio revocatorio ex articolo 395 c.p.c., erronea supposizione del contenuto del provvedimento impugnato e travisamento delle norme applicatevi, nonché errore di fatto sui presupposti. Questo esteso motivo (ricorso, pagine 11-29) censura il secondo motivo dell’ordinanza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso ad essa sottoposto rilevando che la ricorrente denunciava ultrapetizione nella sentenza d’appello perché la censura d’appello riguardava soltanto la qualificazione del fatto e non il giudizio di fatto, mentre la corte territoriale aveva esercitato un nuovo giudizio di fatto. 7 L’ordinanza afferma che si tratta di motivo inammissibile ex articolo 366 n.6 c.p.c. “perché non viene riportato il contenuto dell’atto di appello per valutarne in modo idoneo la portata, ma solo un passaggio all’inizio del secondo motivo che non consente di apprezzare quale fosse la reale volontà dell’appellante”. La ricorrente qui lamenta la sussistenza del “medesimo errore revocatorio” del capo precedente, di cui vale quanto già motivato. 5.2 Ancora si è dinanzi ad una decisione che valuta la sussistenza o meno della inammissibilità del motivo del ricorso per cassazione - ovvero compie un vaglio giuridico -, e quindi la censura non investe un fraintendimento fattuale, risultando quindi inammissibile. 5.3 L’ordinanza impugnata - rileva altresì la ricorrente - aggiunge comunque un’ulteriore ragione di inammissibilità: “in quanto censura il giudizio di fatto” del giudice d’appello riguardo “all’eziologia della caduta ed alla rilevanza causale della condotta della ricorrente (caduta da scalino coperto di ghiaccio)”, che è valutazione riservata al giudice di merito. La corte territoriale - nota pure l’ordinanza impugnata -, richiamando l’articolo 1226 c.c., ha ritenuto che nelle “condizioni climatiche esistenti al momento della caduta” la DI avrebbe dovuto provare non soltanto “l’evento storico della caduta”, ma altresì di avere preso “le opportune cautele” per evitarla, e anche questo costituisce “accertamento di puro fatto”, come tale non censurabile dal giudice di legittimità. Si argomenta poi sull’applicazione dell’articolo 2697 c.c. per concludere che la ricorrente mirava a “una rivalutazione delle circostanze di fatto” non esaminabili dal giudice di legittimità. Si qualifica erronea la decisione che il motivo avesse sostanza fattuale, richiamando la sua rubrica di violazione di norme;
si critica per avere ribadito le affermazioni della proposta, rimarcando che “già con il ricorso per cassazione l’istante aveva dedotto che <<gli appellanti, nell’atto di appello, hanno espressamente dichiarato che non inteso chiedere una riforma in fatto>>”. Si attribuisce poi all’ordinanza “violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova”, attribuendole una “vera e propria inversione”. Si insiste 8 (sono argomentazioni assai estese, e quindi diventano anche oggettivamente ripetitive) che non si era “inteso accedere al riesame del fatto”, sostenendo però anche che è “rimasto … documentalmente provato che la ricorrente abbia fornito la prova rigorosa degli elementi che essa era tenuta a dimostrare”, e si riporta dal ricorso quel che sarebbe la specifica ricostruzione dell’attività istruttoria svolta in primo grado (una trascrizione che si estende da pagina 18 a pagina 21 dell’attuale ricorso, indicando le pagine 10-13 del primo ricorso). Si ripete che i Ministeri hanno “dichiarato di non impugnare” la sentenza di primo grado “nella sua ricostruzione dei fatti”, e “con ciò determinando il passaggio in cosa giudicata delle parti della sentenza di primo grado non espressamente impugnate”, precludendo la ricostruzione del fatto storico “sia per il giudice dell’appello che, soprattutto, per il giudice di legittimità”. Ciò sarebbe stato “un fatto di tale rilevanza e dalla portata dirimente” che il giudice di legittimità avrebbe dovuto opportunamente valutare, e non avendolo fatto ricorre quindi l’errore revocatorio. Si richiamano poi i motivi del ricorso per imputare all’impugnata ordinanza di avere omesso la “valutazione dei fatti indicati nel ricorso” stesso, con conseguenza anche sul riparto probatorio, sostenendo che infatti il giudice d’appello “ha attribuito a carico dell’attrice un onere probatorio che non le competeva”. Si argomenta sul caso fortuito e sul relativo onere probatorio, affermando che la ricorrente ha provato quello che le spettava e imputando all’ordinanza de qua di non essersi avveduta di “fatti dirimenti”; si argomenta altresì sulla fattispecie dell’articolo 2051 c.c. e sulla situazione in cui da tempo si trovava la scala dell’edificio in cui è avvenuta la caduta (priva “dei presidi di sicurezza”) nonché sull’onere probatorio del custode, giungendo a dedurre che l’ordinanza “è palesemente viziata per la patente violazione degli artt. 2051, 1227 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c.” e contrastante con la giurisprudenza di legittimità. L’ordinanza “ha smarrito il giudizio sul punto, obliando il vero contenuto del ricorso” e giungendo a dichiararlo inammissibile “solo in forza dell’oggettivo 9 travisamento dei fatti storici” su cui si è fondata l’azione della DI;
invece vi sarebbe stato “errore di fatto e sul fatto”. Si conclude affermando che l’“errore del processo logico giuridico del giudicante è palese nella motivazione” nella parte in cui l’ordinanza, “contro ogni evidenza istruttoria e probatoria, ha fatto erroneo governo” degli articoli 2051 e 2697 c.c. 5.4 Anche questa ulteriore parte del motivo in esame evidenzia, ictu oculi, una palese inammissibilità, in quanto la censura è diretta a costruire un vero e proprio quarto grado, propugnando avverso l’ord. 2154/2022 una serie di critiche semmai riconducibili al paradigma dell’articolo 360 c.p.c. e non certo all’articolo 395 c.p.c. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Riunita la causa n. 20660/2022 R.G. alla causa n. 20612/2022 R.G. trattandosi del medesimo ricorso, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 1500, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 10 Così deciso in Roma il 4 maggio 2023
-ricorrente - contro Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri p.t., domiciliati ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17940 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RA IA Data pubblicazione: 22/06/2023 2 -controricorrente - e sul ricorso n. 20660/2022 R.G. proposto da: DI CY, elettivamente domiciliata in Roma Via Velletri 21 presso lo studio dell’avvocato Naborre Camillo che la rappresenta e difende;
-ricorrente - contro Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 2154/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/5/2023 dal Consigliere IA RA: FATTI DI CAUSA 1. Cass. sez. 6-3, ord. 25 gennaio 2022 n. 2154 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da CY DI - da cui si erano difesi con un unico controricorso il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - avverso sentenza n. 623/2019 della Corte d'appello di Potenza, la quale, riformando la sentenza n. 1480/2013 del Tribunale di Potenza per l’accoglimento dell’appello principale dei due Ministeri, dichiarato invece inammissibile quello incidentale della DI, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei loro confronti da quest’ultima, danni che le sarebbero derivati da una caduta avvenuta il 16 gennaio 1999, alle 8:05, per 3 ghiaccio presente sui gradini di marmo, che la DI scendeva essendo l’ingresso principale del suo alloggio, la Caserma dei Carabinieri di Pescopagano. 2. La DI ha presentato ricorso ex articolo 395 n.4 c.p.c., articolato in due motivi, da cui si sono difesi con un unico controricorso i due Ministeri. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Anzitutto va rilevato che sono stati iscritti due identici ricorsi, con identica data di notifica: il primo risulta iscritto il 13 settembre 2022 come n. 20612/2022 R.G., e il secondo iscritto il 14 settembre 2022 come n. 20660/2012 R.G Essendo appunto di identico contenuto, deve ritenersi avvenuto un errore del sistema, per cui si deve riunire il n. 20660/2022 a quello anteriormente iscritto, cioè al n. 20612/2022. 4.1 Tanto premesso, si osserva che, a seguito di un’estesa ricostruzione della vicenda e di una premessa in ordine alla revocazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. (pagine 1-6 del ricorso), viene presentato un ampio primo motivo (pagine 7-11) rubricato come “omessa e/o errata percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio con conseguente errore di fatto - vizio revocatorio di cui all’art. 395 n.4 c.p.c. relativo alla affermazione circa la mancata indicazione del contenuto dell’atto di appello, quando esso, al contrario, di fatto è stato espressamente richiamato e riportato nei suoi tratti essenziali”. Nella impugnata ord. 2154/2022, e precisamente alle pagine 5-6, si qualifica il primo motivo del ricorso della DI come inammissibile ex articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. non avendo “indicato lo specifico contenuto” dell’appello per “apprezzare la violazione processuale denunciata”. Vi si rileva che “il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato … deve essere 4 riportato il contenuto dell’atto nella misura necessaria ad evidenziarne il difetto di specificità. Tale onere processuale non risulta assolto dalla ricorrente, essendosi questa limitata alla generica denuncia di mancanza di specificità, nonché al generico richiamo all’atto ed al richiamo di principi di diritto”. Ad avviso della ricorrente ciò costituirebbe error facti, in quanto “nel corpo” del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello erano state “espressamente” indicate “le parti dell’atto di appello” che ne avrebbero causato l’inammissibilità, sulla relativa eccezione il giudice d’appello non essendosi pronunciato, così come non avrebbe neppure dichiarato il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate. Nel ricorso avverso la sentenza del giudice d’appello, e precisamente nella sua pagina 3, si erano “riportate le affermazioni” contenute nell’appello su cui era stata eccepita l’inammissibilità, non dichiarata “illegittimamente” dalla corte territoriale (si veda a pagina 8 del presente ricorso), dopo avere trascritto le conclusioni dell’appello deducendo: “A sostegno del gravame è stato portato un unico motivo di appello con il quale l’appellante ha contestato la violazione ed erronea interpretazione degli articoli 1227 e 2697 cod. civ.; la violazione degli articoli 1576 e 1609 cod. civ.; la violazione ed erronea interpretazione dell’articolo 1575 cod. civ.; la violazione ed erronea interpretazione dell’articolo 2051 cod. civ.; l’assenza di adeguata motivazione;
la superficialità della decisione, l’erroneità ed ingiustizia della decisione. Hanno (sic) argomentato sostenendo che il Tribunale avrebbe violato l’art. 2697 c.c. in relazione all’onere della prova, poiché nessun teste era presente ai fatti e pertanto non è stata raggiunta la prova che l’attrice sia caduta sui gradini antistanti l’alloggio, nonché che il Tribunale avrebbe violato l’art. 2051 c.c. in quanto non avrebbe tenuto conto dell’interruzione del nesso causale in quanto la presenza di ghiaccio era ben prevedibile ed il pericolo era superabile con le ordinarie cautele da parte dell’attrice, il cui comportamento imprudente ha inciso nella determinazione della dinamica causale tanto da liberare il custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., e che il Tribunale avrebbe altresì violato le norme di cui all’art. 1576 c.c. poiché avrebbe dovuto qualificare l’attrice 5 come conduttore dell’immobile sul quale grava la responsabilità per la manutenzione delle parti dell’immobile di cui abbia piena disponibilità, tali essendo le scale di accesso all’alloggio in uso esclusivo della famiglia dell’attrice, laddove le scale erano state costruite a regola d’arte”. E si conclude con il seguente inciso: “riportando pedissequamente i passi dell’atto di appello contenenti le deduzioni contestate”, per poi trarre a questo punto dal ricorso avverso la sentenza d’appello argomentazioni nel senso che con il primo motivo d’appello controparte non aveva impugnato la ricostruzione dei fatti (ciò essendo espressamente dichiarato), “limitandosi a formulare congetture … non a negare il fatto storico e la ricostruzione che ne aveva fatto il primo giudice, ma esclusivamente per invocare una diversa graduazione della responsabilità della danneggiata, fino alla richiesta di affermazione della sua unica responsabilità”, attuandosi contestazione dell’interpretazione dell’articolo 2051 c.c. e adducendo violazione degli articoli 1576 e 1609 c.c. L’attuale ricorrente aveva pure allegato, per rispettare il principio di autosufficienza, l’atto di appello dei Ministeri e la propria comparsa di risposta. Il motivo si conclude sostenendo che l’ordinanza qui impugnata ha “obliato integralmente” tali passi del ricorso, per cui è fondata l’impugnazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. 4.2 Sul primo motivo del ricorso sottopostole, l’ordinanza qui impugnata dichiara proprio - a pagina 5 - che l’inammissibilità ex articolo 366 n.6 c.p.c. sussiste per non avere la DI “indicato lo specifico contenuto dell’atto di appello al fine di apprezzare la violazione processuale denunciata”. A pagina 4, l’ordinanza aveva riassunto il contenuto di tale motivo - intestato “omesso esame e illogicità delle motivazioni su un punto decisivo e violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 342 c.p.c., per non aver dichiarato, accogliendo l’eccezione sollevata, l’inammissibilità dell’appello” - come segue: “Sostiene la ricorrente che l’impugnazione sarebbe stata priva di specificità, volta a provocare un novum iudicium e non una revisio prioris istantiae (sic)”. Si argomenta poi sulla necessaria specificità in quanto ove “il 6 ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello … deve riportare il contenuto della misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità”, e, “specularmente”, se si denuncia inammissibilità del motivo d’appello, “deve essere riportato il contenuto dell’atto nella misura necessaria ad evidenziarne il difetto di specificità”. Invece la ricorrente si sarebbe “limitata alla generica denuncia di mancanza di specificità, nonché al generico richiamo all’atto ed al richiamo di principi di diritto”. 4.3 In effetti non è sostenibile che il motivo di ricorso fosse stato rappresentato limitandosi “alla generica denuncia di mancanza di specificità, nonché al generico richiamo all’atto ed al richiamo di principi di diritto”. Si tratta peraltro di una valutazione di radicale insufficienza - generante inammissibilità - che l’ordinanza ha ravvisato nel motivo, così come proposto, e dunque di qualificazione giuridica del motivo stesso;
e in questa sede non sussiste una impugnazione che vada oltre la errata percezione o meno di un fatto, per cui il motivo in esame incorre nella inammissibilità. 5.1 Il secondo motivo denuncia omessa e/o errata percezione del contenuto materiale degli atti con conseguente errore di fatto;
vizio ex articolo 395 n.4 c.p.c. riguardante l’affermazione di mancata indicazione del contenuto dell’atto d’appello, che, al contrario, “è stato espressamente richiamato e riportato nei suoi tratti essenziali”. Si denunciano pure omessa e/o errata percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio con conseguente errore di fatto, vizio revocatorio ex articolo 395 c.p.c., erronea supposizione del contenuto del provvedimento impugnato e travisamento delle norme applicatevi, nonché errore di fatto sui presupposti. Questo esteso motivo (ricorso, pagine 11-29) censura il secondo motivo dell’ordinanza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso ad essa sottoposto rilevando che la ricorrente denunciava ultrapetizione nella sentenza d’appello perché la censura d’appello riguardava soltanto la qualificazione del fatto e non il giudizio di fatto, mentre la corte territoriale aveva esercitato un nuovo giudizio di fatto. 7 L’ordinanza afferma che si tratta di motivo inammissibile ex articolo 366 n.6 c.p.c. “perché non viene riportato il contenuto dell’atto di appello per valutarne in modo idoneo la portata, ma solo un passaggio all’inizio del secondo motivo che non consente di apprezzare quale fosse la reale volontà dell’appellante”. La ricorrente qui lamenta la sussistenza del “medesimo errore revocatorio” del capo precedente, di cui vale quanto già motivato. 5.2 Ancora si è dinanzi ad una decisione che valuta la sussistenza o meno della inammissibilità del motivo del ricorso per cassazione - ovvero compie un vaglio giuridico -, e quindi la censura non investe un fraintendimento fattuale, risultando quindi inammissibile. 5.3 L’ordinanza impugnata - rileva altresì la ricorrente - aggiunge comunque un’ulteriore ragione di inammissibilità: “in quanto censura il giudizio di fatto” del giudice d’appello riguardo “all’eziologia della caduta ed alla rilevanza causale della condotta della ricorrente (caduta da scalino coperto di ghiaccio)”, che è valutazione riservata al giudice di merito. La corte territoriale - nota pure l’ordinanza impugnata -, richiamando l’articolo 1226 c.c., ha ritenuto che nelle “condizioni climatiche esistenti al momento della caduta” la DI avrebbe dovuto provare non soltanto “l’evento storico della caduta”, ma altresì di avere preso “le opportune cautele” per evitarla, e anche questo costituisce “accertamento di puro fatto”, come tale non censurabile dal giudice di legittimità. Si argomenta poi sull’applicazione dell’articolo 2697 c.c. per concludere che la ricorrente mirava a “una rivalutazione delle circostanze di fatto” non esaminabili dal giudice di legittimità. Si qualifica erronea la decisione che il motivo avesse sostanza fattuale, richiamando la sua rubrica di violazione di norme;
si critica per avere ribadito le affermazioni della proposta, rimarcando che “già con il ricorso per cassazione l’istante aveva dedotto che <<gli appellanti, nell’atto di appello, hanno espressamente dichiarato che non inteso chiedere una riforma in fatto>>”. Si attribuisce poi all’ordinanza “violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova”, attribuendole una “vera e propria inversione”. Si insiste 8 (sono argomentazioni assai estese, e quindi diventano anche oggettivamente ripetitive) che non si era “inteso accedere al riesame del fatto”, sostenendo però anche che è “rimasto … documentalmente provato che la ricorrente abbia fornito la prova rigorosa degli elementi che essa era tenuta a dimostrare”, e si riporta dal ricorso quel che sarebbe la specifica ricostruzione dell’attività istruttoria svolta in primo grado (una trascrizione che si estende da pagina 18 a pagina 21 dell’attuale ricorso, indicando le pagine 10-13 del primo ricorso). Si ripete che i Ministeri hanno “dichiarato di non impugnare” la sentenza di primo grado “nella sua ricostruzione dei fatti”, e “con ciò determinando il passaggio in cosa giudicata delle parti della sentenza di primo grado non espressamente impugnate”, precludendo la ricostruzione del fatto storico “sia per il giudice dell’appello che, soprattutto, per il giudice di legittimità”. Ciò sarebbe stato “un fatto di tale rilevanza e dalla portata dirimente” che il giudice di legittimità avrebbe dovuto opportunamente valutare, e non avendolo fatto ricorre quindi l’errore revocatorio. Si richiamano poi i motivi del ricorso per imputare all’impugnata ordinanza di avere omesso la “valutazione dei fatti indicati nel ricorso” stesso, con conseguenza anche sul riparto probatorio, sostenendo che infatti il giudice d’appello “ha attribuito a carico dell’attrice un onere probatorio che non le competeva”. Si argomenta sul caso fortuito e sul relativo onere probatorio, affermando che la ricorrente ha provato quello che le spettava e imputando all’ordinanza de qua di non essersi avveduta di “fatti dirimenti”; si argomenta altresì sulla fattispecie dell’articolo 2051 c.c. e sulla situazione in cui da tempo si trovava la scala dell’edificio in cui è avvenuta la caduta (priva “dei presidi di sicurezza”) nonché sull’onere probatorio del custode, giungendo a dedurre che l’ordinanza “è palesemente viziata per la patente violazione degli artt. 2051, 1227 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c.” e contrastante con la giurisprudenza di legittimità. L’ordinanza “ha smarrito il giudizio sul punto, obliando il vero contenuto del ricorso” e giungendo a dichiararlo inammissibile “solo in forza dell’oggettivo 9 travisamento dei fatti storici” su cui si è fondata l’azione della DI;
invece vi sarebbe stato “errore di fatto e sul fatto”. Si conclude affermando che l’“errore del processo logico giuridico del giudicante è palese nella motivazione” nella parte in cui l’ordinanza, “contro ogni evidenza istruttoria e probatoria, ha fatto erroneo governo” degli articoli 2051 e 2697 c.c. 5.4 Anche questa ulteriore parte del motivo in esame evidenzia, ictu oculi, una palese inammissibilità, in quanto la censura è diretta a costruire un vero e proprio quarto grado, propugnando avverso l’ord. 2154/2022 una serie di critiche semmai riconducibili al paradigma dell’articolo 360 c.p.c. e non certo all’articolo 395 c.p.c. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Riunita la causa n. 20660/2022 R.G. alla causa n. 20612/2022 R.G. trattandosi del medesimo ricorso, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 1500, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 10 Così deciso in Roma il 4 maggio 2023