Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11584 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 84 SEZIONE LAVORO Lavoro 5 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri M str 1 Presidente Dott. Salvatore R.G.N. 15550/00 1 Cron. 25459 Dott. Giovanni RESTIPINO - Consigliere 1 Consigliere | Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. - Dott. Camillo - Consigliere- FILADORO Ua.11/11/02 CELLERINO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega | in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.-
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 4486 giusta delega in atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15669/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/08/99 R.G.N. 1312/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- R.G. 15550/00 Svolgimento del processo ID OC ricorre per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epigrafe, del Tribunale di Roma che, in riforma di quella di primo grado che aveva riconosciuto nella misura del 16% i postumi permanenti da un infortunio occorsogli nel dicembre '86, accogliendo l'appello dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavo- ro, ha, sulla base di rinnovata ctu, negato la rendita, valutandone l'incidenza dei po- stumi sulla attitudine al lavoro nella insufficiente misura del 10%. La sentenza impugnata si è conformata alla consulenza eseguita in sede d'appello, che ha escluso che l'inabilità derivatane raggiungesse la soglia legale, avendo accertato che l'assicurato era affetto da "sindrome post-commotiva cronica stabilizzata, con note di ansia e depressione", avendo altresì negato che l'ipoacusia rilevata dal primo consulen- te fosse in rapporto causale con l'infortunio. Contro questa sentenza l'assicurato espone un complesso motivo d'impugnazione, in- tegrato da memoria. L'Inail si é costituita, resistendo con controricorso Motivi della decisione Con unico, complesso motivo di ricorso per cassazione l'assicurato ID OC denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414, 437, cod.proc.civ., e 149, disp.att. cod. proc. civ., segnalando che nel ricorso introduttivo, fondato su trauma cranico risalente al novembre 1986, aveva evidenziato, come i Consulenti di primo e di secondo grado avevano riconosciuto nelle loro relazioni, di essere già titolare di rendi- ta Inail riconosciutagli nella misura del 18 % a causa del distacco del muscolo bicipite destro (infortunio del luglio 1984) e, pertanto, aveva chiesto la costituzione di una rendita complessiva del 44% (18% + 26% del secondo incidente). Aggiunge che il Tribunale non s'era avveduto che il suo Ausiliare aveva sottolineato l'esistenza, accanto alla presbioacusia, d'una ipoacusia collegata ad un precedente trauma acustico, senza valutarne l'incidenza e protesta, pertanto, che a fronte della pa- cifica esistenza del primo infortunio, non sia stato confermato in appello il principio secondo cui, in caso d'infortuni in tempi diversi, quello successivo, ancorché non at- tinga il minimo legale (11%), tuttavia é idoneo, anche in considerazione dell'influenza, contrastata dall'Inail nel controricorso, dei decimali superiori alla soglia del 10 %, 3 non valutati dal CTU, ad integrare la misura della rendita unica, valutando complessi- vamente, nella loro reciproca influenza, gli eventi indennizzabili. D'altra parte, il ricorrente osserva, con ragionamento contestato dall'Ente, che stante l'accertamento tecnico, svolto in primo grado, che aveva definito l'OC un sog- getto neuro labile, con indice d'inabilità pari al 16%, questa valutazione, resa nel 1990, è stata trascurata nella relazione del 1998, resa in appello, che l'aveva, invece, ritenuto soggetto “ben orientato e senza turbe", non potendo la regola dell'art. 149, disp. att. cod. proc. civ., essere utilizzata in forma invertita, ma solo in funzione di circostanziati aggravamenti, ben potendo applicarsi, in caso di regressione, l'istituto della revisione (art. 83, d. P.R. n. 1224/65). Le riferite prospettazioni sono negate dall'Inail che, in ogni caso, oppone l'esistenza del giudicato interno, non avendo la difesa dell'OC, in seguito alla sentenza pre- torile che si era limitata a riconoscere la rendita del 16% conseguente al secondo infor- tunio, impugnato, sia pure incidentalmente, quella decisione, resa senza operare l'unificazione, peraltro ambiguamente riferita in sede di ricorso introduttivo. Il ricorso non merita di essere accolto. Infatti, la denunciata violazione, prospettata come error in procedendo, sicché questa Corte è abilitata al diretto apprezzamento della questione dedotta, risultante dagli atti, non è affatto pertinente, posto che in nessun passo del ricorso introduttivo di primo grado veniva, anche solo adombrata, la richiesta di una decisione avente ad oggetto l'unificazione della rendita pretesa dall'odierno ricorrente. Vi si legge, infatti: "Si premette: 1) in data 2.12.86 il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro dal quale.ha riporta- to trauma cranico con commozione cerebrale;
2) l'INAIL ha negato la sussistenza di postumi permaneti indennizzabili e la costitu- zione della rendita;
3) il ricorrente ha contestato detta valutazione chiedendo, anche tramite il patronato INCA,, il riconoscimento di una invalidità almeno del 26%, ma inutilmente;
4) il ricorrente ha riportato dall'infortunio un trauma cranico con vasta ferita lacero- contusa al capo;
da tale infortunio sono derivati: disritimie elettriche cerebrali diffuse blateralmente, cefalea e vertigini. Pertanto il ricorrente... propone ricorso al Pretore di Roma Giudice del lavoro affin- ché voglia... accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: - dichiarare che il ricorrente è affetto da inabilità permanente nella misura quantome- no del 44%, o in altra misura che risulterà secondo giustizia;
condannare l'INAIL a corrispondere la rendita nella misura dovuta e ai relativi pagamenti con gli interessi;
condannare l'INAIL al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio...". D'altra parte la questione dell'unificazione neppure è stata manifestata in sede d'appello con la memoria difensiva, a fronte della contestazione dell'Istituto sull'originario giudi- zio favorevole alla rendita da (unico) infortunio espresso dal CTU in quella sede e condiviso dal Pretore, anche se è appena il caso di segnalare che, sul punto, le Sezioni unite di questa Corte (29 luglio 2002, n. 11198), in base al disposto dell'art. 437, se- condo comma cod. proc. civ., hanno recentemente respinto la tesi (condivisa dal Colle- gio) della deducibilità, per la prima volta in sede di gravame, della riunione di più e- venti inabilitanti, ai fini dell'erogazione di una rendita unica. Quants alle entrare alla Juris nammissibili-Secombe CIV esse si millors secuente e pa Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. ex art. 152, disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. ex art. 152, disp.att. c.p.c.. Così deciso in Roma 1'11 novembre 2002 Il Consigliere est. Al Presidente 1 aluti 3 0 3 1 I A 5 S . D S , T . pla A R O T N L A , ' L A 3 L O S L 7 B E - E P I 8 D S - D IL CANCELLIERE 1 I I S 1 A N N T Depositato in Cancelleria G S E E O S O G A 28 LUG. 2003 I P G D A M oggi, E I E L O , A T O IL CANCELLIERE D T A R I L E T R I S L T I E D N G D E E O S R E 5 --