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Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2023, n. 33401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33401 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OF ET nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; d_ette/sentite le conclusio-nTd-el-P_G_j Penale Sent. Sez. 4 Num. 33401 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 marzo 2023 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha disposto la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova cui era stato ammesso LO GA nell'ambito di un giudizio in cui è imputato per i reati di cui agli artt. 590, comma 1, cod. pen. e 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La revoca del beneficio è stata giustificata, in particolare, dal fatto di avere eseguito il LO, ai fini del lavoro di pubblica utilità, un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto dal trattamento predisposto dall'U.E.P.E. di Palermo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LO GA, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 464-octies, 127 e 178 cod. proc. pen., per non essere stata disposta la revoca della messa alla prova all'esito di un'udienza in camera di consiglio appositamente fissata per la valutazione in contraddittorio dei presupposti, con previa notifica alle parti effettuata almeno dieci giorni prima. Il provvedimento di revoca sarebbe stato pronunciato, infatti, senza permettere di valutarne in contraddittorio la ricorrenza dei presupposti, nella specie evidenziati dall'U.E.P.E. in una comunicazione depositata solo il giorno prima dell'udienza - peraltro fissata per il diverso scopo di procedere all'acquisizione della relazione finale dell'U.E.P.E. Ciò avrebbe determinato una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente dedotta da parte del ricorrente. Con la seconda doglianza il LO ha lamentato violazione di legge in relazione all'art. 168-quater cod. proc. pen., nella ritenuta insussistenza dei presupposti giustificativi della revoca della messa alla prova, non ravvisandosi nella sua condotta nessuna ipotesi di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni impostegli. 2 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento dell'ulteriore doglianza dedotta. 2. L'art. 464-octies cod. proc. pen., dettato a disciplina delle modalità di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, espressamente prevede, al secondo comma, che ai fini dell'adozione dell'indicato provvedimento è necessaria la fissazione di un'udienza in camera di consiglio per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle , parti almeno dieci giorni prima. Ne consegue, pertanto, che il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti nell'ambito di un'udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle parti stesse. Non è possibile, quindi, procedere ad una revoca de plano, senza fissazione di un'apposita udienza, così come non è possibile pronunciare il provvedimento di revoca ex art. 464-octies cod. proc. pen. in un'udienza fissata per una diversa finalità. Per come già affermato da questa Suprema Corte, con principio cui il Collegio intende dare piena continuità, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (così, espressamente, Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387-01; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Senatore, Rv. 271875-01). 3. Orbene, nel caso in esame risulta giudizialmente comprovato come l'udienza del 15 marzo 2023 fosse stata fissata non già per valutare i presupposti per l'eventuale revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, bensì per acquisire la relazione finale da parte dell'U.E.P.E. Non effettuata la trasmissione di tale atto, è stata, invece, ricevuta da parte del Tribunale di Palermo, il giorno antecedente alla celebrazione dell'udienza, una comunicazione dell'U.E.P.E. recante l'indicazione di taluni 3 aspetti, inerenti alla condotta del LO, che hanno poi indotto l'organo decidente a revocare, il giorno successivo, il beneficio applicatogli. Tale decisione, tuttavia, è stata assunta con pronuncia de plano e nell'ambito di un'udienza fissata per l'espletamento di altri incombenti, e perciò senza la necessaria preventiva fissazione di un'udienza in camera di consiglio appositamente dedicata alla valutazione dei presupposti per la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima. Ciò ha determinato un'evidente violazione del contraddittorio e una conseguente nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del disposto provvedimento di revoca, in ragione dell'intervenuta lesione dei diritti difensivi dell'imputato, rispetto a cui il LO ha presentato tempestivo ricorso per cassazione. 4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore I P esidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore I P esidente