Sentenza 16 giugno 2016
Massime • 1
In tema di furto, sussiste l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, essendo impegnata a curare attività di vita o di lavoro nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo. (Fattispecie in cui l'imputato aveva sottratto il registratore di cassa di una pizzeria, approfittando dell'assenza dei titolari dell'esercizio, impegnati a cambiarsi d'abito nel retro del locale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2016, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2016 |
Testo completo
03807-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da · Presidente - Sent. n. sez. 1844 Paolo AN Bruno Silvana de Berardinis PU - 16/06/2016 R.G. N. 40049/2015 Rossella Catena Paolo Micheli -Relatore - Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AN AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 28/03/2014 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Antonino Porzio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di AN AN ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suo assistito, il 01/06/2011, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli. La declaratoria di penale responsabilità del AN riguarda un addebito di concorso in furto pluriaggravato: secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato - unitamente ad un complice separatamente giudicato - si sarebbe impossessato del registratore di cassa di una pizzeria, approfittando di un'occasione favorevole costituita dalla momentanea assenza dei titolari dell'esercizio perché impegnati a cambiarsi d'abito nel retro del locale. Con l'odierno ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo: al ritenuto concorso del AN nel delitto in rubrica Secondo il difensore dell'imputato, non sarebbe stato chiarito quale ruolo egli avrebbe avuto nella realizzazione del reato, non essendo stata neppure accertata la sua presenza in loco: il gestore della pizzeria, peraltro, aveva sostenuto che ad asportare il registratore era stata una sola persona, ed era stato invece un ufficiale di p.g. (l'App. CC Gennaro Del Regno) a riferire di due soggetti dileguatisi in opposte direzioni alla ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. Nell'interesse del AN si segnala che nella fattispecie non appare configurabile una ipotesi di destrezza, atteso che tale circostanza -ex se non compatibile con quella, parimenti contestata, della esposizione del bene alla pubblica fede - richiede una condotta «connotata da particolare agilità, sveltezza, callido artificio ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltri o ingannevoli, tali da eludere la pur vigile attenzione dell'uomo medio» (il che non è laddove il derubato si limiti ad assentarsi in via momentanea, senza essere stato a ciò indotto, dal luogo dove si trova la res) alla ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. La tesi difensiva (premessa l'illogicità di considerare l'allontanamento del titolare quale presupposto sia della destrezza che della ulteriore aggravante in esame) è che il registratore di cassa non poteva considerarsi esposto pubblica fede, perché il solo fatto di essersi il proprietario/gestore «girato per cambiarsi≫ non implicava alcun allentamento della sorveglianza sul bene: lo stesso comportamento del derubato, che partecipò nell'immediatezza del fatto all'inseguimento dei presunti autori del furto, dimostra come egli fosse rimasto vigile, tanto da rendersi conto dell'asportazione dell'apparecchio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in parte fondato. 2 1.1 Quanto agli elementi acquisiti in punto di responsabilità penale del AN, le ragioni di doglianza investono evidentemente profili di merito, non ulteriormente sindacabili in sede di giudizio di legittimità. Del resto, la Corte territoriale risulta avere già diffusamente chiarito che l'App. Del Regno non entrò affatto in contraddizione con il proprietario della pizzeria (quest'ultimo vide solo un uomo all'interno del locale, ma ciò non esclude che un secondo individuo ne rimase al di fuori, in attesa del complice): il militare, soprattutto, non solo notò due soggetti nell'atto di disfarsi del registratore di cassa, per poi scappare entrambi in direzioni opposte, ma dichiarò di averli riconosciuti con certezza, essendogli noti tutti e due per ragioni di servizio, tanto da averli chiamati con i rispettivi nomi esortandoli a fermarsi.
1.2 In ordine all'aggravante della destrezza, la tesi prospettata dalla difesa appare in linea con un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza de qua non sussiste «quando l'agente approfitti di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa o di una frazione di tempo in cui questa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, allontanandosi dalla cosa di poco e per poco tempo, in quanto in tal caso la condotta non è caratterizzata da una particolare abilità nell'eludere il controllo della vittima, ma dalla semplice capacità di cogliere un'opportunità in assenza di controllo da parte di quest'ultima» (Cass., Sez. IV, n. 22164 del 22/04/2016, Redaelli, Rv 267308). Nella motivazione della pronuncia appena richiamata si sostiene che «non si può parlare di approfittamento di una frazione di tempo, in cui l'agente abbia colto l'attimo di una condizione di attenuata difesa», giacché in tali situazioni la condotta si connoterebbe come meramente temeraria. A tale indirizzo, tuttavia, il collegio non ritiene di prestare adesione, o quanto meno si impone una precisazione dovuta alle peculiarità della fattispecie concreta: vero è che l'aggravante in argomento appare preordinata a sanzionare l'aggressione al patrimonio in condizioni di minorata difesa, condizioni che non possono in linea di principio ravvisarsi laddove la condotta si esaurisca nell'impossessamento di una res occasionalmente incustodita, ma un conto è il mero dato della capacità istantanea del soggetto attivo di determinarsi al delitto in un momento propizio, altra cosa è la sua disvelata attitudine ad approfittarsi di una condizione favorevole, anche attendendone il verificarsi. Deve perciò convenirsi con il più risalente ed ancora maggioritario approccio esegetico, - in base al quale «costituisce furto aggravato dalle circostanze della destrezza quello compiuto in un negozio escludendo la vigilanza degli interessati;
per la sua sussistenza è sufficiente che si sia potuto approfittare di uno stato di tempo e di luogo tale da attenuare la logica attenzione della parte lesa nel mantenere il dominio ed il possesso della cosa, senza che sia necessaria una attività 3 dell'agente nel causare la distrazione nella sorveglianza» (Cass., Sez. II, n. 335/1987 del 04/07/1986, Di Renzo, Rv 174825; v. anche, per una recente conferma del medesimo indirizzo, Cass., Sez. V, n. 20954 del 18/02/2015, Marcelli, Rv 265291, dove si è affermato che l'aggravante de qua sussiste quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro>>). Tanto premesso, nel caso in esame non è possibile ritenere che il furto venne commesso quando - in via del tutto casuale il controllo sul registratore di cassa fu occasionalmente allentato, con il soggetto attivo trovatosi al cospetto di una res sorprendentemente incustodita: dalla ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata (in particolare, laddove si riportano le dichiarazioni del titolare della pizzeria, a pag. 3) si evince infatti che il reato fu posto in essere alle 23:30-23:40 di un giorno di metà aprile, con il gestore portatosi sul retro per cambiarsi, all'evidenza, a causa di una imminente e certamente percepibile come tale chiusura del locale.
1.3 Deve invece convenirsi con le doglianze della difesa in punto di configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato che la circostanza prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., «sussiste anche nel caso in cui la cosa si trova in luoghi privati ma aperti al pubblico ed è soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua» (Cass., Sez. V, n. 9245/2015 del 14/10/2014, Felici, Rv 263258; v. anche Cass., Sez. V, n. 14022 dell'08/01/2014, Fusari, Rv 259870, per l'affermazione del principio secondo cui, «ai fini della configurabilità dell'aggravante, assume rilievo non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la res oggetto di sottrazione»). Nel contempo, deve essere ribadito che la necessità dell'esposizione va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite» (Cass., Sez. V, n. 8331/2016 del 13/07/2015, Tripi, Rv 266143). Il requisito della continuità o meno della sorveglianza deve tuttavia essere valutato non già con riguardo ad una situazione contingente (come quella verificatasi nel caso di specie, talmente peculiare da determinare la sussistenza dei presupposti per la ravvisabilità di un furto con destrezza), bensì in ordine alla usuale raggiungibilità del bene da parte dei terzi: e se, all'interno di un esercizio 4 aperto al pubblico, un oggetto che ne costituisca un ordinario arredo è giocoforza sottoposto ad un controllo saltuario da parte del commerciante, non altrettanto è a dirsi per un registratore di cassa, per sua natura predisposto ad un utilizzo e ad una accessibilità riservati a soggetti qualificati.
2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. Atteso il giudizio di equivalenza formulato dai giudici di merito fra le circostanze attenuanti generiche e le ritenute aggravanti (una delle quali, per le ragioni sopra evidenziate, va tuttavia espunta), l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, deve essere disposto con rinvio alla Corte di appello appresso indicata, che procederà ad un nuovo bilanciamento ed alla eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.-
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che elimina, e rinvia alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 16/06/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheli Paolo AN Bruno PLAS INPOINTATA IN CANCELLERIA addi 25 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lazuise were 5