Sentenza 9 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9309 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
930 9 /0 1 REPUBBLICA ITAL 1 IN NOME EL POP Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 13645/00 LAVORO SEZIONE Cron. N. 21393 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.Sciarelli -Presidente- 1.Dott. Guglielmo 2. " Alberto Spanò -Consigliere- Ud. 2.5.2001 66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 3. CC4. Giuseppe Cellerino -Consigliere- 5.66 Aldo De Matteis -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Massimo Paci, rappresentato, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, con i quali ha eletto domicilio in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto come da procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
OS DO, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Sante 2129 Assennato, con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma 2 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 144/00 del Tribunale del La- voro di Torino del 17.1.2000 /11.3.2000 nella causa iscritta al n. 551 del R. G. anno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Sante Assennato per il TO;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GU Rai- mondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 5.10.1998, GU TO conveniva l'INPS dinanzi al Pretore di Torino per sentirlo condannare al pagamento dell'assegno sociale a decorrere dal 1.1.1998, oltre accessori. L'INPS costituendosi contestava la domanda chiedendone il ri- getto, in considerazione del sussidio corrisposto dal Comune di Torino. Il Pretore adito, all'esito dell'istruzione ed escusso il teste am- messo, con sentenza del 23.2.1999 accoglieva la domanda del TO. Tale decisione, appellata dall'INPS, è stata confermata dal Tri- bunale di Torino con sentenza del 17.1.2000/11.3.2000, il quale 3 ha osservato e ribadito che nel reddito complessivo, ostativo della concessione dell'assegno sociale, non rientra il sussidio corrisposto dal Comune di Torino. Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che non esiste un concetto giuridico univoco di reddito e quello definito in sede fiscale non appare utilmente invocabile ai fini della fattispecie, tenuto conto che l'art. 3-6° comma- della legge n. 355 del 1995 estende la no- zione di reddito a quelli esenti da imposte. In conclusione secondo il Tribunale di Torino il termine reddito è più pregnante del vocabolo entrata, che esprime un puro e sem- plice introito non qualificato in alcun modo, ossia una prestazio- ne erogata in denaro, nel cui ambito è riconducibile il sussidio erogato dal Comune di Torino. Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS con unico motivo, al quali resiste il TO con controri- corso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 3-6° comma- della legge n. 335 del 1995, dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile, tutti in re- lazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. L'INPS, premesso che la distinzione terminologica tra reddito ed entrata appare artificiosa, contesta l'impugnata decisione soste- nendo che ai sensi del richiamato 6° comma dell'art. 3 legge n. 335 il sussidio erogato dal Comune di Torino concorre alla for- 4 mazione del reddito e quindi costituisce un limite ostativo al ri- conoscimento dell'assegno sociale. Lo stesso istituto ribadisce, poi, che in materia di interpretazio- ne della legge l'art. 12 preleggi indica il criterio letterale e quello teleologico. Il primo di tali criteri consiste nella determinazione del signifi- cato dell'espressione legislativa in base al suo valore semantico, secondo l'uso linguistico generale, con la prevalenza del signifi- cato tecnico su quello linguistico comune, sicché non si può non tener conto dell'indicazione data dal legislatore, che ha parlato di reddito, senza alcuna distinzione tra tipi di reddito o presta- zione da valutare ai fini del cumulo dei redditi previsti per la concessione dell'assegno sociale. Ad analoghe conclusioni, ad avviso dell'INPS, si giunge utiliz- zandosi il criterio teleologico, in forza del quale ai sensi dell'art. 38 della Costituzione scopo dell'assegno sociale è quello di con- sentire alle persona, in stato di indigenza, di poter fruire di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Da parte sua il TO contesta le avverse deduzioni ed argo- mentazioni ponendo in rilievo che il sussidio comunale è tempo- raneo e costituisce una mera anticipazione della pensione sociale. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene fondato il ricorso nei limiti che di seguito si indicano. Secondo la dichiarazione in data 21.10.1999 del Comune di Tori- no i sussidio va restituito nel momento in cui il TO riceva 5 dall'INPS arretrati di pensione relativi a periodi coperti dal con- tributo stesso, sicché tale sussidio cessa dal 23.2.1999, data della decisione pretorile. Dall'esame degli atti si evince, poi, che a) il sussidio comunale è stato versato (e non restituito) fino alla data della decisione pretorile;
b)non è stato più versato successivamente a tale data. In questa situazione, ritenuto che il sussidio comunale concorre alla formazione del reddito ex art. 3- 6° comma- della legge n. 335 del 1995 e considerata la ratio della disciplina normativa volta ad evitare il cumulo tra i due benefici aventi entrambi fina- lità assistenziale, il ricorso va accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, sussistendo i presup- posti per decidere nel merito, va riconosciuto il beneficio dell'assegno sociale a partire da 23.2.1999, data della sentenza pretorile. Vanno mantenute ferme le statuizioni di compensazione delle spese contenute nella decisione pretorile. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di appello e di cassazione, non essendo ravvisabili i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. (pretesa manifestamente infondata o temeraria) a carico del TO.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e, decidendo nel merito, riconosce il beneficio concesso solo a partire dal 23.2.1999. Mantiene ferme le statuizioni sulle spese del Pretore. 6 Nulla per le spese di appello e di cassazione. Così deciso in Roma addi 2 maggio 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente bylichen brauth Alessandro De Neudij IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria LUG. 2001 oggi IL CANCELLIERE/ . . A 8 D L - S E 1 , E I 1 T O A R N E T E O S G S T I E G T G I E E R L I R D A