CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32397 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 32397 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli con ordinanza del 6 dicembre 2022- 10 febbraio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di EP LL. 2. EP LL è stato ristretto in custodia cautelare in carcere per nove mesi e sei giorni (dal 5 luglio 2013 all'il aprile 2014) in relazione all'accusa di concorso in rapina aggravata, accusa da cui è stato assolto dal Tribunale di Nola, con sentenza dell'Il aprile 2014, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2014. 3. La ragione del rigetto da parte della Corte territoriale sta nell'applicazione del comma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen. (secondo cui «Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo»), avendo la Corte territoriale preso atto che con provvedimento di cumulo del 27-30 marzo 2017 il P.M. del Tribunale di Napoli ha computato l'intero periodo di custodia cautelare sofferta per cui è stata avanzata istanza di equa riparazione ad altra pena da espiare ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. (che, ai commi 1 e 4, recita: «Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato [...] In ogni caso, sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene spiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»). Richiamata la ratio dell'istituto della fungibilità e giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, si è ritenuto non sussistente il diritto alla equa riparazione. Infine, la Corte di appello ha stimato irrilevante la documentata concessione a EP LL da parte del Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 28 giugno - 10 luglio 2019 di 45 giorni di liberazione anticipata, mutando - si è ritenuto - il titolo della ritenuta ingiusta detenzione. 4. Ciò posto, ricorre per la cassazione dell'ordinanza EP LL tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo). 4.1. Premessa una sintesi della motivazione reiettiva, il ricorrente sottopone la stessa a censura, ritenendola viziata da motivazione che si ritiene essere illogica e contraddittoria. Si sottolinea che la decisione di non accoglimento della istanza di equa riparazione sarebbe illogica e contraddittoria, anzitutto perché basata su una scansione degli accadimenti non esatta. Infatti, al momento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, cioè il 12 aprile 2016, EP LL non era a conoscenza del titolo esecutivo, avendo la Procura della Repubblica emesso provvedimento di cumulo ed ordine di esecuzione il 27-30 marzo 2017, con notificazione alla parte avvenuta in data 10 aprile 2017: donde la conclamata impossibilità per il condannato di avanzare prima istanza di liberazione anticipata, non avendo notizia dell'ordine di esecuzione della Procura. Si ravvisa poi illogicità nell'avere la Corte di appello applicato la fungibilità tra pena da espiare e custodia cautelare subita, nonostante il provvedimento di cumulo del P.M. del 27-30 marzo 2017 (materialmente allegato al ricorso) preveda espressamente che l'ordine di esecuzione dovesse essere eseguito solo a seguito della valutazione sulla concessione della liberazione anticipata, leggendosi infatti - testualmente - che «Prima di procedere a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno inviare gli atti al magistrato di sorveglianza di Napoli affinchè valuti l'eventuale concedibilità della liberazione anticipata in relazione ai mesi 9 e giorni 26 di carcerazione attribuiti ex art. 657 c.p.p. in fasi diverse, rappresentato che forma un unico periodo senza interruzione, che qualora concessi renderebbero non più eseguibile la pena residua». Ad avviso del ricorrente, dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto sollecitare di ufficio la pronuncia del Magistrato di sorveglianza e valutare l'istanza risarcitoria soltanto all'esito della decisione dell'ufficio di sorveglianza. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 314 cod. proc. pen. e 54 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). Il ricorrente premette che la Corte di appello ha ritenuto non concedibile alcun indennizzo per i giorni di custodia cautelare eccedenti la pena da espiare e derivanti dal riconoscimento della liberazione anticipata. Si rammenta avere la Difesa evidenziato come il diritto alla riparazione possa essere riconosciuto nel caso di custodia cautelare sofferta superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, nei limiti dell'eccedenza (come precisato da Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958, e da Sez. 4, n. 15000 del 19/02/2009, Cicione e altro, Rv. 243210) ma che la Corte di appello ha ritenuto non applicabile nel caso di specie tale principio. La valutazione dei Giudici di merito sarebbe però erronea, partendo dall'idea che ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di pena eccessiva a seguito del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, ma trascura che la S.C. 3 ha ritenuto sussumibile nella previsione dell'art. 314 cod. proc. pen. anche la detenzione subita in eccedenza rispetto a quella risultante dall'applicazione della liberazione anticipata a causa di un ordine di esecuzione non aggiornato al nuovo fine-pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210) e persino che è configurabile il diritto alla equa riparazione ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena. In conseguenza, come affermato già da Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, P.G. in proc. AR, Rv. 271689 (in motivazione), andrebbe riconosciuto il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purchè sussiste un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento colposo dell'interessato che sia stato causa ovvero concausa dell'errore. Calando tale principio nel caso di specie, occorrerebbe concludere - opina il ricorrente - che manchi una colpa di EP LL, il quale non poteva previamente avanzare istanza di liberazione anticipata, essendo all'oscuro dell'ordine di esecuzione, e sussistendo invece un duplice errore dell'Autorità giudiziaria: sia del P.M., che non avrebbe preliminarmente sollecitato la valutazione preliminare del Magistrato di sorveglianza (art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.: «Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354») sia della Corte di appello, che ha omesso di considerare la avvenuta concessione della liberazione anticipata. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Il Procuratore Generale della S.C, nella requisitoria scritta del 22 maggio 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 4 2. La massima ufficiale della richiamata sentenza della S.C. del 2017, AR (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, P.G. in proc. AR ed altro, Rv. 271689) è la seguente: «In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'Interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena». Si tratta di principio (che risale alla sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto alla equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione) che è stato ribadito anche successivamente dalla S.C., ad esempio: da Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic Petar, Rv. 281151, secondo cui «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato. (In applicazione di tale principio la Corte, in una fattispecie di esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza)»; da Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735, secondo cui «In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge)»; e da Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247, secondo cui «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove 5 LI ali CM quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato. (Fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'istante nell'eccepire l"abolitio criminis" e l'intervenuto indulto, senza attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell'autorità giudiziaria)». Alla luce di tali precisazioni, dovranno essere valutate le seguenti circostanze, ipoteticamente rilevanti sotto i profili, rispettivamente, di un eventuale errore dell'autorità procedente e del comportamento, in ipotesi, doloso o gravemente colposo dell'interessato: essere stata applicato la fungibilità tra pena da espiare e custodia cautelare subita, nonostante il provvedimento di cumulo del P.M. del 27-30 marzo 2017 preveda espressamente che l'ordine di esecuzione dovesse essere eseguito soltanto a seguito della valutazione sulla concessione della liberazione anticipata, valutazione che non risulta essere stata sollecita di ufficio;
e la impossibilità per il condannato di avanzare in precedenza istanza di liberazione anticipata, avendo presentato richiesta di equa riparazione (il 12 aprile 2016) prima di avere notizia dell'ordine di esecuzione della Procura (emesso il 27-30 marzo 2017 e notificato al destinatario il 10 aprile 2017), in base alla ricostruzione cronologica fornita dal ricorrente. La Corte di appello, a ben vedere, non ha svolto l'indagine sulla eventuale illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione: ed al riguardo andrà considerato se si è realizzata una ordinata sequenza procedimentale o se vi siano stati, in ipotesi, errori e ritardi eventualmente attribuibili - anche - a colpa grave o dolo dell'istante. 3.Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 09/06/2023.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 32397 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli con ordinanza del 6 dicembre 2022- 10 febbraio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di EP LL. 2. EP LL è stato ristretto in custodia cautelare in carcere per nove mesi e sei giorni (dal 5 luglio 2013 all'il aprile 2014) in relazione all'accusa di concorso in rapina aggravata, accusa da cui è stato assolto dal Tribunale di Nola, con sentenza dell'Il aprile 2014, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2014. 3. La ragione del rigetto da parte della Corte territoriale sta nell'applicazione del comma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen. (secondo cui «Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo»), avendo la Corte territoriale preso atto che con provvedimento di cumulo del 27-30 marzo 2017 il P.M. del Tribunale di Napoli ha computato l'intero periodo di custodia cautelare sofferta per cui è stata avanzata istanza di equa riparazione ad altra pena da espiare ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. (che, ai commi 1 e 4, recita: «Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato [...] In ogni caso, sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene spiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»). Richiamata la ratio dell'istituto della fungibilità e giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, si è ritenuto non sussistente il diritto alla equa riparazione. Infine, la Corte di appello ha stimato irrilevante la documentata concessione a EP LL da parte del Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 28 giugno - 10 luglio 2019 di 45 giorni di liberazione anticipata, mutando - si è ritenuto - il titolo della ritenuta ingiusta detenzione. 4. Ciò posto, ricorre per la cassazione dell'ordinanza EP LL tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo). 4.1. Premessa una sintesi della motivazione reiettiva, il ricorrente sottopone la stessa a censura, ritenendola viziata da motivazione che si ritiene essere illogica e contraddittoria. Si sottolinea che la decisione di non accoglimento della istanza di equa riparazione sarebbe illogica e contraddittoria, anzitutto perché basata su una scansione degli accadimenti non esatta. Infatti, al momento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, cioè il 12 aprile 2016, EP LL non era a conoscenza del titolo esecutivo, avendo la Procura della Repubblica emesso provvedimento di cumulo ed ordine di esecuzione il 27-30 marzo 2017, con notificazione alla parte avvenuta in data 10 aprile 2017: donde la conclamata impossibilità per il condannato di avanzare prima istanza di liberazione anticipata, non avendo notizia dell'ordine di esecuzione della Procura. Si ravvisa poi illogicità nell'avere la Corte di appello applicato la fungibilità tra pena da espiare e custodia cautelare subita, nonostante il provvedimento di cumulo del P.M. del 27-30 marzo 2017 (materialmente allegato al ricorso) preveda espressamente che l'ordine di esecuzione dovesse essere eseguito solo a seguito della valutazione sulla concessione della liberazione anticipata, leggendosi infatti - testualmente - che «Prima di procedere a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno inviare gli atti al magistrato di sorveglianza di Napoli affinchè valuti l'eventuale concedibilità della liberazione anticipata in relazione ai mesi 9 e giorni 26 di carcerazione attribuiti ex art. 657 c.p.p. in fasi diverse, rappresentato che forma un unico periodo senza interruzione, che qualora concessi renderebbero non più eseguibile la pena residua». Ad avviso del ricorrente, dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto sollecitare di ufficio la pronuncia del Magistrato di sorveglianza e valutare l'istanza risarcitoria soltanto all'esito della decisione dell'ufficio di sorveglianza. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 314 cod. proc. pen. e 54 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). Il ricorrente premette che la Corte di appello ha ritenuto non concedibile alcun indennizzo per i giorni di custodia cautelare eccedenti la pena da espiare e derivanti dal riconoscimento della liberazione anticipata. Si rammenta avere la Difesa evidenziato come il diritto alla riparazione possa essere riconosciuto nel caso di custodia cautelare sofferta superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, nei limiti dell'eccedenza (come precisato da Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958, e da Sez. 4, n. 15000 del 19/02/2009, Cicione e altro, Rv. 243210) ma che la Corte di appello ha ritenuto non applicabile nel caso di specie tale principio. La valutazione dei Giudici di merito sarebbe però erronea, partendo dall'idea che ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di pena eccessiva a seguito del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, ma trascura che la S.C. 3 ha ritenuto sussumibile nella previsione dell'art. 314 cod. proc. pen. anche la detenzione subita in eccedenza rispetto a quella risultante dall'applicazione della liberazione anticipata a causa di un ordine di esecuzione non aggiornato al nuovo fine-pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210) e persino che è configurabile il diritto alla equa riparazione ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena. In conseguenza, come affermato già da Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, P.G. in proc. AR, Rv. 271689 (in motivazione), andrebbe riconosciuto il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purchè sussiste un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento colposo dell'interessato che sia stato causa ovvero concausa dell'errore. Calando tale principio nel caso di specie, occorrerebbe concludere - opina il ricorrente - che manchi una colpa di EP LL, il quale non poteva previamente avanzare istanza di liberazione anticipata, essendo all'oscuro dell'ordine di esecuzione, e sussistendo invece un duplice errore dell'Autorità giudiziaria: sia del P.M., che non avrebbe preliminarmente sollecitato la valutazione preliminare del Magistrato di sorveglianza (art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.: «Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354») sia della Corte di appello, che ha omesso di considerare la avvenuta concessione della liberazione anticipata. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Il Procuratore Generale della S.C, nella requisitoria scritta del 22 maggio 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 4 2. La massima ufficiale della richiamata sentenza della S.C. del 2017, AR (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, P.G. in proc. AR ed altro, Rv. 271689) è la seguente: «In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'Interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena». Si tratta di principio (che risale alla sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto alla equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione) che è stato ribadito anche successivamente dalla S.C., ad esempio: da Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic Petar, Rv. 281151, secondo cui «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato. (In applicazione di tale principio la Corte, in una fattispecie di esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza)»; da Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735, secondo cui «In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge)»; e da Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247, secondo cui «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove 5 LI ali CM quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato. (Fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'istante nell'eccepire l"abolitio criminis" e l'intervenuto indulto, senza attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell'autorità giudiziaria)». Alla luce di tali precisazioni, dovranno essere valutate le seguenti circostanze, ipoteticamente rilevanti sotto i profili, rispettivamente, di un eventuale errore dell'autorità procedente e del comportamento, in ipotesi, doloso o gravemente colposo dell'interessato: essere stata applicato la fungibilità tra pena da espiare e custodia cautelare subita, nonostante il provvedimento di cumulo del P.M. del 27-30 marzo 2017 preveda espressamente che l'ordine di esecuzione dovesse essere eseguito soltanto a seguito della valutazione sulla concessione della liberazione anticipata, valutazione che non risulta essere stata sollecita di ufficio;
e la impossibilità per il condannato di avanzare in precedenza istanza di liberazione anticipata, avendo presentato richiesta di equa riparazione (il 12 aprile 2016) prima di avere notizia dell'ordine di esecuzione della Procura (emesso il 27-30 marzo 2017 e notificato al destinatario il 10 aprile 2017), in base alla ricostruzione cronologica fornita dal ricorrente. La Corte di appello, a ben vedere, non ha svolto l'indagine sulla eventuale illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione: ed al riguardo andrà considerato se si è realizzata una ordinata sequenza procedimentale o se vi siano stati, in ipotesi, errori e ritardi eventualmente attribuibili - anche - a colpa grave o dolo dell'istante. 3.Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 09/06/2023.