Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10119
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Sentenza 25 luglio 2001

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Il semplice possessore di un titolo cambiario, non prenditore ne' giratario dello stesso, non assume la veste di cessionario del relativo credito se non dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva il suo diritto, atteso che il titolo cambiario non contiene in sè gli elementi idonei a provare la legittimazione del possessore, potendo detto titolo esser pervenuto a quest'ultimo nei più svariati modi, anche occasionali od abusivi (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ulteriormente specificato che la detenzione della titolo è soltanto una delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione cambiaria, e non può, da sola, lasciar presumere la legittimazione del suo portatore, dovendo invece essere accompagnata dalla prova di un titolo giustificativo, così che, in mancanza di una serie continua di girate, l'acquisto con atto separato di cessione deve esser regolarmente provato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10119
    Data del deposito : 25 luglio 2001

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