Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, le clausole dei capitolati speciali degli enti pubblici (artt. 42 e 45 R.D. n. 827 del 1924), nel precisare le condizioni attinenti, in particolare, all'oggetto del contratto, risultano strumentali alla realizzazione della specifica finalità del contratto stesso, costituendone, per l'effetto, parte integrante, dotata di efficacia negoziale obbligatoria e vincolante per entrambe le parti. Esse non costituiscono, pertanto, rispetto alle ulteriori convenzioni contrattuali, un gruppo autonomo ed indipendente di clausole, da interpretare in mera successione cronologica ed isolando l'una dall'altra, ma concorrono, reciprocamente collegate ed interferenti, alla formazione del complessivo regolamento contrattuale, soggiacendo tutte, con pari e reciproca rilevanza, al criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. (secondo il quale le clausole del negozio si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6953 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 LA CORTE SUPREMA DICASS ONE Ogg fo REVISIONE PREZZI SEZIONE PRIMA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20699/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cron.19641 Consigliere - Dott. Mario ADAMO Rep. 1473 Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 16/01/2002 CECCHERINI Consigliere Dott. Aldo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. ---IL-SOLE 24 ORE ло per diritti € sul ricorso proposto da: 20 MAG IL CANCELLIERE COMUNE DI CATANZARO, in Sindacodel persona pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che FREZZA 59, presso l'avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, Richiesta copia studio GUIal Sig.F lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato per diritti € 20 MAT ALPA, giusta procura speciale per Notaio Rocco IL CANCELLIERE Guglielmo di Catanzaro;
rep. n. 84.539 del 15.1.2002; - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE INDUSTRIE ALIMENTARI RISTORAZIONI Richiesta copia studio S.I.A.R.C. SOCIETA' dal Sig. persona legale rappresentante COLLETTIVE Srl, in del per diritti € 210 20 07 ROMA VIALE pro tempore, elettivamente domiciliata in 2002 IL CANCELLIERE 66 PARIOLI 180, presso l'avvocato MARIO SANINO, che la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dal Sig. D idio Richiesta copia, studio rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO per diritti € 10 PAPARO, giusta procura speciale per Notaio Maria Grazia -20 MAG 2002 il Silvana Gemini di Catanzaro rep. n. 118001 del TL CANCELLIERE 3.1.2002; controricorrente avverso la sentenza n. 382/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 30/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ALPA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per il resistente, gli Avvocati SANINO e PAPARO che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto del 20 ottobre 1988,il Presidente del Tribunale di Catanzaro intimò all'amministrazione comu- nale di quella città il pagamento in favore della s.r.l. S.I.A.R.C. della complessiva somma di £.1.081.356.994, oltre interessi legali,per revisione ed aggirnamento prezzi relativi alle forniture del ser- vizio di refezione a favore degli alunni e del persona- 2 le delle scuole materne statali ed elementari, eseguite negli anni scolastici 1984/85, 1985/86, 1986/87,in con- 3seguenza dei contratti di appalto stipulati il set- tembre 1984 e 9 maggio 1985; il cui art. 8 consentiva 1'aggiornamento in base al tasso di variazione del CO- sto della vita risultante dai dati ISTAT raffrontati al livello dei prezzi delle materie prime indicate nell'allegata tabella, rilevati alla data di aggiudica- zione dell'appalto. A seguito dell'opposizione del comune, il Tribunale di Catanzaro con sentenza non definitiva del 4 ottobre 1990 dichiarava la validità della clausola limitatamen- te alla previsione relativa alla revisione del prezzo in base al tasso di variazione del costo della vita ri- sultante dai dati ISTAT a decorrere dall'anno scolasti- con sentenza definitiva del 30 aprile CO 1981/1982;e 1993, in accoglimento dell'opposizione, revocava il de- creto ingiuntivo e condannava la società appaltatrice al pagamento della somma di £.505.282.687, incassata in eccedenza rispetto alle revisioni dovute. Proposta impugnazione da entrambe le parti,la Corte di appello di Catanzaro ha accolto quella principale della S.I.A.R.C. e rigettato quella incidentale del co- mune;
di cui ha respinto l'opposizione all'ingiunzione e le domande riconvenzionali, condannando, altresì, 3 l'amministrazione comunale alla refusione degli oneri conseguenti alla cauzione imposta dal giudice istrutto- re alla società ex art.649 cod. proc. civ., determinati in complessive £. 124.800.000, osservando: a) che il significato della clausola dell'art.8 era già palese in base al senso letterale delle parole le quali indicava- andava incompiuto chiave di no che l'aggiornamento tra le diverse variazioni inter- calcolo raffrontativo venute nei costi dei singoli prodotti calcolate in base alla media aritmetica semplice: a nulla rilevando che le parti si fossero riferite al tasso di variazione del costo della vita desumibile dagli indici giuridico-economico del ISTAT, costitente un criterio tutto diverso e rivolto ad apprezzare un vastissimo pa- niere di prodotti anche non destinati alla nutrizione;
b) che anche il successivo comportamento delle parti confermava siffatta interpretazione, avendo per due anni dato attuazione alla revisione così calcolata;
ed avendo modificato il criterio soltanto nel 1984 attraverso il riferimento agli indici Istat sul costo della vita, che dunque non poteva che valere per il futuro, come del re- sto la SIARC aveva richiesto e lo stesso sindaco rico- nosciuto nella nota del 1° ottobre 1987 in cui attesta- va il debito del comune;
c) che andava respinto l'appello incidentale del comune dovendosi recepire e 4 condividere le considerazioni del Tribunale che avevano dimostrato come il primo aggiornamento dei prezzi do- vesse decorrere fin dall'anno scolastico 1981/1982, pe- raltro in conformità alle emergenze documentali;
d) che alla cessazione degli effetti della fidiussione seguiva automaticamente la condanna del comune alla refusione dei relativi oneri. Per la cassazione della sentenza, il comune di Ca- tanzaro ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste la soc. S.I.A.R.C. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso che si articola 1. in più censure, il comune di Catanzaro, denunciando vio- lazione degli art.1362 e segg. cod. civ., nonché omessa decisione su capi dell'appello incidentale, si duole che la sentenza impugnata: 1) abbia dichiarato di applica- re, onde interpretare la clausola contrattuale che au- torizzava la revisione, il criterio c.d. letterale rite- nuto nel caso fondamentale e decisivo, senza attribuire alcun significato alla previsione basilare contenuta nell'espressione "il prezzo sarà aggiornato in base al tasso di variazione del costo della vita risultante dai dati ISTAT"; senza specificare il significato della suc- cessiva espressione "raffrontati” al livello dei prezzi delle materie prime indicate nella tabella allegata nè 5 come dovessero essere determinati ed assunti i relativi dati:e così pervenendo all'apodittica conclusione che l'aggiornamento andava compiuto in base alla media aritmetica dei dati di rincaro delle materie prime dopo avere contraddittoriamente escluso una qualsiasi valen- za al riferimento agli indici ISTAT perché concernenti un vastissimo paniere di prodotti, incompatibili con quelli oggetto del contratto;
che invece, aveva per og- getto proprio la prestazione di un complesso servizio di refezione, e non di singole pietanze;
2) abbia ri- chiamato а conferma dell'interpretazione offerta il comportamento successivo delle parti senza considerare che, sia pure con ritardo, l'amministrazione comunale si era avveduta dell'illegittimo parametro utilizzato per eseguire l'aggiornamento, rettificandolo nei termini di cui alla clausola e comunicandolo alla controparte che 10 aveva recipito fino al momento della richiesta in- giunzione;
3) non abbia fornito alcuna risposta al mo- tivo dell'appello incidentale con cui esso comune aveva contestato che la prima revisione spettasse già per il primo anno scolastico per cui doveva essere fornito il servizio, e sostenuto che in base al combinato disposto della clausola di capitolato e di quella contrattuale tale aggiornamento fosse dovuto solo per i periodi di proroga successivi alla scadenza del contratto;
4) abbia 6 omesso di considerare le ulteriori censure avanzate con l'appello incidentale in ordine alla mancanza di prova sui dedotti aumenti delle materie prime in base a pro- spetti compilati dalla controparte e muniti di visto di congruità apposto da un funzionario della camera di commercio e sul loro aggiornamento da compiersi secondo il contratto muovendo dai loro prezzi iniziali e non da quelli aggiornati di anno in anno. La complessa censura è fondata.
2. La Corte di appello ha risolto le questioni poste dalle parti, rispettivamente con l'impugnazione princi- (comune di Catanzaro)pale (S.I.A.R.C.) ed incidentale in merito ai criteri con cui doveva eseguirsi l'aggiornamento dei prezzi del servizio di refezione scolastica affidato in appalto da detta amministrazione alla Società anche per gli anni scolastici 1984/85 85/86 ed 86/87, nonché alla decorrenza del di- ritto a conseguire la revisione, attraverso l'esame della comma 2°sola disposizione dell'art.8 dell'originario contratto n. 461 dell'11 maggio 1981 (interamente trascritta dalla S.I.A.R.C. nel controri- corso) malgrado abbia ricordato più volte (pag.6, 13, 16): a) che la "clausola revisionale" era stata dapprima predisposta unilateralmente neldall'amministrazione era inseritacapitolato speciale di appalto ove 7 nell'art.12 (pur esso riportato per intero nel
contro
- ricorso); b) che detta clausola era stata poi "trasferita" dalle parti nel capoverso dell'art.8 dell'originario contratto 461/1981; c) che infine nessu- na modifica vi avevano apportato i contratti di proroga 3 settembre 1984 e 9 maggio 1985 in base ai quali erano proseguite le forniture del servizio di refezione per contestazione. E malgrado, gli gli anni scolastici in stessi giudici di appello abbiano dato atto (pag.6) che il capitolato speciale era stato a sua volta apprestato ed approvato dall'amministrazione comunale per la indi- zione di un appalto-concorso, e che dunque la scelta dell'appaltatore, come confermato e documentato da en- trambe le parti, era avvenuta non con il sistema della trattativa privata, ma mediante tale procedimento pub- blicistico, concluso a seguito di gara, con deliberazio- ne della G.M. n.533 del 12 marzo 1981 di aggiudicazione del "servizio di refezione scolastica con decorrenza dal 1° aprile 1981 e per due anni scolastici alla ditta (pag.4 Mancuso Carmine", dante causa della S.I.A.R.C. del controric. e 3 del ricorso). Siffatte premesse rendono palese il primo e fonda- mentale errore in cui è incorsa la Corte di merito per non aver considerato, da un lato, che le clausole dei capitolati speciali di appalto degli enti pubblici 8 (art. 42 e 45 r.d. 827 del 1924), con i quali si precisa- no le condizioni che attengono in particolare all'oggetto del contratto e che sono predisposti di volta in volta in relazione alla specifica finalità che con quel negozio si intende realizzare, ne costituiscono perciò parte edintegrante hanno valore contrattuale obbligatorio e vincolante per entrambe le parti (Cass. 3850/1969; Cons. St. VI, 481/1992); sicchè dette dispo- sizioni e quelle del contratto non costituiscono gruppi autonomi ed indipendenti di clausole da interpretare in successione cronologica ed isolando le une dalle altre, ma concorrono entrambe, reciprocamente collegate ed in- terferenti, alla formazione della complessiva regola- mentazione contrattuale;
e soggiacciono tutte con pari rilevanza reciproca al criterio emeneutico dell'art.1363 cod. civ. per il quale le clausole del delle mezzoper al- contratto si interpretano le une ilciascuna senso che risulta dal tre, attribuendo а complesso dell'atto. E, per altro verso, che l'attenzione esclusiva riservata alla clausola dell'art.8 (trascurando completamente quelle del capi- tolato speciale) non poteva giustificarsi neppure per il fatto che la stessa era stata introdotta "da entram- bi i soggetti stipulanti in fase di formazione del con- tratto, evidentemente nella piena contezza dell'una e 9 dell'altra angolazione" (pag.16) posto che in tale ti- pologa di appalti vige la regola contenuta negli art. 16 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440,. 88 e 97 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, applicabile agli enti locali in virtu' del richiamo di cui all'art. 140 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, che il processo verbale di aggiu- dicazione definitiva o di assegnazione è atto non pre- paratorio, ma conclusivo del procedimento, ed equiva- lente, per ogni effetto legale, al contratto. Mentre l'eventuale successiva stipulazione di quest'ultimo configura una mera formalità ulteriore, avente caratte- re normalmente riproduttivo che nulla aggiunge all'esi- stenza ed alla perfezione del vincolo negoziale: salva restando l'ipotesi in cui la P.A. abbia manifestato, espressamente, nel verbale, la volontà di differire la nascita del rapporto sino al momento successivo della formale stipulazione del contratto. Con la conseguenza che, Ove non ricorra questa eccezione, è proprio la re- golamentazione del rapporto recepita dal verbale sudet- obbligazioni assunte to а costituire la fonte delle pretermessa, invece, del dalle parti e che alla stessa ― l'interprete deve at- tutto dalla sentenza impugnata tribuire, avvalendosi dei criteri ermeneutici posti da- valenza decisiva per gli art. 1362 e segg. cod. civ., ricavarne la disciplina (Cass. 8420/2000; 696/1998; 10 11513/1997; 5771/1990). E la violazione di detti principi appare nel caso ancor più significativa e determinante perché la stessa Corte di merito ha riferito (pag.4) che il comune li aveva espressamente invocati fin dall'atto di opposi- zione, soprattutto al fine di individuare l' anno SCO- lastico da cui doveva concedersi il primo aggiornamento dei prezzi;
e, poi,ne aveva reiterato la richiesta di ap- plicazione nell'appello incidentalo (pag.20 sent., non- ché 10 del ricorso e 31-32 controric.). Laddove la sen- tenza impugnata limitandosi a rinviare genericamente sulla questione a quella di primo grado, senza neppure esaminare la censura (Cass. 9497/2000; 985/2000; 4185/1998) è incorsa altresì nel vizio di omessa e/o su tali punti decisivi della con- carente motivazione troversia denunciato dall'amministrazione comunale.
3. Ma la scelta esegetica della Corte di appello si disvela erronea pur nell'indagine compiuta all'interno dell'unica clausola contrattuale valutata onde indivi- duare la volontà delle parti a norma dell'art. 1362,1° comma cod. civ.: muove, infatti, la sentenza dalla con- siderazione che il mezzo prioritario e fondamentale ai fini di una corretta interpretazione del contratto re- sti quello del senso letterale delle parole ed espres- sioni ivi adoperate, e che, qualora queste siano chiare 11 e dimostrino una loro intima ratio, il gudice non può invocarne una diversa. Per poi pervenire al risulta- to, sulla base di tale condizione trasfusa nel caso con- creto e perciò stesso ivi ritenuta già verificata, che la portata delleletterale espressioni usate nella clausola dell'art.8 manifestava chiaramente l'intento dei contraenti di ancorare l'aggiornamento dei prezzi delle razioni della refezione scolastica "al livello dei prezzi" dei generi alimentari indicati nei prospet- ti A e C allegati al capitolato ed al contratto, in chiave di calcolo raffrontativo mediante il parametro c.d. della media aritmetica semplice delle diverse va- riazioni intervenute nei rispettivi costi. Sennonchè, siffatto presupposto, che cioè le espres- utilizzate dai contraenti nella disposizioni in sioni esame sul criterio con cui operare la revisione fossero chiare ed univoche, sì da autorizzare l'interprete ad arrestarsi al loro senso letterale, non era stato, anzi- tutto, fino a quel momento affermato da alcuno dei sog- getti che avevano preso parte al giudizio:non dall'amministrazione comunale che aveva proposto oppo- riconvenzionale (e poi appello sizione nonché domanda una interpretazione della incidentale), prospettando clausola del tutto diversa, collegata principalmente al- la proposizione che prevedeva l'aggiornamento dei prez- 12 11zi in base al tasso di variazione del costo della vita risultante dai dati ISTAT", come del resto suggerito dalla Direzione della Ragioneria comunale nel corso dell'anno 1984, che aveva indotto la G.M. ad adotta- re, con delibera n.1915 dell'8 agosto 1984 tale criterio (pag.4 e 17 della sentenza). Non dal Tribunale che con la sentenza non definitiva del 4 ottobre 1990 aveva di- "indeterminato" e ne chiarato la clausola di tenore la validità limitatamente alla previ- aveva affermato base al criterio indicato sione dell'aggiornamento in dall'amministrazione comunale. E neppure la S.I.A. R.C. aveva mostrato di dubitare delle difficoltà interpretative che emergevano dal te- nore della clausola, perché nei motivi di appello, cui la decisione impugnata ha dato ampio risalto (pag.da 8 ad 11), pur avendo inizialmente ricordato la prevalenza del "metodo letterale" si era, invece soffermata per soste- nere l'interpretazione poi recepita dalla Corte terri- complessivo delle parti in toriale, sul comportamento conclusione del contratto ероса posteriore alla 461/1981 e fino all'anno scolastico 1982/83; sulla modi- fica di tale criterio soltanto a decorrere dall'anno scolastico successivo e sulle ragioni per cui il para- metro della variazione degli indici ISTAT indicato dal- la clausola non si conciliava con la singolarità della 13 refezione scolastica costituita tutta da generi e pro- dotti alimentari ben catalogati in appropriata tabella. Perfino il c.t. incaricato dai primi giudici di calcolare gli aggiornamenti dei prezzi della fornitura negli anni in contestazione, si era posto il proble- ma, pur esso ricordato dalla Corte di appello ( pag. da 16) della (in)_conciliabilità del riferimento nel- 14 a la prima parte della clausola alla variazione dell'in- dice relativo al costo della vita con le variazioni in- tervenute, invece, nei singoli prodotti di cui alle alle- gate tabelle, menzionati dall'ultima espressione, perciò attribuendo alla disposizione il carattere di indeter- minatezza poi condiviso dal Tribunale. Per cui il pri- mo compito che si poneva ai giudici di appello era pro- comune intenzione delle prio quello di stabilire se la parti risultasse in modo certo ed immediato dalla di- contrattuale ○ se oc- zione letterale della clausola corresse accertarla mediante un'ulteriore indagine se- condo le regole stabilite nel capo quarto dello stesso iskelode (codice; ed ove fosse stato da privilegiare il criterio dell'art. 1362, 1°comma cod. civ., si poneva quello ul- teriore di dimostrare attraverso la lettura e la valu- tazione dell'intero testo della clausola negoziale che essa figurano, malgrado i le varie espressioni che in dubbi sulla loro conciliabilità manifestati sia dalle 14 parti che dal Tribunale, potevano per un verso essere coordinate e ricondotte ad unità; e, per altro verso, che il senso letterale delle une e delle altre risultante da tale operazione ermeneutica induceva senza incertez- ze alla conclusione enunciata (pag.13) in merito al parametro cui ancorare la revisione dei prezzi della fornitura.
4. Invero, costituisce principio del tutto consoli- dato nella giurisprudenza di questa Corte in ordine al- la metodologia dell'interpretazione letterale, che l'espressione "senso letterale delle parole" di cui al 1° comma dell'art.1362 cod. civ., deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della di- chiarazione negoziale in ogni sua parte e in ogni paro- la che la compone, e non già limitata ad una parte sol- tanto o addirittura a singole parole;
per cui il giudi- ce non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole proposizioni о frasi di essa, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, ma deve collegarle e raffrontarle tra loro al fine di chiarirne il significato e di desumerlo dal loro contenuto complessivo (Cass. 805/2000; 1877/1995; 3439/1990). Nel procedere a tale operazione, dunque, ciò che non gli è consentito (Cass. 3853/1985; 1257/1983), è di uti- 15 lizzare esclusivamente frammenti letterali della clau- sola da interpretare e di fissarne definitivamente il significato in base alla sola lettura di questi per poi esaminare "ex post" le altre parti letterali della di- chiarazione medesima onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale con- siderata come primaria e delucidativa dell'intento del- le parti. Proprio nella violazione di siffatto divieto è in- corsa la Corte di appello, che, dopo avere isolato la clausola in esame da quelle del capitolato speciale di cui si è detto, l'ha ulteriormente frazionata e ne ha incentrato la valutazione (pag.13) soltanto sull'espressione inerente al secondo termine del raf- fronto su cui calcolare la revisione ("al livello dei prezzi delle materie prime indicate nell'allegata ta- bella.."), espungendo dall'operazione esegetica tutte le restanti proposizioni;
per poi giustificare la mancata considerazione del primo parametro indicato per compie- re l'aggiornamento ("in base al tasso di variazione del costo della vita risultante dai dati ISAT..") con il fatto che lo stesso attiene "per notoria cognizione" a tutto un vastissimo ed eterogeneo paniere di prodotti anche diversi da quelli destinati alla nutrizione ed (pag.14). Ed aventi variazioni del tutto peculiari 16 omettere, infine, qualsiasi apprezzamento in merito all'espressione finale della clausola relativa alla ba- se di calcolo su cui operare i successivi aggiornamen- ti, malgrado le parti ne sollecitassero opposte inter- pretazioni, secondo le quali ogni revisione successiva alla prima deve essere compiuta rispettivamente (S.I.A.R.C.: pag.34 controric.) sul prezzo già aggior- nato nell'anno scolastico precedente;
ovvero su quello comunque rilevato alla data di aggiudicazione dell'appalto (Comune: pag. 22 del ricorso). Pertanto tale non corretta applicazione dell'invocato criterio letterale oltre a stravolgerlo, e perciò a disapplicarlo, ha finito per smentire pro- prio l'appena affermato presupposto della chiarezza ed univocità del significato dell'intera clausola, di fat- to ripudiato dalla Corte anche mediante la considera- zione conclusiva che le parti, inserendovi due diversi valori di riferimento, "non potevano certamente ritene- re di armonizzare tra loro sistemi del tutto divaricati ed incompatibili sotto il profilo giuridico ed economi- co".
5. Il che, del resto, è confermato nuovamente (Cass. 6375/1985) dall'esigenza subito dopo avvertita dalla sentenza di procedere ad un'ampia e diffusa disamina (pag. da 16 a 21) del comportamento delle parti succes- 17 del contratto (art. 1362, sivo alla stipulazione 'comma cod. civ.) cui è stata assegnata la mera funzio- 2° ne di ribadire il risultato già conclamato dall'interpretazione letterale della disposizione nego- ziale;
ma che in concreto è divenuto, nella scelta tra i due sistemi dagli stessi giudici di appello considerati incompatibili, la sola ragione che ha giustificato l'accoglimento di quello favorevole alla società appal- tarice. Va aggiunto, per completezza di indagine che neppure il ricorso a quest'ultimo criterio, che secondo la pre- valente giurisprudenza di questa Corte ha rilievo in- terpretativo solo sussidiario, si da restare escluso ove la volontà dei contraenti sia stata ricostruta senza incertezze in base al testo da essi sottoscritto (Cass. 15306/2000; 10719/1998; 4333/1995), si sottrae alle cen- sure formulate dall'amministrazione comunale: posto che esso impone al giudice di merito di valutare i l loro comportamento "complessivo" anche posteriore alla con- clusione ladel negozio, mentre sentenza impugnata ha ancora una volta condottafrazionato la tenuta dalle parti durante l'esecuzione della fornitura ed ha attri- buito valenza decisiva esclusivamente al metodo di cal- colo revisionale da esse attuato nei soli anni scola- stici 1981/1982 e 1982/1983 (in conformità delle ri- 18 chieste della S.I.A.R.C.). Per conversO, nessun rilievo è stato attribuito agli anni scolastici successivi, che poi sono proprio quelli per i quali la società ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per l'aggiornamento dei prezzi delle forniture eseguite, pur dando la sentenza atto che а partire dal 1983/1984 il criterio revisionale era stato dalle parti compiuto con modalità diverse che avevano escluso il raffronto con il livello dei prezzi delle materie prime e privilegiato, invece, il calcolo secondo gli indici ISTAT del costo della vita, poi adottato dal Tribunale. E la Corte, in merito a tale mutamento, si è limitata а soffermarsi sui possibili motivi che avevano indotto la società appaltatrice ad accettarlo (pag.19- 20) senza considerare ed apprezzare il fatto obbiettivo che le parti in quegli anni e fino al termine della fornitura avevano dato alla clausola un'interpretazione contraria a quella rcccpita dalla sentenza;
che il cri- terio esegetico in esame era, invece, chiamato a confer- mare. Anche con riferimento a tale aspetto del regolamen- to negoziale, non può dirsi quindi che la ricostruzione "1della 'comune intenzione" dei contraenti sia stata ef- fettuata nel rispetto del canone fissato dall'art. 1362 conseguentemente cas- C.C. e la decisione impugnata va 19 sata.
6. Assorbito, dunque, il secondo motivo del ricor- so, relativo alla condanna dell'ente territoriale alla refusione dei maggiori esborsi sostenuti dalla
contro
- parte per prestare la cauzione necessaria al consegui- mento della provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo, dovrà -che il giudice di rinvio viene designato nella Corte di appello di Salerno- interamente rielabo- rare la cognizione dell'impugnazione principale e di quella incidentale, in base ai principi ed ai rilievi di cui avanti;
e provvedere, infine anche alle spese del 125,11 giudizio di cassazione. 102T 51,651
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, 180,76 as- sorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Saler- no. 53473 180,76 CENTOITANTA 76 Così deciso in Roma il 16 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla SalvatoreSalvatore Salvago S IL CANC ERE DEPOSITATA I CANCE Marie siduono Maria L. Oggi, 20