Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
Nei delitti contro la fede pubblica, ed in particolare in quelli a querela della persona offesa, il reato di falso, oltre l'interesse pubblico, lede anche i diritti della parte lesa, cui di conseguenza spettano le facoltà riconosciute in tema di archiviazione del procedimento alla persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 25617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25617 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/05/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier F. - Consigliere - N. 829
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 038482/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR AM persona offesa, N. IL 11/03/1933;
nel procedimento
contro
:
DI GUGLIELMO TERESA, N. IL 04/03/1949;
avverso DECRETO del 02/03/2005 GIP TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MELONI Vittorio che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
NN FR propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore munito di procura speciale, in qualità di persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in data 2 marzo 2005. Il decreto era stato emesso in relazione ad una denuncia per il reato di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata), rispetto alla quale, sulla richiesta del PM di archiviazione, la persona offesa aveva controdedotto producendo documentazione. Il Gip aveva tuttavia dichiarato inammissibile, con provvedimento "de plano", tale opposizione osservando, in punto di diritto, che il falso documentale è reato impossibile per inesistenza dell'oggetto quando, come nel caso di specie, la falsificazione riguardi una copia fotostatica, presentata come tale. Aveva conseguentemente ritenuto irrilevante ai fini della decisione sulla archiviazione la documentazione prodotta dalla parte.
Con il ricorso la parte deduce la nullità del decreto in quanto emesso senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio.
Sostiene che il giudice, cui l'opponente abbia indicato l'oggetto della investigazione suppletiva, debba astenersi da qualsiasi valutazione prognostica sul merito dei mezzi stessi e passare alla fase del contraddittorio.
Nella specie il giudice si sarebbe invece prodotto in una indebita motivazione proprio sul tema, adottando per giunta argomentazioni diverse da quelle indicate dal PM e privando quindi la persona offesa del diritto di interloquire.
Il PG ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della opposizione per carenza di legittimazione posto che alla struttura del reato di falso rimane estranea la nozione di danno e di profitto con la conseguente esclusione della possibilità di individuare nella persona offesa il soggetto che possa vantare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma, cioè la pubblica fede. Il ricorso è inammissibile.
In punto di legittimazione è da rilevare che l'orientamento sostenuto dal Procuratore generale è oggetto di contrasto giurisprudenziale.
Questa Corte, in punto di legittimazione al ricorso, ritiene di aderire al diverso orientamento secondo cui in tema di delitti contro la fede pubblica, quantomeno di quelli punibili "a querela della persona offesa" (art. 493 bis c.p.), non v'è motivo per escludere, in linea di principio, che il reato di falso, leda, oltre l'interesse pubblico, anche diritti soggettivi: il titolare di tali diritti, in tali casi, è persona offesa , con la conseguenza che gli spettano, quale denunciante, le facoltà riconosciutegli nel procedimento penale in ordine alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p., commi 2 e 3. Dopo la introduzione dell'art. 493 bis c.p. (casi di perseguibilità a querela) per effetto della L. n. 689 del 1981, invero, il pregiudizio nei delitti di falso documentale non si esaurisce nella lesione della pubblica fede, vale a dire nel danno sociale che si ricollega all'alterazione della verità e, quindi, alla stessa condotta di falso, ma comprende anche l'offesa di una specifica situazione probatoria di un soggetto determinato. Ciò posto, sul merito del ricorso va poi osservato che, com'è noto, è impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 c.p.p.; l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409, comma 6, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606 c.p.p., lett. c), (Sez. un. 14 febbraio 1996, Testa, rv. 204132).
Le condizioni di ammissibilità, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, della opposizione alla richiesta di archiviazione sono l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Detta indicazione deve essere concreta e specifica e l'investigazione suppletiva deve possedere i caratteri della "pertinenza e della rilevanza", intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l'idoneità della stessa ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal P.M. Di entrambi i profili, nel provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'opposizione, deve essere data adeguata motivazione - la quale in ordine all'irrilevanza della investigazione suppletiva può essere desunta implicitamente anche da quella relativa alla manifesta infondatezza della "notitia criminis" - onde verificare che non vi sia stato un uso distorto del potere di evitare il contraddittorio (Sez. V 12 gennaio 1999, Giannandrea, rv. 213079; Sez. VI, 5 febbraio 2003, Coltella, rv. 224286; Sez. un. 14 febbraio 1996, Testa, rv. 204133). Orbene, nella specie il Gip ha fatto uso di tali principi perché ha motivato sulla irrilevanza delle investigazioni suppletive, attesa la non incidenza sulla tesi in diritto patrocinata: che è quella della impossibilità, ex art. 49 c.p. del reato di falso quando abbia ad oggetto una fotocopia utilizzata come tale: tesi che trova largo sostegno in giurisprudenza e che non è censurabile in questa sede (v. tra le molte, Sez. V, 17 giugno 1996, Jacobacci, rv. 205547). A nulla rileva d'altra parte che il giudice si sia determinato in base a considerazioni diverse da quelle del PM , posto che il giudice mantiene la più ampia libertà di determinazione e nessuna norma o principio autorizza la persona offesa a ritenere che la richiesta del PM valga a fissare il tema su cui il giudice possa esprimersi, tale tema essendo la notizia criminis e la richiesta di declaratoria della sua infondatezza.
Non vi è stata conseguentemente alcuna lesione del contraddittorio e il provvedimento de plano, legittimamente emesso, non è soggetto a ricorso.
La inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al versamento alla cassa delle ammende di una somma che appare equo determinare in 500 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di 500 Euro.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2006