Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della P.A.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla pubblica amministrazione ed all'opponente. Detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù del citato art. 23, il pretore ha il potere - dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, onde stabilirne la eventuale (quand'anche parziale) fondatezza.
Commentario • 1
- 1. Multa in ZTL oraria - onere della prova dell'orario di ingresso su P.A.Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
VE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 6, presso l'avvocato NICOLA MANDARA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4177/96 della Pretura di ROMA, depositata il 26/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente, l'Avvocato Mandara, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 dicembre 1994 RE VE proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione con cui il Ministero per le Risorse agricole gli aveva irrogato una sanzione amministrativa di £. 9.691.000=, per violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1996, per avere egli concorso, quale legale rappresentante della GDA
s.r.l. a far conseguire alla ditta SIRA nell'anno 1985, con un sistema di fatturazioni fittizie, un aiuto comunitario al consumo dell'olio di oliva.
Con sentenza 22 maggio 1996 il pretore di Roma accoglieva l'opposizione per mancato assolvimento dell'onere probatorio, da parte dell'amministrazione, che, nella specie, aveva fondato la prova dell'indole fittizia delle transazioni commerciali su "un numero imprecisato di testimonianze più volte evocate, ma mai prodotte nel giudizio di opposizione", e non aveva dato corso alla produzione documentale disposta dal giudice con apposito decreto, all'atto della fissazione della udienza. Per l'annullamento di tale sentenza ricorre il Ministero delle Risorse agricole sulla base di un unico articolato motivo. RE VE resiste con controricorso ed ha presentato "memoria".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Adducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere attribuito la dovuta importanza ai verbali prodotti dall'amministrazione e non impugnati di falso con apposita querela. Quanto alle testimonianze non acquisite, il ricorrente deduce che l'amministrazione era tenuta a produrre le sole verbalizzazioni del loro contenuto, mentre la documentazione contabile non poteva essere depositata perché sequestrata nel corso di operazioni di polizia giudiziaria. La Guardia di Finanza aveva, peraltro, elencato le fatture fittizie, mentre il giudice avrebbe dovuto precisare quale ulteriore documentazione doveva essere acquisita. Il ricorso è infondato. L'opposizione all'ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, non configura impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio (analogo a quello instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo) sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 di detta legge), spettano rispettivamente alla p.a. ed all'opponente, sicché l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella semplice contestazione della medesima (ex pluribus Cass. 19 dicembre 1989, n. 5721). Pertanto, incombeva nella specie alla p.a. la prova della violazione amministrativa contestata.
Ciò premesso, è giurisprudenza pacifica di questa Corte il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alla provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Pertanto, non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., l'esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento (ex pluribus, da ultimo, Cass. 23 dicembre 1997, n. 13010). Da ciò consegue che nessuna querela di falso doveva essere proposta dall'opponente avverso il verbale con cui gli veniva contestata l'infrazione; ciò consente, inoltre, di tacere sull'ulteriore rilievo che il verbale prodotto si riferiva, come appena detto, alla mera contestazione, pacificamente avvenuta, della violazione, mentre le testimonianze sulle quali l'amministrazione fondava la contestazione erano semplicemente riportate per riassunto nel rapporto della Guardia di Finanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in lire 2.000.000=.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 10/2/1999.