Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1122
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della P.A.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla pubblica amministrazione ed all'opponente. Detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù del citato art. 23, il pretore ha il potere - dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, onde stabilirne la eventuale (quand'anche parziale) fondatezza.

Commentario1

  • 1Multa in ZTL oraria - onere della prova dell'orario di ingresso su P.A.Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2001

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1122
Data del deposito : 10 febbraio 1999

Testo completo