Sentenza 23 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIA /0.10 09 1 0 LA CORT SAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO SOPRELEVAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 15124/98 Rel. Consigliere Dott. Rafaele CORONA 16185/98 D. 1870 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Cron. Rep. 292 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE Ud.04 UFFICIO COPE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 23 GEN. 2001 per diritti sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE 11 SRL, in persona del legale IMM. PANDOLFA rappresentante pro tempore CI NO, CI NO, PI BI, PI LA, PI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 7, 1500 presso lo studio dell'avvocato PANINI ALBERIGO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
1242448
contro
D242449 SHIELDS MARINA;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimata UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n 16185/98 proposto da: ° 2000 Richiesta copia studio dal Sig. Het Bu Jalk 1561 SHIELDS MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti L. e APP 2001 il -1- IL CANCELLIERE TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato DEL BUFALO ALBERTO, che la difende unitamente all'avvocato DEL BUFALO LAURA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonché
contro
IMM. PANDOLFA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore CI NO, PI BI, PI LA, PI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato PANINI ALBERIGO, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 2010/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato VICINI Domenico per delega LI 1500 CANCELLERdell'Avvocato PANINI depositata in udienza, dfensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello 0476584 incidentale;
LI 1500 udito l'Avvocato DEL BUFALO Alberto, difensore del CANCELLERIA resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
0476585 -2- udito il P.M. Generale Dott. delrigetto l'incidentale. in persona del Sostituto Procuratore Umberto APICE che ha concluso per il ricorso principale, assorbito -3- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 7 maggio 1990, MA EL convenne, davanti al Tribunale di Roma, la società a r.l. immobiliare PA. Espose che la società convenuta aveva costruito un manufatto sulla terrazza a livello di una palazzina in Roma, via Panama 26 (di cui essa attrice era condomina) e che la soprelevazione violava il divieto stabilito dagli att. 13 e 6, comma 5, del regolamento di condominio;
chiese che fosse condannata, in via principale, a demolire, a sue spese, il manufatto;
in subordine, a corrispondere l'indennità di cui all'art. 1127 cod. civ. La società Immobiliare PA si costituì e domandò il rigetto delle avverse istanze, con la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. Istruita la causa, il Tribunale di Roma, con sentenza 6 dicembre 1996 23 gennaio 1997, condannò la società convenuta a demolire il manufatto realizzato sulla terrazza a livello ed al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio. Pronunziando sull'appello principale proposto dalla società PA e da OE IC, in proprio, da FA, OL e MA IS, quali successori a vario titolo nel diritto controverso, e sull'appello incidentale proposto da MA EL, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 20 marzo 10 giugno 1998, respinse l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannò la società PA a rimborsare all'attrice le spese della consulenza tecnica, pari a lire 4.834.000.. Si legge nella sentenza che l'art. 13 del regolamento contrattuale di condominio, in deroga all'art. 1127 cod. civ., vietava la soprelevazione nella palazzina;
che il manufatto, posto in essere sulla terrazza a livello, costituiva 2 "soprelevazione"per ragioni oggettive: perché insisteva sul terrazzo, il quale assolveva alla funzione di copertura della parte sottostante del fabbricato, presentava carattere durevole ed appariva destinato ad abitazione. D'altra parte, il manufatto, nuovo ed autonomo rispetto alle precedenti strutture frangivento, risultava completato nel giugno del 1983, ragion per cui la prescrizione acquisitiva non era decorsa. Ricorrono per cassazione la società immobiliare PA, nonché OE IC, FA, OL e MA IS;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato MA EL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- A fondamento del ricorso principale, i ricorrenti deducono:
1.1 Art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1027, 1028, 1031, 1058, 1073, 1127, 1138, 1362 e 1363 ss. cod. civ.; motivazione incerta, perplessa e contraddittoria. Il giudice d'appello ha sbrigativamente liquidato in poche righe la questione dei rispettivi ambiti di operatività dell'art. 13 e dell'art. 6 comma 5 del regolamento di condominio e, in particolare, la tesi che l'art. 13 non riguardi le terrazze degli appartamenti interni 9 e 10 e che l'art. 6 non costituisca a carico degli appartamenti stessi una servitù altius non tollendi. Poiché alla deroga a soprelevare si risolve in una servitù, la volontà di costituirla deve risultare in modo non equivoco. Pertanto è palesemente errata la sentenza, perché nega che si verta in tema di servitus altius non tollendi e, allo stesso tempo, ravvisa il divieto di soprelevazione nonostante il difetto dei requisiti di univocità, chiarezza e specificità. 3 1.2 Art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1073 cod. civ.; motivazione incerta, perplessa e contraddittoria. Apoditticamente e senza motivazione alcuna, la Corte d'Appello ha escluso il decorso della prescrizione ventennale ex art. 1073 cod. civ. sul rilievo che la costruzione sarebbe nuova ed autonoma rispetto alle preesistenti strutture frangivento. In realtà, il manufatto per cui è causa configura soltanto la ristrutturazione migliorativa di costruzioni esistenti dall'atto dell'acquisto dell'appartamento.
1.3 Con il ricorso incidentale condizionato MA HI deduce la violazione dell'estetica del fabbricato e l'omessa considerazione del rilievo, proposto anche nel giudizio di appello.
2.1 Il primo motivo del ricorso principale non può essere accolto. Per "soprelevazione", con riferimento ad un edificio soggetto al regime del condominio, s'intende, secondo la accezione corrente, la realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza è superata con la copertura dei nuovi piani e con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche. Sicché non vi è soprelevazione nella sola ipotesi di modificazione esclusivamente interna contenuta negli originali limiti strutturali delle parti dell'edificio sottostante la sua copertura (Cass., Sez. II, 24 gennaio 1983, n. 680). Quanto alla configurazione tecnica del divieto, è pur vero che il divieto di soprelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, stabilito dal titolo contrario previsto dall'art. 1127 comma 1 cod. civ., di solito consiste in una servitù assimilabile a quella di non aedificandi (Cass., Sez. II, 28 gennaio 1983, n. 805), o alla servitù di altius non tollendi a carico dell'ultimo piano ed a favore delle parti 4 comuni o delle parti in proprietà esclusiva (Cass., Sez. II, 25 ottobre 1988, n. 5776). Tuttavia può consistere anche nella mera obbligazione di non costruire assunta dal proprietario dell'ultimo piano (Cass., Sez. II, 10 gennaio 1970, n. 63): che, a sua volta, può concretarsi in un obbligo di carattere personale, ovvero in una obbligazione propter rem e, come tale, idonea a vincolare, se assunta e pubblicizzata nella forme prescritte, immediatamente tutti i successivi titolari dell'ultimo piano. Premesso ciò, la individuazione dello strumento, in virtù del quale gli interessati apportano una deroga al diritto del proprietario dell'ultimo piano di elevare nuovi piani o nuove fabbriche (art. 1127 cod. civ.), raffigura un giudizio di fatto, consistente nella interpretazione dell'atto negoziale (il "titolo"), che si sottrae al sindacato di legittimità se motivato in modo logicamente corretto e sufficiente. п Orbene, relativamente ad ambedue gli aspetti accennati sopra la о л definizione della fabbrica come soprelevazione e il divieto stabilito dal regolamento di condominio come obbligo a carico dei proprietari dell'ultimo piano la sentenza impugnata si sottrae alle censure, essendo motivata in modo logicamente corretto e sufficiente. Nella sentenza si da atto, infatti, che: a) le caratteristiche oggettive dell'opera, la sua stabile insistenza sulle strutture perimetrali e la perdurante destinazione non lasciano dubbi sulla funzione abitativa data al nuovo corpo di fabbrica;
b) l'art. 6 del regolamento di condominio, analogamente a quanto stabilito dall'art. 13 dello stesso disciplinare, impone ai proprietari dell'ultimo piano dell'edificio l'obbligo (propter rem) di non apportare alcuna modifica strutturale, che possa pregiudicare la statica o l'aspetto esteriore dell'edificio. 5 Per concludere sul punto, non ha pregio l'osservazione, secondo cui al termine soprelevazione non poteva riconoscersi nel 1979 il significato assunto dalla successiva giurisprudenza, che ebbe a parificare al terrazzo di copertura la terrazza a livello dell'ultimo piano. L'osservazione sarebbe valida nel caso fosse intervenuta una nuova legge la quale, anziché desumere un qualche significato già insito nella disposizione, avesse operato con effetto innovativo per modificarla. Avendo la giurisprudenza chiarito il significato di una disposizione, il cui contenuto precettivo era già espresso, correttamente la nuova interpretazione si applica ogni qual volta si presenti l'esigenza di dare applicazione alla norma.
2.2 Non può essere accolto neppure il secondo motivo del ricorso principale La Corte d'Appello ha escluso il decorso della prescrizione ventennale ex art. 1073 cod. civ. sulla base dell'osservazione, congruamente motivata, che la costruzione era nuova ed autonoma rispetto alle preesistenti strutture frangivento. D'altra parte, valutare se il manufatto costituisse una costruzione nuova o soltanto la ristrutturazione migliorativa di costruzioni già esistenti all'atto dell'acquisto dell'appartamento costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in questa sede, siccome motivato in modo logicamente corretto e sufficiente.
3. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La Corte, riuniti i ricorsi, deve rigettare il ricorso principale e dichiarare principiole assorbito il ricorso incidentale;
deve, altresì, condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: 6 riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida quanto alle spese vive in lire 233.000, oltre lire 3.000.000 per gli 1 onorari. Roma, 4 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Dott. Vincenzo Baldassarre Dott. Rafaele Corona Vinage Bellessan fenome IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 60000 DEPOSITATO 23 310.000 CELL UFFICIO DEL 20 FEB. 2001 at 8513 (ire 20 FEB 004 0 1 ENTRATE