CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21614 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Campobasso Udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21614 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTI) 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di FA NE avverso il rigetto della domanda da lui avanzata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., con la quale aveva lamentato condizioni detentive degradanti con riferimento al periodo trascorso presso la ASa circondariale di ASsino dal 28 febbraio 2024 al 28 novembre 2024. L'inammissibilità è stata motivata sul rilievo che, con l'atto di reclamo, l'interessato aveva dedotto doglianze riferite a profili di lesione mai in precedenza lamentati né concretamente esposti, né nell'originario reclamo proposto personalmente in qualità di detenuto, né nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, a fronte di una domanda introduttiva formulata in termini generici, con riferimento alla detenzione sofferta presso diversi istituti in condizioni inumane e degradanti, il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza sulla base della relazione informativa dell'Amministrazione penitenziaria del carcere di ASsino. Solo in un momento successivo, con il reclamo proposto innanzi al Tribunale di sorveglianza, il NE aveva concentrato le proprie doglianze sull'omessa risposta dell'Amministrazione in ordine alle condizioni igieniche dell'istituto, alla presenza di olezzi maleodoranti e al malfunzionamento dei servizi idrici, pur senza aver mai segnalato né dedotto in precedenza l'inadeguatezza di tali specifici profili. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione FA NE, per mezzo del suo difensore avv. Michele Di Fraia, che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge, in particolare dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Muovendo dal presupposto che la domanda proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. sia assistita da una presunzione relativa di veridicità dei suoi contenuti, il ricorrente evidenzia come incomba sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire elementi idonei a smentirne il fondamento: al detenuto grava solo l'onere di indicare il petitum spettando all'Amministrazionéfornire tutti gli elementi necessari a valutare la sussistenza del diritto al rimedio richiesto, nonché al giudicésvolgere gli approfondimenti istruttori necessari a colmare eventuali carenze informative, dovendosi presumere il fondamento della domanda in difetto di prova contraria. Si deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti, là dove si afferma che con il reclamo sarebbe stato introdotto un nuovo thema decidendum, posto che i fattori indicati come idonei a rendere la detenzione inumana erano già stati rappresentati dalla difesa in sede di integrazione del reclamo e ribaditi nel corso della discussione innanzi al magistrato di sorveglianza. Viene altresì 2 denunciata una contraddittorietà interna della motivazione, non essendovi ragione di escludere che, già implicitamente nell'originaria richiesta, il detenuto avesse fatto riferimento anche ai profili inerenti al malfunzionamento dei servizi idrici e alle precarie condizioni igieniche. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Marco Patarnello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Deve premettersi che, in tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, instaurato ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., ha natura impugnatoria e carattere devolutivo. Ne discende che è precluso al detenuto sottoporre al giudice questioni nuove che non abbiano costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, salvo quanto emerga dall'eventuale estensione della cognizione conseguente alle deduzioni successivamente svolte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori officiosi: in tal senso si è espressa Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280229-01, principio cui il Collegio intende dare continuità. Il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha, peraltro, preso in esame anche Sez. 5, n. 42625 del 12/07/2018, [...], Rv. 274053-01, che ha affermato che, ai sensi dell'art. 35-bis legge n. 354 del 1975, non è precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza< questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, non essendoci alcuna norma ostativa;
ha tuttavia ritenuto di dare seguito al successivo arresto di Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, IT, Rv. 280229-01. La relativa opzione ermeneutica deve ritenersi corretta, in quanto maggiormente aderente alla configurazione del reclamo come mezzo a devoluzione delimitata, restando i poteri officiosi del giudice esercitabili con riguardo ai fatti ritualmente introdotti nel giudizio. In questa prospettiva, come chiarito proprio dalla sentenza IT citata, la natura impugnatoria del reclamo non contraddice, ma coordina, il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, sul detenuto non grava un onere probatorio in senso stretto, bensì un onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, cui 3 corrisponde il potere-dovere del giudice di procedere agli accertamenti necessari. Tali poteri officiosi, però, operano con riguardo ai fatti ritualmente introdotti nel thema decidendum e non valgono a consentire l'ingresso, per la prima volta nel giudizio di reclamo, di circostanze fattuali del tutto nuove, mai dedotte nell'atto introduttivo né fatte emergere nel corso del giudizio davanti al magistrato di sorveglianza. Diversamente opinando, si finirebbe per svuotare di contenuto il carattere devolutivo del reclamo e per alterare il sistema dei gradi, consentendo di riservare al giudice collegiale la prima valutazione di profili mai sottoposti al vaglio del giudice monocratico né al contraddittorio con l'Amministrazione penitenziaria. 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha accertato che l'originaria richiesta era stata formulata in termini generici, con riferimento al periodo detentivo e all'invocazione del rimedio di cui all'art. 35-ter ord. pen., senza specifica deduzione dei profili concernenti le condizioni igieniche dell'istituto, la presenza di olezzi maleodoranti e il malfunzionamento dei servizi idrici;
né tali aspetti erano stati introdotti nel corso del giudizio di primo grado. Correttamente, pertanto, il giudice del reclamo ha ritenuto che tali doglianze integrassero questioni nuove, inammissibilmente prospettate per la prima volta in sede di reclamo. A tale conclusione non osta il rilievo difensivo secondo cui, nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione sarebbero assistite da una presunzione relativa di veridicità, con conseguente onere dell'Amministrazione penitenziaria di fornire elementi di segno contrario e del giudice di attivare i poteri di verifica d'ufficio. È, infatti, consolidato il principio secondo cui tale presunzione opera con riguardo alle allegazioni addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione (Sez. 5, n. 14835 del 15/01/2026, [...], Rv. 289755 - 01; Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144 - 01), mentre il dovere del giudice di svolgere approfondimenti istruttori officiosi presuppone pur sempre che l'istanza contenga una esposizione sufficientemente specifica dei fatti costitutivi della pretesa (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, [...], Rv. 279208 - 01). Ne consegue che la presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto non vale a colmare la totale assenza di specifica deduzione dei concreti fattori di lesione e non consente di introdurre, soltanto in sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza, temi nuovi di doglianza, destinati ad alterare il perimetro devolutivo dell'impugnazione. Le censure proposte dal ricorrente, risolvendosi nella contestazione della ricostruzione del contenuto dell'originaria domanda e nell'asserzione, meramente apodittica, che i profili relativi ai servizi idrici e alle condizioni igieniche dovessero ritenersi già implicitamente compresi nell'istanza 4 Il Presidente IP AS fis._ iniziale, non si confrontano in modo puntuale con l'argomentazione del provvedimento impugnato e risultano, pertanto, generiche e manifestamente infondate. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della ASsa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° aprile 2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21614 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTI) 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di FA NE avverso il rigetto della domanda da lui avanzata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., con la quale aveva lamentato condizioni detentive degradanti con riferimento al periodo trascorso presso la ASa circondariale di ASsino dal 28 febbraio 2024 al 28 novembre 2024. L'inammissibilità è stata motivata sul rilievo che, con l'atto di reclamo, l'interessato aveva dedotto doglianze riferite a profili di lesione mai in precedenza lamentati né concretamente esposti, né nell'originario reclamo proposto personalmente in qualità di detenuto, né nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, a fronte di una domanda introduttiva formulata in termini generici, con riferimento alla detenzione sofferta presso diversi istituti in condizioni inumane e degradanti, il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza sulla base della relazione informativa dell'Amministrazione penitenziaria del carcere di ASsino. Solo in un momento successivo, con il reclamo proposto innanzi al Tribunale di sorveglianza, il NE aveva concentrato le proprie doglianze sull'omessa risposta dell'Amministrazione in ordine alle condizioni igieniche dell'istituto, alla presenza di olezzi maleodoranti e al malfunzionamento dei servizi idrici, pur senza aver mai segnalato né dedotto in precedenza l'inadeguatezza di tali specifici profili. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione FA NE, per mezzo del suo difensore avv. Michele Di Fraia, che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge, in particolare dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Muovendo dal presupposto che la domanda proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. sia assistita da una presunzione relativa di veridicità dei suoi contenuti, il ricorrente evidenzia come incomba sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire elementi idonei a smentirne il fondamento: al detenuto grava solo l'onere di indicare il petitum spettando all'Amministrazionéfornire tutti gli elementi necessari a valutare la sussistenza del diritto al rimedio richiesto, nonché al giudicésvolgere gli approfondimenti istruttori necessari a colmare eventuali carenze informative, dovendosi presumere il fondamento della domanda in difetto di prova contraria. Si deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti, là dove si afferma che con il reclamo sarebbe stato introdotto un nuovo thema decidendum, posto che i fattori indicati come idonei a rendere la detenzione inumana erano già stati rappresentati dalla difesa in sede di integrazione del reclamo e ribaditi nel corso della discussione innanzi al magistrato di sorveglianza. Viene altresì 2 denunciata una contraddittorietà interna della motivazione, non essendovi ragione di escludere che, già implicitamente nell'originaria richiesta, il detenuto avesse fatto riferimento anche ai profili inerenti al malfunzionamento dei servizi idrici e alle precarie condizioni igieniche. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Marco Patarnello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Deve premettersi che, in tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, instaurato ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., ha natura impugnatoria e carattere devolutivo. Ne discende che è precluso al detenuto sottoporre al giudice questioni nuove che non abbiano costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, salvo quanto emerga dall'eventuale estensione della cognizione conseguente alle deduzioni successivamente svolte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori officiosi: in tal senso si è espressa Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280229-01, principio cui il Collegio intende dare continuità. Il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha, peraltro, preso in esame anche Sez. 5, n. 42625 del 12/07/2018, [...], Rv. 274053-01, che ha affermato che, ai sensi dell'art. 35-bis legge n. 354 del 1975, non è precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza< questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, non essendoci alcuna norma ostativa;
ha tuttavia ritenuto di dare seguito al successivo arresto di Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, IT, Rv. 280229-01. La relativa opzione ermeneutica deve ritenersi corretta, in quanto maggiormente aderente alla configurazione del reclamo come mezzo a devoluzione delimitata, restando i poteri officiosi del giudice esercitabili con riguardo ai fatti ritualmente introdotti nel giudizio. In questa prospettiva, come chiarito proprio dalla sentenza IT citata, la natura impugnatoria del reclamo non contraddice, ma coordina, il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, sul detenuto non grava un onere probatorio in senso stretto, bensì un onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, cui 3 corrisponde il potere-dovere del giudice di procedere agli accertamenti necessari. Tali poteri officiosi, però, operano con riguardo ai fatti ritualmente introdotti nel thema decidendum e non valgono a consentire l'ingresso, per la prima volta nel giudizio di reclamo, di circostanze fattuali del tutto nuove, mai dedotte nell'atto introduttivo né fatte emergere nel corso del giudizio davanti al magistrato di sorveglianza. Diversamente opinando, si finirebbe per svuotare di contenuto il carattere devolutivo del reclamo e per alterare il sistema dei gradi, consentendo di riservare al giudice collegiale la prima valutazione di profili mai sottoposti al vaglio del giudice monocratico né al contraddittorio con l'Amministrazione penitenziaria. 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha accertato che l'originaria richiesta era stata formulata in termini generici, con riferimento al periodo detentivo e all'invocazione del rimedio di cui all'art. 35-ter ord. pen., senza specifica deduzione dei profili concernenti le condizioni igieniche dell'istituto, la presenza di olezzi maleodoranti e il malfunzionamento dei servizi idrici;
né tali aspetti erano stati introdotti nel corso del giudizio di primo grado. Correttamente, pertanto, il giudice del reclamo ha ritenuto che tali doglianze integrassero questioni nuove, inammissibilmente prospettate per la prima volta in sede di reclamo. A tale conclusione non osta il rilievo difensivo secondo cui, nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione sarebbero assistite da una presunzione relativa di veridicità, con conseguente onere dell'Amministrazione penitenziaria di fornire elementi di segno contrario e del giudice di attivare i poteri di verifica d'ufficio. È, infatti, consolidato il principio secondo cui tale presunzione opera con riguardo alle allegazioni addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione (Sez. 5, n. 14835 del 15/01/2026, [...], Rv. 289755 - 01; Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144 - 01), mentre il dovere del giudice di svolgere approfondimenti istruttori officiosi presuppone pur sempre che l'istanza contenga una esposizione sufficientemente specifica dei fatti costitutivi della pretesa (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, [...], Rv. 279208 - 01). Ne consegue che la presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto non vale a colmare la totale assenza di specifica deduzione dei concreti fattori di lesione e non consente di introdurre, soltanto in sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza, temi nuovi di doglianza, destinati ad alterare il perimetro devolutivo dell'impugnazione. Le censure proposte dal ricorrente, risolvendosi nella contestazione della ricostruzione del contenuto dell'originaria domanda e nell'asserzione, meramente apodittica, che i profili relativi ai servizi idrici e alle condizioni igieniche dovessero ritenersi già implicitamente compresi nell'istanza 4 Il Presidente IP AS fis._ iniziale, non si confrontano in modo puntuale con l'argomentazione del provvedimento impugnato e risultano, pertanto, generiche e manifestamente infondate. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della ASsa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° aprile 2026