Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
Il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 482 del 1968, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica; nel caso in cui all'invalido residui una capacità lavorativa, inoltre, sussiste in capo al datore di lavoro l'obbligo di adibirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori compatibili con il nuovo stato dell'infermità, se la struttura organizzativa dell'azienda e la situazione dell'organico aziendale lo consentono. A tal fine, deve ritenersi che il giudizio della commissione medica di cui all'art. 20 della legge n. 482 del 1968 non possa essere limitato alle mansioni in precedenza espletate dall'invalido, ma debba essere esteso anche alle altre mansioni allo stesso affidabili nell'ambito dell'azienda e che il licenziamento sia giustificato solo nel caso in cui la pericolosità, per le persone e per gli impianti, sia riferibile a tutte le possibili mansioni in concreto affidabili all'invalido.
Commentario • 1
- 1. Quando può dirsi legittimo il licenziamento di un lavoratore invalido?Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 5 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10347 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AT SENESE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AT, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 134 PAL. A, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SADURNY, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO GRATTAROLA, FRANCO BARAVALLE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OFFICINE MECCANICHE GIOVANNI CERUTTI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 184/98 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 08/07/98 - R.G.N. 190/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo DIAGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 30.10.1997 al Pretore del lavoro di Casale Monferrato, SA AM, premesso di essere stato avviato obbligatoriamente al lavoro in data 3.10.1977 presso le officine Meccaniche Cerutti s.p.a. quale invalido civile, chiedeva accertarsi la nullità del licenziamento intimatogli in data 24.9.1997, all'esito di un periodo di aspettativa senza stipendio seguito ad un periodo di malattia di durata pari al massimo consentito, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro in mansioni compatibili con la sua invalidità e risarcimento del danno.
La società si costituiva e si opponeva alla domanda osservando che il collegio medico di cui alla legge 2.4.1968 n. 482 aveva accertato l'impossibilità per il AM di continuare a svolgere le mansioni espletate in precedenza.
Il Pretore, con sentenza del 28 gennaio 1998, respingeva il ricorso. L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Casale Monferrato con sentenza depositata in data 8 luglio 1999. In motivazione il Tribunale osservava che il disposto dell'art. 19 del CCNL metalmeccanici, che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore, per motivi di salute, non possa continuare a svolgere le mansioni cui era dibito, è applicabile anche agli invalidi civili, atteso che l'art. 10 della legge n. 482 del 1968 espressamente prevede che l'invalido possa essere licenziato per giustificato motivo oggettivo;
rilevava che il Collegio Medico, richiesto dall'azienda di un accertamento ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968, aveva concluso che la natura e il grado di invalidità del lavoratore, con riferimento alle mansioni espletate, poteva riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;
escludeva che la legge imponesse all'azienda di utilizzare l'invalido in mansioni compatibili con la invalidità, diverse da quelle da ultimo esercitate dal medesimo.
Per la cassazione di questa sentenza l'invalido ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi. La società intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 1464, 2110, 2118 cod. civ. e dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, nonché omessa motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe respinto senza motivazione il motivo di appello con il quale era stata dedotta la nullità dell'art. 19 CCNL metalmeccanici industria, per contrasto con norme inderogabili, nella parte in cui legittima il licenziamento dell'invalido per impossibilità a riprendere servizio nelle mansioni precedentemente occupate, anche quando il lavoratore poteva essere utilizzato in mansioni diverse. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 10 della legge n. 482 del 1968 e dell'art. 19 del CCNL metalmeccanici, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 19 del contratto collettivo agli invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro, e sostiene ché il datore di lavoro ha l'obbligo di assegnare all'invalido mansioni compatibili con il suo stato di salute non solo al momento dell'assunzione, ma anche nel corso del rapporto, sicché nella specie la società, una volta accertato che il AM non poteva essere più utilizzato nelle mansioni precedentemente svolte, non poteva licenziarlo, ma doveva adibirlo a mansioni diverse, compatibili con il suo stato di salute. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli articoli 10 e 20 della legge n. 482 del 1968, il ricorrente addebita al Tribunale di aver confuso, assimilandole, le due cause di risoluzione del rapporto., completamente diverse, dettate dall'art. 10 della legge e dall'art. 19 del contratto collettivo;
infatti, se il licenziamento deve ritenersi basato sull'art. 10 della legge esso è illegittimo, atteso che la legge citata ammette il licenziamento dell'invalido solo in caso di perdita di ogni capacità lavorativa ovvero di pregiudizio per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti in ogni mansione utilmente ricopribile, mentre nel caso di specie il Collegio Medico aveva accertato che il AM aveva perso la capacità lavorativa solo limitatamente alle mansioni in precedenza espletate;
se invece il licenziamento deve ritenersi fondato sull'art. 19 del contratto collettivo esso è parimenti illegittimo in quanto non preceduto da un accertamento medico inteso a stabilire se il AM fosse in grado di riprendere il lavoro, atteso che l'accertamento del Collegio Medico ex lege 482/1968 era rivolto solo a stabilire se la presenza del AM fosse di pregiudizio ai compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. Con il quarto motivo, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha motivato il diniego di disporre una consulenza tecnica d'ufficio intesa a stabilire se il lavoratore fosse o meno idoneo ad espletare mansioni diverse da quelle in precedenza svolte. I motivi di ricorso, che per la loro stretta connessine è opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 19 del CCNL, che prevede un giustificato motivo oggettivo di licenziamento per il caso di malattia che renda il lavoratore inidoneo allo svolgimento delle precedenti mansioni, possa applicarsi anche agli invalidi civili collocati obbligatoriamente al lavoro, visto che l'art. 10 della legge n. 482 del 1965 prevede la possibilità di licenziare l'invalido per giusta causa o per giustificato motivo. Tali affermazioni del Tribunale non possono essere condivise. L'art. 10 terzo comma della legge n. 482 del 1965 così dispone:
"Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale i cui all'art. 20, sia accertato, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti".
Orbene detta norma, quando afferma che gli invalidi possono essere licenziati anche per giusta causa o giustificato motivo, non ha inteso ricomprendere tra i giustificati motivi anche l'aggravamento di quella infermità che ha comportato l'inserimento dell'invalido negli appositi elenchi ed il successivo collocamento obbligatorio, poiché questa ipotesi prevista e regolata dalla restante parte della norma.
Pertanto, nel caso in cui, dopo il collocamento obbligatorio, l'infermità che ha dato luogo allo status di invalido civile abbia subito un aggravamento, il licenziamento dell'invalido è consentito soltanto quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'art. 20, l'aggravamento sia stato tale da portare o alla totale perdita della capacità lavorativa o ad una situazione di obbiettivo pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti.
Ne consegue che il licenziamento dell'invalido, che trovi causa nell'aggravamento dell'infermità invalidante, resta regolato dalla legge n. 482 del 1968, che per il suo carattere imperativo non può subire deroga da parte della contrattazione collettiva. È quindi da escludere che nel caso di specie per il licenziamento dell'invalido possa farsi applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
È appena il caso di ricordare, infatti, che il collocamento degli invalidi civili risponde ad esigenza di solidarietà sociale e costituisce un contratto imposto dalla legge agli imprenditori. Ne consegue che il recesso del datore di lavoro da detto rapporto di lavoro segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo;
quando invece è motivato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, il licenziamento è giustificato solo alle condizioni previste dal menzionato art. 10 della legge, ossia alla perdita totale della capacità lavorativa o alla situazione di pericolo per la salute e 11 incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dalla apposita commissione medica.
Va rilevato in particolare che l'impossibilità di adibire l'invalido alle stesse mansioni in precedenza espletate non è prevista dal menzionato art. 10 tra le condizioni che giustificano il recesso. Ciò significa che nel caso in cui in capo all'invalido residui una capacità lavorativa sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di adibirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori, compatibili con il nuovo stato dell'infermità, se la struttura organizzativa dell'azienda e la situazione dell'organico aziendale lo consentano. Diversamente sarebbe frustrato lo scopo della legge e sarebbe facile per il datore di lavoro liberarsi di un lavoratore in grado di offrirgli una limitata collaborazione. A tal fine deve ritenersi che il giudizio della commissione medica di cui all'art. 20 non possa essere limitato alle mansioni in precedenza espletate dall'invalido, come è avvenuto nel caso di specie, ma debba essere esteso anche alle altre mansioni a questi affidabili nell'ambito dell'azienda e che il licenziamento sia giustificato solo nel caso in cui la pericolosità, per le persone e per gli impianti, sia riferibile a tutte le possibili mansioni in concreto affidabili all'infermo. Questa interpretazione non è contraddetta dal disposto del penultimo comma dell'art. 20, ove il riferimento alla "facoltà" del datore di lavoro di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto, va letto con riguardo ad un comportamento di spontaneo adeguamento da parte del datore di lavoro alla nuova situazione, ma nulla toglie all'obbligo di repechage che grava sul medesimo, ricavabile dalla interpretazione sistematica e teleologica della legge.
Siffatta interpretazione, inoltre, è in linea con quanto la giurisprudenza di questa Corte è venuta affermando in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo relativo a malattia del lavoratore (cfr. S.U. n. 7755 del 1998 e successiva giurisprudenza conforme); e soprattutto è confermata dalla nuova disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli invalidi civili, introdotta dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, che espressamente all'art. 10 comma 3 prevede che nel caso di aggravamento delle condizioni di salute "il rapporto di lavoro può essere risolto (solo) nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda"; e che, all'art. 1 comma 7, fissa il principio generale per cui "l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel caso in cui essi (lavoratori) possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori".
Il Tribunale, pertanto, ha fatto erronea applicazione della legge n. 482 del 1968 ed ha giustificato la propria decisione con motivazione incongrua;
infatti, mentre ha dato risalto ad una norma del contratto collettivo non applicabile nella specie, ha disatteso i giusti rilievi dell'appellante intesi ad ottenere l'ammissione di prove dirette a dimostrare l'esistenza di una residua capacità lavorativa e la possibilità di utilizzazione in mansioni diverse, visto che la Commissione medica provinciale, con verbale del 12.9.1997, aveva accertato che il AM poteva essere di pregiudizio per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti "limitatamente alle mansioni indicate dall'azienda" e cioè alle mansioni svolte in precedenza.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi sopra formulati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002