Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10347
CASS
Sentenza 17 luglio 2002

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Il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 482 del 1968, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica; nel caso in cui all'invalido residui una capacità lavorativa, inoltre, sussiste in capo al datore di lavoro l'obbligo di adibirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori compatibili con il nuovo stato dell'infermità, se la struttura organizzativa dell'azienda e la situazione dell'organico aziendale lo consentono. A tal fine, deve ritenersi che il giudizio della commissione medica di cui all'art. 20 della legge n. 482 del 1968 non possa essere limitato alle mansioni in precedenza espletate dall'invalido, ma debba essere esteso anche alle altre mansioni allo stesso affidabili nell'ambito dell'azienda e che il licenziamento sia giustificato solo nel caso in cui la pericolosità, per le persone e per gli impianti, sia riferibile a tutte le possibili mansioni in concreto affidabili all'invalido.

Commentario1

  • 1Quando può dirsi legittimo il licenziamento di un lavoratore invalido?
    Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 5 febbraio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10347
Data del deposito : 17 luglio 2002

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