Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 2
Il principio "tempus regit actum" riguarda solo la successione nel tempo delle leggi processuali e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime.
Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integra un nuovo elemento idoneo a legittimare la riproposizione della richiesta di revoca di sequestro preventivo già rigettata con provvedimento non più suscettibile di gravame.
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Prosegue l'analisi ragionata del Programma di gestione della Corte di cassazione, annualmente elaborato ai sensi dell'art. 37 della legge 15 luglio 2011, n. 111, che per la prima volta comprende anche il settore penale, delineando profili organizzativi ed obiettivi di miglioramento qualitativo nell'esercizio della funzione nomofilattica, i cui contenuti e finalità, oltre a sollecitare una serie di approfondite riflessioni sul ruolo della giurisdizione penale di legittimità nel terzo millennio, consentono al contempo una valutazione dinamica della situazione esistente ed una ragionevole prognosi sull'andamento della gestione futura delle complesse attività della Corte in tale settore. Nel …
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Prosegue l'analisi ragionata del Programma di gestione della Corte di cassazione, annualmente elaborato ai sensi dell'art. 37 della legge 15 luglio 2011, n. 111, che per la prima volta comprende anche il settore penale, delineando profili organizzativi ed obiettivi di miglioramento qualitativo nell'esercizio della funzione nomofilattica, i cui contenuti e finalità, oltre a sollecitare una serie di approfondite riflessioni sul ruolo della giurisdizione penale di legittimità nel terzo millennio, consentono al contempo una valutazione dinamica della situazione esistente ed una ragionevole prognosi sull'andamento della gestione futura delle complesse attività della Corte in tale settore. Nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2010, n. 19716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19716 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 633
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 45343/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RL LO N. IL 25/05/1965
avverso l'ordinanza n. 110/2009 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI, del 14/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA Alberto;
sentite le conclusioni del PG Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Roberto di Roma che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 14 ottobre 2009, il Tribunale di Cagliari ha respinto l'appello proposto da RL AR avverso l'ordinanza del 25 luglio 2009 con la quale il locale Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo "per equivalente" disposto su vari beni in relazione ai reati di cui agli artt. 316-bis, 56 e 640-bis c.p. e violazioni tributarie, connesse ad una complessa vicenda di frodi in erogazioni pubbliche. In particolare, il gravame cautelare veniva respinto in quanto sul provvedimento genetico era intervenuta, ormai, la preclusione del giudicato cautelare, essendo stato il relativo provvedimento già scrutinato in sede di riesame, prima, e di ricorso per cassazione, poi, con esiti sfavorevoli all'odierno ricorrente. Nè varrebbe in contrario, come sollecitato dalla difesa del RL, la circostanza che sul tema della confiscabilità dei beni "per equivalente" sia intervenuta una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, ove si è affermato un principio opposto a quello su cui si è radicata la precedente sequenza di decisioni cautelari, giacché la tematica può essere riesaminata soltanto in presenza di nuove circostanze di fatto, che - puntualizza l'ordinanza - non possono ritenersi integrate "dall'intervento di una pronuncia giurisprudenziale, ancorché autorevole (la stessa semmai potrà essere adeguatamente valutata nell'ambito della pronuncia di merito)".
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge. Nel contestare la validità del passaggio argomentativo del provvedimento impugnato nel quale si è esclusa l'applicabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 625-bis c.p.p. agli incidenti cautelari (la deduzione si riferirebbe al fatto che la sentenza di questa Corte, con la quale è stato deciso il ricorso proposto avverso la decisione sul riesame, si sarebbe fondata sull'erroneo presupposto che sarebbero stati richiamati, come titolo del sequestro, anche i fatti contestati sub A)), il ricorrente ne sottolinea tuttavia la assimilabilità alla vicenda in esame, nel quale la tematica dell'errore percettivo può venire in rilievo in sede di richiesta di revoca della misura e successivo iter impugnatorio. Sicché, non avendo la decisione di questa Corte, intervenuta per definire l'originario incidente cautelare, dato risposta al quesito difensivo, la stessa sarebbe da considerarsi "alla stregua di pronuncia inesistente", e come tale essa non varrebbe a fondare alcun "giudicato cautelare". D'altra parte - si osserva nel ricorso -la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite in materia di sequestro preventivo "per equivalente" è la espressione di un principio nuovo rispetto a quello evocato a sostegno delle precedenti decisioni e dal quale i giudici del merito non possono discostarsi: dunque, esso rappresenterebbe un quid novi che varrebbe ad inficiare "l'apparente giudicato cautelare", già inficiato da un errore di fatto. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è infatti da tempo consolidata nell'affermare che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, cristallizzano la loro portata decisoria, assumendo i connotati di quello che è da tempo ormai definito come un "giudicato cautelare allo stato degli atti", con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, divenendo rimuovibile, attraverso un nuovo statuto decisorio di tipo modificativo o revocatorio, solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi. Ciò in quanto, si è affermato, ogni questione sarebbe riproponibile un numero indefinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari. Da qui l'assunto per il quale, le ordinanze cautelari, definito il relativo iter incidentale attraverso l'esaurimento dei corrispondenti rimedi impugnatori, vanno incontro ad una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, proprio perché è limitata allo stato degli atti e copre le questioni direttamente o indirettamente dedotte, con la conseguenza della improponibilità dello stesso tema di fatto o di diritto, anche se sviluppato alla stregua di argomenti diversi da quelli già presi in considerazione. Fenomeno, questo, che, accanto ai rilievi già messi in luce, trova la sua chiara ragion d'essere nella generale esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e dello stare decisis, altrimenti frustrato dalla - in ipotesi inarrestabile - sequenza di procedimenti incidentali privi di autonoma "causa" processuale (essendo ciascuno di essi "contenutisticamente" identico agli altri) e perciò stesso tali da "degradare" a semplice "precedente" l'originaria decisione e quelle successive sul tema della cautela.
Da tutto ciò l'assunto secondo il quale, non può valere a rimuovere l'indicato effetto preclusivo "il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha già deciso la questione controversa" (Cass., Sez. un., 19 dicembre 2006, Librato), o che comunque si ponga in contrasto con la tesi adottata nel giudizio cautelare (Cass., Sez. 2, 26 novembre 2008, Elia. Sul tema del cosiddetto giudicato cautelare, v. fra le tante e da ultimo, Cass., Sez. 6, 3 dicembre 2009, Bidognetti). Ebbene, nella specie, correttamente è stato evocato quale elemento "nuovo" sul quale si è fondata la richiesta di revoca del sequestro, non una semplice pronuncia del giudice della legittimità che ha percorso un diverso tracciato ermeneutico rispetto alla tesi interpretativa "cristallizzata" nella originaria sequenza cautelare, ma una sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, la quale, aderendo "all'indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, ancorato al dato letterale della norma", ha affermato che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente, disciplinata dall'art. 322-ter c.p., comma 1, può essere disposto - tranne che per il reato di corruzione - soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato (Cass., Sez. un., 25 giugno - 6 ottobre 2009, n. 38691, Caruso). Contrariamente all'assunto del giudice a quo, tale decisione non può rappresentare una semplice pronuncia giurisprudenziale "autorevole," da valutare, semmai, in sede di merito - sembra di comprendere, all'atto della decisione sulla confisca - giacché il "punto" deciso, proprio perché promana dal collegio deputato a dirimere i contrasti di giurisprudenza, non può non rappresentare, per i giudici del merito, un "fatto interpretativo" nuovo che gli stessi non possono esimersi dall'esaminare. Ove così non fosse, d'altra parte, il cosiddetto giudicato cautelare assumerebbe un livello di "preclusività" del tutto corrispondente al giudicato proprio: epilogo, questo, che scaturisce, ad esempio, in sede di giudizio di rinvio, per le parti della sentenza non annullate con la pronuncia rescindente del giudice di legittimità, o quanto agli effetti - anch'essi di natura "preclusiva" - che derivano, sempre per il giudice del rinvio, dal vincolo di osservanza del principio di diritto dettato dalla Corte cassazione, e che permane pure in ipotesi di intervenuto mutamento, nel frattempo, della giurisprudenza, anche se a Sezioni unite (Cass., Sez. 3, 29 ottobre 1998, Schiavone;
Cass., Sez. 1, 18 ottobre 2001, Padellaro). D'altra parte, non è senza significato la circostanza che, proprio in simili frangenti, la Corte costituzionale abbia ritenuto il giudice del rinvio legittimato a sollevare questioni di costituzionalità della norma, proprio per come interpretata nella pronuncia di annullamento dalla Cassazione, anche in presenza di un successivo mutamento del "diritto vivente", indotto da pronunce anche delle Sezioni unite, giungendo a dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme stesse, "ove interpretate nel senso" cui il giudice del rinvio era stato vincolato in sede rescindente, a norma dell'art. 627 c.p.p., comma 3, (tra le più recenti v. Corte cost. sentenza n. 78 del 2007 e sentenza n. 305 del 2008). Per altro verso, qualora si succedano nel tempo, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso, non può considerarsi legittimo alla stregua del principio tempus regit actum, che riguarda solo la successione nel tempo di leggi processuali ma non delle interpretazioni di queste ultime (Cass., Sez. 6, 26 maggio 2008, Sorce). Più in generale, peraltro, va ribadito che l'uniforme interpretazione della legge, significa uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge stessa, con l'ovvia conseguenza che la nomofilachia è diretta espressione del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Carta fondamentale. Come ha anche precisato la Relazione al Progetto preliminare del codice vigente, "è infatti ricorrente il rilievo che viene meno l'effettiva uguaglianza davanti alla legge se nella sede giudiziaria situazioni uguali ricevono trattamenti diversi. Il contrasto tra le decisioni della Corte - si è sottolineato - elude inoltre la richiesta di certezza, che in materia penale è ancor più pressante e si ricollega al principio di stretta legalità, con il suo corollario di tassatività, che non consente di ritenere di volta in volta penalmente lecito o illecito lo stesso fatto o di ravvisare in esso reati diversi di ineguale gravità" (v. pag. 200). L'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, a sua volta, attribuisce la funzione nomofilattica alla Corte di cassazione, ed essa appartiene ad ogni sezione della Corte medesima;
ma quando, essendovi decisioni in contrasto, intervengono le Sezioni unite per mettere fine ad una incertezza interpretativa, la decisione delle Sezioni unite costituisce un annuncio implicito di giurisprudenza futura determinante affidamento per gli utenti della giustizia in generale e per il cittadino in particolare: sicché, in tale ipotesi, la funzione nomofilattica ha un peso dominante su altri valori e le sezioni semplici devono prenderne atto, salvo la riproposizione della quaestio a norma dell'art. 172 disp. att. c.p.p., comma 2 (Cass., Sez. 3, 23 febbraio 1994, Di Chiara). In tale prospettiva, dunque, la decisione delle Sezioni unite intervenga sul tema della confiscabilità o meno di determinati beni, refluendo automaticamente sulla perdurante legittimità del sequestro ad essa funzionale, rappresentata indubbiamente un "fatto nuovo" agli effetti della corretta applicazione della legge, del quale il giudice deve tenere conto.
La pronuncia impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010