Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
00 678 /0 1 Aula "A" URTE SUPREMA DI CASSAZIONE Reg. gen. n. UFFICIO COPIE 11962/98 Richiesta copia studio Brou. 1325 dal Sig. SOLE 24 ORE... IN NOME DEL POPOLO ITALIANO འ per diritti L. 3000. Ud. 31. 10. 2000 # 18 GEN 2001- 1 "IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: infortunio SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Trezza Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Ree Consigliere 3. Dottor Fernando Lupi Consigliere 4. Dottor Natale Capitanio Consigliere 5. Dottor Guglielmo Simoneschi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI EZ, elettivamente domici- liato in Roma in via Carlo Poma 2 presso lo studio dell'av- vocato G. Sante Assennato, che lo rappresenta e difende giu- sta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, e- lettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 4506 1 CANCELLERIA presso lo studio degli avvocati Antonino Catania e Antonio Vincenzo Noto, che lo rappresentano e difendono giusta dele- ga in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 19 novembre 1996, depositata il 3 luglio 1997, numero 13134, r.g. 11817/93; Udita la relazione svolta nell'udienza del 31 ottobre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per delega del difenso- re del ricorrente, e Emilia Favata, per delega dell'avvocato Catania;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l'impugna- zione proposta dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nei confronti di quella di primo grado, il tribunale di Roma ha respinto la domanda di EZ NI diretta al riconoscimento della sussistenza di postumi di natura permanente in misura indennizzabile deri- vati dalle lesioni subite a seguito di infortunio sul lavoro del 12 settembre 1989. Il giudice di appello ha rilevato, recependo le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico da esso nominato, che dal "prolasso discale" conse- LE guito all'occorso erano conseguite esclusivamente una lieve compromissione del nervo sciatico e una lieve ipoastenia de- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal sig. ASSENTATO per diritti L ege 3 FEB 2001 IL CANCELLIERE gli arti inferiori, con conseguente riduzione della capacità S lavorativa nella misura dell'otto per cento. Della decisione l'NI chiede la cassazione con ricorso A affidato a due motivi. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro resiste con controricorso. Motivi della decisione: Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione degli articoli 112 e 434 del codice di procedura ci- - il ricorrente vile, motivazione carente e contraddittoria deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto di potere esaminare la questione relativa alla entità dei postumi per- manentemente invalidanti, e ciò in quanto con l'atto di ap- pello nessuna doglianza specifica era stata mossa per tale parte avverso la pronuncia di primo grado, avendo riguardato le critiche esclusivamente la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra il trauma subito nell'infortunio e la in- fermità che si assumeva esserne derivata. La censura è infondata. E invero, per quanto testualmente è riportato nella motiva- zione della sentenza impugnata, l'ente appellante aveva, con l'atto di impugnazione, lamentato che il giudice di primo grado aveva "comunque erroneamente valutato nella misura del 13% l'incidenza invalidante degli esiti dell'infortunio", concludendo per la riforma della pronuncia "secondo la minor misura di inabilità che fosse eventualmente accertata". Ad avviso del ricorrente, di una tale richiesta il giudice di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia Tegale al Sig. ASSONNA per diritti L. 1 7 MAR 200 IL CANCELLIERE appello non avrebbe potuto tenere conto per la assenza della indicazione di motivi specifici che la sorreggessero. L'os- servazione non può condividersi, dovendo invece ritenersi che la premessa relativa alla denunciata erroneità della va- lutazione della entità di una invalidità permanente, che an- dava riferita evidentemente a quella ritenuta normativamente rilevante ai fini della tutela legale, costituiva una moti- vazione, anche se sintetica, delle conclusioni che si erano rassegnate, dal complesso delle quali chiaramente risultava che la parte aveva inteso sottoporre al giudice di appello il nuovo esame, nel merito, della intera controversia, non rendendosi necessaria in tale ipotesi una specifica tratta- zione delle doglianze subordinate, in quanto comunque coin- volte nella integrale impugnazione della pronuncia di primo grado (Cass., 22 agosto 1997, n. 7888). denunciando vizi della motivazione Con il secondo motivo su un punto decisivo della controversia il ricorrente so- - stiene che, essendo stata confermata anche dal consulente tecnico nominato nel secondo giudizio la sussistenza di un danno neurogeno di carattere cronico evidenziato nel 1995, il tribunale avrebbe dovuto correttamente adeguarsi al pare- re espresso dal sanitario, che aveva svolto la prima indagine circa la derivabilità della patologia dalla malattia diret- tamente conseguente al trauma o disporre ulteriori accerta- menti specialistici. Anche questa critica è priva di pregio, dovendo in proposi- to osservarsi che il giudice di merito ha fornito esaurien- temente conto delle ragioni per le quali doveva escludersi che, in ogni caso, la infermità in questione non potesse ri- collegarsi al "prolasso discale" cagionatosi nell'infortu- nio, rilevando, da un lato, che la pretesa riconducibilità al prolasso contrastava con il livello interessato da questo dall'altro, che essa appariva giustificata dalla indipen- dente e preesistente patologia artrosica esistente a carico e, Al rigetto del ricorso non consegue condanna del suo propo- dell'NI. nente alle spese del giudizio, dovendo farsi applicazione della regola di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2000. Il presidente Il consigliere estensore Vii ruse Treske Valima nini hum Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria O N H 1 8 GEN. 2001 E S G D I oggi, I 7 I V 7 N S G I I L MAD BORATORE L A D M E L 7 D ANCELLERIA O ' 7 O A A V ■ V V 1 I I G U 1 S K V - E J 8 O - N O D L S S I I E N I V C S N I J Ɑ * H I H T S . N 9 V V ' 8 O I € L T L V O S ' I S O V G I 5