Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5863 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
1 1 2 A B E s E r N . a O 1 I e 8 Z p 9 A a 1 R - T m 1 S e I 1 t - G s i E 4 s R 2 l . a REPUBBLICA ITALIANA L e h 3 E c T 2 i f N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO i . E LA CORTE SUP E10 58 63 /0 2 d T S o E R m A Oggetto SEZI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 4322/99 Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron. 17182 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: D'GE SI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FALLICA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI PALERMO;
intimato - avverso la sentenza del Pretore di PALERMO, emessa il 06/03/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 181 udienza del 23/01/2002 dal Consigliere Dott. Angelo -1- SPIRITO;
udito il P.M. in persona del GOLIA Generale Dott. Aurelio rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il R.G. 4322/99 Svolgimento del processo Il sig. D'Angelo propose opposizione al Pretore di Palermo avverso la cartella esattoriale di pagamento, notificatagli in relazione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Il giudice, premessa l'impugnabilità della cartella con le forme dell'art. 689 del 1981, dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando che non era stato rispettato il termine di trenta giorni decorrente dalla data della notifica- zione della cartella (27 febbraio 1997) a quella del deposito del ricorso in cancelleria (14 aprile 1997). Il D'Angelo propone ora ricorso per la cassazione della sentenza del Pretore di Pa- lermo, svolgendo due motivi. Non resiste in giudizio l'intimato Prefetto di Palermo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - nel lamentare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, nonché i vizi della moti- -vazione sostiene di aver provveduto alla tempestiva proposizione del ricorso e che "non si comprende" da quale documento il Pretore abbia tratto la convinzione che la cartella gli fu notificata il 27 febbraio 1997, laddove egli, invece, "ha avuto recapi- tata la cartella in data 17 marzo 1997". Precisa, dunque, il ricorrente che si è alla presenza di un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia che in- firma l'iter logico giuridico della sentenza, in maniera da rendere incomprensibile la ratio decidendi. Con il secondo motivo il D'Angelo - nel lamentare ""omesso esame sulla nullità dell'imposizione a ruolo delle sanzioni amministrative per palese violazione di legge compiuta nel corso dell'iter processuale" - prospetta una serie di censure di merito Cons. Spiri est. 1 R.G. 4322/99 relative al procedimento di rilevazione ed irrogazione della sanzione. In particolare, lamenta il fatto che il verbale non gli sarebbe stato mai notificato, che non vi sarebbe stata contestazione immediata dell'infrazione, che sarebbe stato leso il suo diritto di difesa in conseguenza della contestazione sopravvenuta tre anni dopo il fatto. Il primo motivo è inammissibile siccome il ricorrente lamenta che la sentenza sa- rebbe effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa;
più in particolare, assume che il giudice avrebbe fondato la decisione sulla supposizione di un fatto (l'avvenuta notificazione della cartella esattoriale in data 27 febbraio 1997) la cui verità (a dire dello stesso ricorrente) sarebbe incontrastabilmente esclu- sa. Questo oggetto di censura è proprio della revocazione di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. (visto, peraltro, che il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare) e non del ricorso per cassazione, esulando la doglianza dall'ambito dei vizio di motivazione di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Conseguenzialmente inammissibile è il secondo motivo, posto che il giudice del merito non s'è pronunziato sui punti ivi censurati, avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso in opposizione per le ragioni in precedenza evidenziate. La mancata difesa in giudizio del Prefetto intimato esime la Corte dal provvedere I L 9 L 8 O 6 B e sulle spese. l . E a N n E e , N p 1
Per questi motivi
O 8 I a 9 Z m 1 A e - R t 1 T s i 1 S La Corte dichiara inammissibile il ricorso. I - s G 4 l E 2 a R . e h L A Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002. c D i 3 f i E 2 d T . o N H Presidente T E m S Kelly R E A mis L'Estensore CORTES IL CANTELLERE Cons. Spirito est. Dep 220