Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
In tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, mentre resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposito "in limine" dell'udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina dinnanzi al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, anche "ad horas"; il che esclude che la preventiva informazione valga ad assicurare un termine per predisporre le difese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2008, n. 28583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28583 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/06/2008
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 01943
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 005518/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES PE N. IL 10/02/1970;
avverso ORDINANZA del 22/01/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dott. Santi Consolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che nella valutazione del ricorso in epigrafe, proposto avverso l'ordinanza di rigetto della reclamo del detenuto in tema di sanzione disciplinare, sono del tutto accogliteli le conclusioni del procuratore generale il quale, con riferimento alla censura che la infrazione sarebbe stata contestata dal personale penitenziario e non dal direttore in persona, cita la sentenza di questa corte, secondo la quale in tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81) spiega effetti sulla validità del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposito "in limine" dell'udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina dinnanzi al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, anche "ad horas"; il che esclude che la preventiva informazione valga ad assicurare un termine per predisporre le difese (Sez. 1, Sentenza n. 41700 del 16/10/2001, Rv. 221040, Presidente: D'Urso G. Estensore:
Bardovagni P. Imputato: Camerino. (Conf.);
- che il richiamato il principio vale, a maggior ragione, quando la conoscenza sia stata non solo tempestiva ma anche completa, indipendentemente dal soggetto che l'ha resa nota;
che anche le altre censure sono infondate, perché:
a) il consiglio di disciplina comprende nella sua composizione anche il direttore che, monocraticamente, avrebbe potuto irrogare la sanzione dell'ammonizione;
b) se nella specie è stato convocato il consiglio di disciplina, è perché il direttore ha ritenuto, nella fase iniziale, astrattamente inderogabile una sanzione più grave dell'ammonizione di competenza di ciascun organo collegiale;
c) nella specie, pertanto, non vi è stata una violazione nella predeterminazione dell'organo disciplinare, perché solo in esito al istruttoria espletata che si è sostanziata nelle giustificazioni addotte dal detenuto si è ritenuto di accedere ad una sanzione meno grave;
d) evidenti ragioni di speditezza hanno suggerito, nel prosieguo di quanto accertato, di irrogare la sanzione ritenuta adeguata da parte dello stesso organo che aveva potuto apprezzare le giustificazioni addotte dall'incolpato;
e) si è in assenza di interesse ad impugnare, perché l'iter procedimentale seguito ha affidato ad organo collegiale, che comprende il direttore, l'irrogazione della sanzione, così determinando maggiori garanzie per il destinatario della sanzione medesima, nell'ambito di procedura che correttamente predeterminato all'organo competente;
che, infine, con riferimento alla lamentata violazione degli artt. 6 e 13 della C.E.D.U., la ammonizione irrogata di natura amministrativa non ha potuto comportare, nell'immediato, alcun nocumento al programma trattamentale del detenuto e che si tratta, in ogni caso, di sanzione sempre rivalutabile alla luce della positiva condotta del condannato;
che, conclusivamente, si è in presenza di ricorso infondato;
che le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008