Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/1999, n. 927
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, non è possibile, per l'effetto preclusivo che ne deriva, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto in assenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini dopo la pronuncia di revoca della precedente sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Ne consegue che le nuove prove, intervenute successivamente alla detta sentenza, possono essere valorizzate soltanto dopo che, a seguito della revoca ex art. 434 cod. proc. pen. sia stata disposta la riapertura delle indagini; diversamente il giudice, in assenza della prescritta procedura autorizzatoria, dovrà dichiarare in ogni stato e grado del procedimento l'improcedibilità dell'azione penale, senza la possibilità di utilizzare le nuove acquisizioni neppure ai fini cautelari(vedi sentenza della Corte Costituzionale 19 gennaio 1995 n. 27).

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025

    Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/1999, n. 927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 927
Data del deposito : 17 marzo 1999

Testo completo