Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, non è possibile, per l'effetto preclusivo che ne deriva, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto in assenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini dopo la pronuncia di revoca della precedente sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Ne consegue che le nuove prove, intervenute successivamente alla detta sentenza, possono essere valorizzate soltanto dopo che, a seguito della revoca ex art. 434 cod. proc. pen. sia stata disposta la riapertura delle indagini; diversamente il giudice, in assenza della prescritta procedura autorizzatoria, dovrà dichiarare in ogni stato e grado del procedimento l'improcedibilità dell'azione penale, senza la possibilità di utilizzare le nuove acquisizioni neppure ai fini cautelari(vedi sentenza della Corte Costituzionale 19 gennaio 1995 n. 27).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025
Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/1999, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 17-3-1999
1.Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " ST AM " N. 927
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " NI MI " N. 306/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GL TU NI n. 12.7.1958 avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 19.11.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. G. Iadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
uditi i difensori Avv.ti A. Managò e G. Nardo, i quali hanno concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
Osserva in
Fatto e diritto
Con istanza del 30 luglio 1998 OR IO, persona sottoposta ad indagini nei cui confronti era stato emesso provvedimento coercitivo di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., chiedeva al G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria la revoca della misura in quanto adottata, dopo precedente sentenza di proscioglimento per il medesimo reato, con la utilizzazione di dichiarazioni di accusa di collaboratore intervenute prima del provvedimento di revoca della sentenza di proscioglimento e, comunque, in violazione della norma di cui all'art. 300, 5^ comma, c.p.p., per difetto di sentenza di condanna in primo grado.
Con ordinanza del 10 agosto 1998 il G.I.P. rigettava la istanza, rilevando che il provvedimento custodiale era stato adottato dopo la revoca della precedente sentenza di non luogo a procedere, utilizzando dichiarazioni accusatorie intervenute dopo il proscioglimento di cui alla suddetta sentenza;
precisando, altresì, che non era applicabile al caso la norma dell'art. 300, 5^ comma, c.p.p., riferibile, invece, esclusivamente alla ipotesi in cui una precedente misura custodiale fosse divenuta inefficace, laddove il ricorrente in passato non risultava attinto da provvedimento coercitivo per il medesimo fatto nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere.
Sull'appello dell'imputato - il quale deduceva la inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti prima della revoca della sentenza ex art. 434 c.p.p. e la erronea interpretazione dell'art. 300, 5^ comma, c.p.p. - il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza deliberata il 19 novembre 1998 e depositata il 23 novembre 1998, rigettava la impugnazione, consapevolmente disattendendo l'indirizzo giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, circa la inutilizzabilità delle nuove acquisizioni del P.M. prima della revoca di sentenza precedente di non luogo a procedere e conseguente decreto di riapertura delle indagini, indirizzo ribadito con pronuncia del 13 maggio 1998, su istanza del coimputato Fortugno, nell'ambito del medesimo procedimento, nel quale era coinvolto il ricorrente IO.
Quanto alla dedotta violazione della norma di cui all'art. 300, 5^ comma, c.p.p, il tribunale confermava che il divieto in essa previsto aveva ad oggetto esclusivo la posizione di soggetti già destinati, per il medesimo fatto, di precedente misura cautelare estintasi in conseguenza di proscioglimento o sentenza di non luogo a procedere, essendo inaccettabile la diversa proposta interpretativa del ricorrente di estrapolare la norma dal preciso suo contesto della materia della estinzione delle misure, che ne costituisce l'inevitabile presupposto logico e giuridico.
Avverso l'ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione la difesa del IO, che ai sensi dell'art. 606, 1^ comma, lett. b), c.p.p., ripropone le medesime censure di violazione di legge in riferimento alle norme di cui agli artt. 191, 434, 436 e 300, 5^ comma, stesso codice.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza in accoglimento della censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie, siccome assunte prima della revoca della sentenza di proscioglimento e in mancanza del provvedimento autorizzativo del giudice alla riapertura delle indagini;
la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento anche del motivo concernente la violazione dell'art. 300, 5^ comma, c.p.p.. Il primo motivo di impugnazione è fondato e deve, perciò, essere accolto.
Questa Suprema Corte - condividendo la interpretazione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 19 gennaio 1995, secondo cui, quando sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, non è possibile, per l'effetto preclusivo che ne deriva, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto in carenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini dopo la pronuncia di revoca della precedente sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento - in indirizzo ormai costante ripete che le nuove prove, intervenute successivamente alla detta sentenza, possono essere valorizzate soltanto dopo che, a seguito della revoca ex art.434 c.p.p., sia stata disposta la riapertura delle indagini;
sicché
il giudice, in difetto della prescritta procedura autorizzatoria, deve dichiarare in ogni stato e grado del procedimento l'improcedibilità dell'azione penale, senza la possibilità di utilizzazione, per l'effetto preclusivo, delle nuove acquisizioni ai fini cautelari.
Nel caso di specie il giudice di merito a detto principio di diritto non si è uniformato ed ha prospettato, a sostegno della conclusione di rigetto cui è pervenuto, la diversa tesi secondo cui sono pienamente utilizzabili, ai fini cautelari, gli elementi raccolti dal pubblico ministero per presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere ex art. 435, 1^ comma, c.p.p., tanto se si tratti di nuove fonti di prova già acquisite, tanto se si tratti di nuovi elementi, sui quali deve essere fondato il provvedimento che dispone la riapertura delle indagini.
La tesi suddetta, però, assolutamente non può essere condivisa, in quanto essa finisce sostanzialmente per accomunare nella medesima disciplina della utilizzabilità tanto il materiale già esistente agli atti del procedimento, concluso con la precedente sentenza di non luogo a procedere di cui si chiede la revoca (le c.d. fonti di prova già acquisite dell'art. 435, 1^ comma, c.p.p.);
quanto le prove c.d. futuribili (cioè quelle ancora da acquisire, secondo la medesima norma, e con le quali il P.M. mira a possibili nuovi sviluppi delle indagini, dopo averne ricevuto autorizzazione alla riapertura), senza considerare che la categoria della utilizzabilità è riferibile solo alle fonti di prova già acquisite (in base alle quali, revocata la sentenza di non luogo a procedere, è autorizzata nuova e diversa valutazione nella udienza preliminare ex art. 436, 2^ comma, c.p.p.), ma non anche alle fonti di prova ancora da acquisire, rilevanti per ottenere l'autorizzazione a riaprire le indagini e che possono essere immesse ritualmente nel processo solo a seguito dell'avvenuta riapertura delle indagini stesse.
Di conseguenza, giusta richiesta del P.G., la ordinanza impugnata deve essere annullata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente rinvio allo stesso giudice, che, uniformandosi alla esatta interpretazione della legge processuale quale innanzi esposta, non dovrà, invece, tenere conto della censura di cui al secondo motivo d'impugnazione, relativa alla violazione della norma di cui al quinto comma dell'art. 300 c.p., poiché la interpretazione che di essa il ricorrente assume per farne derivare l'attuale divieto di disporre per il medesimo fatto la misura custodiale (non essendo, intanto, intervenuta una sentenza di condanna, dopo la sentenza di non luogo a procedere, revocata) non è corretta.
L'art. 300, 5^ comma, c.p.p., che condiziona ad una successiva condanna il ripristino della misura coercitiva nei confronti dell'imputato, trova applicazione tutte le volte in cui la precedente pronuncia di proscioglimento a seguito di dibattimento oppure la sentenza di non luogo a procedere (cui il primo comma della medesima norma ricollega l'effetto immediato della estinzione della misura cautelare) siano state riformate per effetto di impugnazione e non anche nel caso in cui della sentenza di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p. sia intervenuta la revoca ai sensi dell'art. 436, 1^
comma, stesso codice.
La norma in questione, infatti, costituisce la precisa attuazione della direttiva n. 63 della legge-delega n. 81 del 1987, la quale - siccome precisa la Relazione al progetto preliminare del c.p.p. - ha innovato in tal senso la delega del 1974, la quale, invece, stabiliva l'assoluto divieto di sottoporre a misure coercitive l'imputato prosciolto sino al passaggio in giudicato della sentenza.
P.Q.M.
annulla la impugnata ordinanza e rinvia al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94/1/ter c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999