Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2002, n. 9568
CASS
Sentenza 2 luglio 2002

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Chi conclude un patto di prelazione relativo alla vendita di un proprio bene immobile sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa, ha il dovere, in pendenza dell'avveramento della condizione, di comportarsi secondo buona fede astenendosi dal compiere atti pregiudizievoli degli interessi dell'altro contraente, sia con riferimento all'oggetto della prestazione, che con riferimento all'avveramento della condizione (tra i quali può rientrare la vendita a terzi dell'immobile, in quanto atto compiuto sull'oggetto della prestazione del negozio prelatizio sottoposto a condizione e tale da vanificare il possibile futuro esercizio del diritto di prelazione).

Nel regime normativo precedente alla novella del codice di rito del 1990, non costituiscono domanda nuova, e sono pertanto ammissibili, quelle modifiche delle conclusioni che, pur introducendo un nuovo petitum immediato, non spostano i termini della controversia originariamente introdotta, in quanto non introducono un nuovo titolo (causa petendi) e sono volte ad ottenere la tutela del medesimo diritto dedotto con la citazione (petitum mediato).

Commentario1

  • 1Elementi accessori del contratto: la condizioneAccesso limitato
    Francesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2002, n. 9568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9568
Data del deposito : 2 luglio 2002

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