Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6583 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
DIRITTI DI DIRITTI DIRITTI DE A REPUBBLICA ITALIANA 6 5 8 3 /0 1 ADO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto تتلیهند SEZIONE TERZA CIV res pousobilet Composta dagli Illami Sic aquiliana R.G.N. 17150/98 PREDEN - Presidente Dott. Roberto Cron. 14762 LUCENTINI Rel. Consigliere Dott. Giuliano - - Consigliere- Dott. Michele LO PIANO Rep. 2389 Dott. Ennio MALZONE Consigliere- Ud.20/03/01 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente A Richiesta copia stud S E NTENZA IL SOLE dal Sig. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: #14 MAG 2001- IL CANCELLIERE COS.IN.CAL. SRL, con sede in Mangone (Cs), in persona del legale rappresentante in carica Ing. Rosario LIRE 3000 CANCELLERIA Carmelo FERRARI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROMEO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE SICILIA, giusta CG512653 delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sta copia esecutival TELECOM ITALIA SPA, con sede in Torino, in persona del Richiesta copial dal Sig. TALE. per diriti 12/2200 +4 Be legale rappresentante pro tempore, elettivamente 07 SCR2001 2001 domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo il IL CANCELLIERE 551 studio dell'avvocato RUGGERO VITALE, che la difende, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 49/98 del Tribunale di COSENZA, Sezione I Civile, emessa il 20/11/97 e depositata il 15/01/98 (R.G. 1553/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Ruggero VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 25 febbraio 1989 la S.I.P. s.p.a., in seguito Telecom Italia s.p.a., esponendo che il 10 giugno 1988, nel corso di lavori di scavo effettuati con un mezzo meccanico su una strada comunale, la CO.SIN.CAL. s.r.l. aveva tranciato alcuni cavi telefonici di essa società, conveniva la danneggiante davanti al Pretore di Rogliano affinché fosse condannata al risarcimento del danno. Radicatosi il contraddittorio, la CO.SIN.CAL. -nel contestare il fondamento della pretesa- chiedeva riconvenzionalmente la dell'attrice ai danni subiti, avendo dovuto condanna sospendere, per causa del fatto in questione, i lavori intrapresi. Мисил Ritenuta la causa in decisione, il Pretore accoglieva la domanda della S.I.P., rigettando la riconvenzionale, e la decisione, impugnata dalla soccombente, era confermata dal Tribunale di Cosenza. Per la cassazione della sentenza d'appello la CO.SIN.CAL. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2050 c.c. in relazione agli artt. 2056 co. 1 e 1227 c.C., nonché omessa valutazione di un punto decisivo, la CO.SIN.CAL. si duole che il Tribunale abbia applicato, nella specie, la prima 3 delle citate disposizioni senza prendere in considerazione il comportamento della Telecom. In particolare, il Tribunale aveva qualificato l'area in questione come aperta al pubblico, mentre invece, in quanto sede di un cantiere, era sottratta alla disponibilità di chicchessia, onde nessuno, ivi compresa la S.I.P., vi si sarebbe potuto immettere senza autorizzazione, ed immutare la situazione dei luoghi. Il Tribunale aveva anche fatto riferimento al suo obbligo di verificare l'eventuale esistenza di impianti nel sottosuolo, laddove una tale verifica non avrebbe potuto pretendersi, tenuto conto che il fatto era accaduto dopo una sospensione Elucent dei lavori: alla quale data "v'era la certezza assoluta dell'inesistenza dell'impianto". Pensandola diversamente soggiunge si dovrebbe ritenere che l'appaltatore sia obbligato a siffatti accertamenti ad ogni sospensione dei lavori. Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 c.c. in riferimento all'art. 2043 c.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), la ricorrente lamenta, in alternativa, che il Tribunale non abbia inquadrato la questione della responsabilità nell'art. 2043 C.C.: nella quale prospettiva avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria, perché la colpa non era stata provata, ed anzi era da escludere. Osserva il Collegio. Il giudice d'appello confermò la prima decisione motivando 4 che, mentre era pacifico il fatto dannoso, la colpa della CO.SIN.CAL. risiedeva nell'avere omesso, per negligenza ed imprudenza, di svolgere i normali accertamenti sia presso l'appaltante Comune di Rogliano, proprietario della strada pubblica de qua, cui la S.I.P. aveva presentato richiesta di posizionamento dei cavi il 29 agosto 1986, compiendo quindi le relative opere il 9 dicembre dello stesso anno, sia presso le aziende aventi impianti nel suolo pubblico. Queste essendo il ragionamento seguito da quel giudice, i d'annullamento, che sono da esaminaredue mezzi congiuntamente, attenendo a questioni intimamente connesse, risultano palesemente infondati. Elucent Va premesso che, contrariamente a quanto mostra di credere la ricorrente, che fa riferimento all'art. 2050 c.c., il Tribunale affermò la responsabilità della CO.SIN.CAL. ai sensi dell'art. come si trae dal fatto che la colpa di quest'ultima 2043 c.C., fu concretamente individuata nei mancati accertamenti di cui si è appena detto. Ciò precisato, la deduzione difensiva secondo cui, in realtà, essa CO.SIN.CAL. non era in colpa perché i cavi tranciati erano stati posti nel sottosuolo dopo una sospensione dei lavori a fronte del contrario accertamento del giudice del merito, che motivatamente ritenne esservi stati collocati nel dicembre 1986, ossia ben prima dei fatti di causa- non può evidentemente costituire un'ipotesi di vizio logico ex art. 360 5 n. 5 c.p.c., ma si traduce in una richiesta di riesame del merito della controversia, richiesta che, com'è noto, non è consentita in questa sede di legittimità. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato. 000 Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza 40000 della ricorrente, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
290000 rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 126.000, oltre onorari, liquidati in lire 1.500.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza D A sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 20 R T marzo 2001. IL༠༠ནི་བྱི . IL PRESIDENTE F.F. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria U D Oggi, lì 11 MAG 2001 IL CANCELLIERE 0CASSA Giovanni GiambattistaThe ८४०० 60