Sentenza 28 maggio 2013
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Non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 45238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45238 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 1959
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 42787/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE LO N. IL 22/07/1949;
avverso l'ordinanza n. 10352/2007 TRIB. SEZ. DIST. di MANDURIA, del 28/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 29.9.2011 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, ha condannato TT ME in ordine al delitto continuato di danneggiamento e truffa alla pena di mesi 7 di reclusione e, nonostante il difensore della parte civile AP BE avesse presentato le conclusioni e la nota spese per iscritto, non provvedeva sulle richieste della parte civile. Il difensore di parte civile chiedeva che il giudice, con la procedura della correzione degli errori materiali, procedesse ad integrare la suddetta sentenza con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione sostenute dalla stessa parte civile, e il Tribunale, dopo aver convocato le parti in camera di consiglio, disponeva con ordinanza in data 27.3.2012 correggersi la suddetta sentenza nei confronti di TT ME, aggiungendo in calce alla motivazione e al dispositivo la seguente dicitura, "condanna l'imputato al pagamento delle spese di costituzione e lite in favore della costituita parte civile AP BE che liquida in Euro 800,00 complessivi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario".
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, sostenendo che mancavano i presupposti per correggere la sentenza con la procedura della correzione degli errori materiali, in quando la condanna alle spese in favore della parte civile non è un effetto automatico della condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, condanna che peraltro nel caso di specie neppure era stata pronunciata dal Tribunale, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, per giusti motivi, la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese. L'integrazione richiesta, secondo il ricorrente, comportava una modifica essenziale della sentenza, e quindi non poteva essere disposta con la procedura della correzione degli errori materiali ma avrebbe dovuto chiedersi con gli ordinari mezzi di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile (V. Sez. 1 sentenza n. 41571 dell'1.10.2009, Rv. 245053). Si deve, infatti, osservare che l'art. 535 c.p.p., comma 4, prevede espressamente la rettificazione della sentenza ex art. 130 c.p.p. solo per l'ipotesi in cui essa abbia omesso di statuire in ordine alle spese processuali che il condannato è tenuto a versare allo Stato. Ben diversa è l'ipotesi relativa alla omessa statuizione da parte del giudice in ordine alle spese processuali, pure espressamente chieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, atteso che, in tal caso, non sussiste alcun automatismo ed inderogabilità in ordine all'ammontare di tali spese, potendo il giudice far luogo ad una compensazione totale o parziale per soccombenza reciproca, accoglimento solo parziale della domanda, anche per novità o complessità delle questioni da essa implicate, ovvero potendole determinare diversamente con riferimento agli onorari, determinati com'è noto dalle tariffe professionali entro un minimo ed un massimo.
È vero che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7945 del 31.1.2008, Rv. 238426) hanno ritenuto che il procedimento della correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p. sia esperibile anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile;
in quel caso, però, si trattava di pronuncia resa dal giudice ex art. 444 c.p.p., e la statuizione omessa, diversamente dal caso in esame,
aveva carattere accessorio e costituiva una conseguenza obbligatoria della pronuncia penale.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013