Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9300 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPREM ZIO1 9300 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO R.G. N. 5435/99 Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere 6613/99 - Rel. Consigliere Crôm.21384 6 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 16/05/01 ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NC 44, presso lo studio dell'avvocato AGUGLIA CICERONE BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPDAP ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
intimato e sul 2° ricorso n° 06613/99 proposto da: 2001 INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I 2372 DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona -1- rappresentante pro tempore, elettivamente del legale in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo domiciliato dell'avvocato BOVA ANTONIO, che lo rappresenta studio e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NC IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AGUGLIA BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 5672/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/03/98 R.G.N. 18385/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato BOVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso assorbito il terzo motivo, ed il ricorso principale;
incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 aprile 1996 l'INPDAP, ex gestione INADEL, proponeva appello avverso la sentenza, con la quale il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, lo aveva condannato al pagamento in favore di IV AN, ex dipendente del Comune di Roma, della somma di lire 655.200, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenza indennità premio di servizio conseguente al ricalcolo mediante l'inclusione della somma di L. 35.000 mensili, corrisposta quale miglioramento stipendiale. Deduceva la erroneità della decisione che aveva ritenuto non prescritto il preteso credito sulla base di una domanda del 6 novembre 1987, mai viceversa presentata all'INADEL e neppure menzionata dal ricorrente, antecedente all'unico atto di diffida del 6 dicembre 1990, e aveva incluso nel computo dell'INPS la somma in questione, erogata dal Comune in esecuzione di una delibera nulla per contrasto con l'art. 11 L. n. 93/83, che sanciva il divieto di trattamenti integrativi non M previsti dall'accordo e comunque comportanti oneri aggiuntivi, e che doveva essere pertanto disapplicata dal giudice. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato IV AN, contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto. Deduceva, in particolare, che, poiché il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, in relazione a fattispecie come quella in esame, dal momento in cui l'ente previdenziale consegna all'interessato il prospetto di liquidazione, l'atto interruttivo era stato proposto nei tempi previsti dalla legge per evitare l'estinzione del diritto. Con sentenza del 23 marzo 1998, l'adito Tribunale di Roma, riformava la statuizione del Pretore, sull'assunto che il giorno di decorrenza del termine di prescrizione coincideva, nella fattispecie, con quello della cessazione del rapporto (31 dicembre 1984). Affermava, pertanto, la maturata prescrizione del diritto 1 fatto valere dal AN in giudizio e, pronunciandosi anche nel merito (in senso stretto), statuiva che l'acconto mensile di lire 35.000 non poteva essere conteggiato nel trattamento dovuto per l'indennità premio fine servizio in quanto erogato in violazione di legge, con la conseguenza che la relativa delibera comunale di concessione, trattandosi di atto illegittimo, doveva essere disapplicata così come richiesto dalla difesa dell'Istituto. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il AN con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste l'INPDAP con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, contestato dal AN con ulteriore controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). M A sostegno del proprio gravame, il AN propone tre diversi motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n.5 c.c., dell'art. 19 del R.D.L. 2418/1933, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.); 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione degli artt.3 della legge 20 marzo 1983 n.93, 4 e 11 della legge 8 marzo 1986 n.152, 15 della legge 5 dicembre 1959 n.1077, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. Con i primi due motivi, il ricorrente contesta la pronuncia del Tribunale di maturata prescrizione del diritto in controversia sostenendo che il termine iniziale di decorrenza non coincide come, invece, statuito dal Giudice d'appello- con la data di collocamento in quiescenza (coincidente, nel caso di specie, con quello di 2 cessazione dall'iscrizione al fondo previdenziale INADEL avvenuta il 31 dicembre 1984), bensì con la data in cui è stata effettuata l'inesatta liquidazione. Ciò in quanto solo da tale data l'interessato può far valere il suo diritto all'esatto adempimento. Inoltre sempre ad avviso del ricorrente- il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che i provvedimenti di liquidazione e/o riliquidazione, non concernendo gli specifici titoli in base ai quali l'interessato pretende il ricalcolo dell'indennità, non possono considerarsi atti ricognitivi validi ai fini interruttivi della prescrizione. Le esposte censure non possono essere condivise. Invero, costituisce giurisprudenza ormai consolidata che la prescrizione quinquennale del diritto alla indennita' premio di servizio erogata dall'INADEL -ora dall'INPDAP- prevista dall'art. 19 del R.D. 2 novembre 1933 n.2418, decorre dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla cessazione del servizio entro cui by l'ente deve provvedere alla liquidazione d'ufficio dell'indennità, e che dalla medesima data si computa la decorrenza anche per quanto riguarda la quota d'integrazione a cui l'interessato abbia diritto (ex plurimis, Cass.27 gennaio 1998 n.817). Giova chiarire in proposito che in materia previdenziale vige il principio sancito dall'articolo 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo il quale "la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato", o quando – come ritiene pacificamente la giurisprudenza di questa Corte quel termine sia decorso dalla data di maturazione del diritto se - come - nel caso non sia prevista specifica istanza, data che per l'indennita' premio di - servizio coincide con quella del collocamento a riposo dell'interessato. E poiche', ai sensi dell'articolo 2935 c.c., la "prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere", ed il diritto alla indennita' 3 premio di servizio può essere fatto valere solo dopo la decorrenza dei suddetti 120 giorni, ne discende che il "dies a quo" del termine prescrizionale del diritto alla indennita' premio di servizio non puo' che essere individuato nel primo giorno successivo all'inutile decorso di tale lasso di tempo. Né sembra possibile pervenire a diverso risultato in relazione al diritto alla riliquidazione della suddetta indennita' per mancata inclusione di una o più voci nella base di calcolo che più direttamente interessa il caso in esame-, non essendo ammissibile la individuazione di due diversi "dies a quo"-uno, per parte del credito (quello originariamente liquidato), e altro, per altra parte di credito (quella relativa al suo aggiornamento) (Cass.9 dicembre 1992 n. 12993). E neppure può condividersi l'assunto secondo cui il pagamento parziale dell'indennità costituisce atto interruttivo della prescrizione in quanto ricognitivo del residuo debito. E' pur vero, infatti, che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il M corso della prescrizione (art.2944 c.c.), non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, ma è altresì vero che come chiarito da questa Corte- tale comportamento non può identificarsi nel pagamento parziale, a meno che non sia accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto" (cfr. Cass. 29 novembre 1993 n.11808); ciò che non } risulta essere avvenuto nella specie. Il rigetto dei due esaminati motivi rende superfluo l'esame del terzo, essendo esso prospettato sul presupposto della esclusione della intervenuta prescrizione dei vantato diritto. 4 Quanto al ricorso incidentale, con cui l'INPDAP, denunciando violazione degli artt.4 e 11 della legge n. 152 del 1968 nonché omessa motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), ripropone la questione della non computabilità dell'emolumento per cui è causa nella indennità premio fine servizio, la stesso, essendo stato avanzato condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, va dichiarato assorbito. Nulla per le spese di questo giudizio, ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c., attesa la natura previdenziale della presente controversia (cfr. Cass.27 gennaio 1998 n.817).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Nulla per le spese. Roma, 16 maggio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente товые P him. din harm. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria OLLoggi, 9 KUG. 2001 I D A IL CANCELLIERE , S 0 O S 1 3 L A O N I . L 3 T T O 5 , R P A . I A ' N D L L S 3 T 7 S - H O 8 S - P O 1 M 1 I A D A D A , O E G O T R E T T N T L S I E I S R G I A E E L D R L O E D 5