Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative, la asserita non impugnabilità con l'opposizione ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 del processo verbale di accertamento della violazione redatto da agenti di polizia urbana non integra questione di giurisdizione, ma attiene all'ammissibilità dell'opposizione. (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C. hanno confermato sul punto la sentenza pretorile che aveva disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad opposizione avente ad oggetto il verbale di accertamento della violazione amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/1999, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO DELFINI, RODOLFO MURRA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TO AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5426/97 del RE di ROMA, depositata il 24/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'avvocato Angelo DELFINI, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione giudice ordinario, rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Roma, MA ST proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa redatto da agenti di polizia urbana del Comune di Roma.
Instauratosi il contraddittorio, il RE, con sentenza del 24.7.1997, accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Comune di Roma sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto difese in questa sede l'intimato.
Il ricorso viene all'esame delle Sezioni unite per la decisione sulla questione di giurisdizione sollevata con il quarto motivo del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il quarto motivo, denunciando nullità della sentenza per difetto di giurisdizione, in riferimento all'art. 360, n. 1, c.p.c., il ricorrente deduce che erroneamente il RE avrebbe disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Roma con la memoria difensiva, incentrata sul rilievo che "il ricorrente si oppone non ad una cartella esattoriale o ad una ingiunzione prefettizia, bensì ad un mero rapporto di polizia urbana, che non è impugnabile davanti al RE (come invece accade per i verbali di polizia stradale)".
2. Il motivo non è fondato.
Va anzitutto rilevato che l'asserita non impugnabilità, con l'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, del processo verbale di accertamento di violazione amministrativa redatto da agenti della polizia urbana non integra questione di giurisdizione, ma attiene alla ammissibilità dell'opposizione. In ogni caso, occorre considerare che l'opposizione in esame, in quanto diretta a contestare l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa indicata nel processo verbale, è palesemente rivolta a tutelare il diritto soggettivo dell'opponente a non subire aggressioni alla sua sfera patrimoniale all'infuori dei casi consentiti dalla legge, ed è pertanto compresa nella giurisdizione del giudice ordinario.
3. In conclusione, il motivo va rigettato e va dichiarata la giurisdizione dell'A.G.O.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione dell'A.G.O.; rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 18 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999