Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
L'allestimento di un campeggio all'interno di un'area marina protetta senza la prescritta autorizzazione integra il reato di cui agli artt. 19, comma terzo, e 30 L. n. 394 del 1991, giacché, oltre ad incidere sulla flora della stessa, compromette le caratteristiche dell'ambiente nonché i valori scenici e panoramici e gli equilibri ecologici del sito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2010, n. 16473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16473 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 339
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 30842/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR EO N. IL 14/10/1976;
2) ER NI N. IL 18/07/1975;
avverso la sentenza n. 99/2008 TRIB. SEZ. DIST. di OSTUNI, del 20/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2010 la relazione fetta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
udito il P.G. in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni, con sentenza del 20.2.2009, affermava la responsabilità penale di FO OD e TA EL in ordine al reato di cui:
- alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 30, comma 1, (per avere abusivamente realizzato un campeggio, mediante l'installazione di tende e gazebo nella zona C della riserva marina di Torre Guaceto - acc. in agro di Brindisi, località Punta Penne, il 14.8.2007) e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di Euro 300,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i condannati, i quali hanno eccepito l'insussistenza del reato, poiché l'installazione di tende da campeggio in area protetta "non è considerata espressamente uno dei comportamenti punibili ai sensi della L. n. 394 del 1991, art. 30, comma 1" e, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, potrebbe essere sanzionata penalmente nella sola ipotesi (che non ricorrerebbe nella specie) in cui il relativo allestimento comporti il compimento di opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. La L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 19, comma 3, dispone che "Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area", facendo seguire a tale generale divieto una elencazione di attività specificamente interdette, avente ad evidenza carattere non limitativo delle condotte vietate.
Lo stesso art. 19 prevede, al comma 4, che ai territori inclusi nelle aree protette marine si applicano altresì i divieti di cui al precedente art. 11, comma 3, che interdice "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat".
Finalità essenziale della sottoposizione delle aree naturali protette ad uno speciale regime di tutela e di gestione è quella rivolta alla "conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici" (L. n. 394 del 1991, art. 1, comma 3 - lett. a).
Questa Corte ha già affermato che l'allestimento non autorizzato di un campeggio all'interno di un parco integra il reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, e art. 30, comma 1, poiché pone in pericolo quanto meno la flora del parco (Cass., Sez. 3^, 17.12.2002, n. 42209, Zecca) e le medesime considerazioni - tenuto conto della coordinazione delle disposizioni normative dianzi citate (artt. 11 e 19) - possono svolgersi in relazione ai territori ricompresi in un'area marina protetta, allorché si consideri che l'allestimento di un campeggio in territori siffatti, oltre ad incidere sulla flora degli stessi, è sicuramente idoneo anche a "compromettere le caratteristiche dell'ambiente", nonché "i valori scenici e panoramici" e gli "equilibri ecologici" del sito.
2. Quanto ai riferimenti, contenuti nel ricorso, alle caratteristiche dei manufatti installati ed al periodo di tempo in cui essi sarebbero stati mantenuti, va poi evidenziato che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue per ciascun ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010