Sentenza 9 dicembre 1998
Massime • 1
La competenza a conoscere del reato di resistenza a pubblico ufficiale,anche quando questo sia aggravato ai sensi dell'art.339 cod.pen.,appartiene al pretore,atteso che la rilevanza,ai fini della competenza,delle circostanze aggravanti ad effetto speciale,stabilita in via generale dall'art.4 c.p.p.,opera soltanto in relazione al criterio attributivo della competenza fissato nel primo comma dell'art.7 stesso codice,sulla base del riferimento alla pena edittale,rimanendo invece esclusa nelle ipotesi previste nel secondo comma,caratterizzate dal riferimento al "nomen juris".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1998, n. 6179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6179 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 9.12.1998
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 6179
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE PASCALIS DARIO " N. 29248/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
1) ER EF n. il 03.08.1962
2) GIP TRIB.SALERNO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) ER EF n. il 03.08.1962
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto dichiararsi la competenza del pretore di Salerno
In esito al conflitto negativo di competenza rilevato dal gip presso il tribunale di Salerno tra lui e il pretore della stessa città, nel procedimento penale
contro
ER JO, imputato di resistenza aggravata a p.u.
O S S E R V A
I. Con sentenza del 12 aprile 1994, il pretore di Salerno dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al reato di resistenza aggravata a p.u. attribuito a ER JO, disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno, sul rilievo che solo il reato di resistenza nella forma semplice era di competenza del pretore per effetto dello speciale richiamo dell'art. 7 comma 2 lett. c) c.p.p., ma non anche il reato di resistenza aggravata, la cui cognizione spettava al tribunale.
Di contrario avviso si mostrava il gip presso il tribunale di Salerno che, con ordinanza dell'8 luglio 1998, sollevava conflitto di competenza, affermando che l'aggravante prevista dall'art. 339 c.p. ha natura di aggravante "ordinaria", sicché, giusto il disposto dell'art. 4 c.p.p., non determinava alcun spostamento di competenza. Il gip precisava che l'art. 7 c.p.p., laddove aveva inteso assegnare rilevanza ai fini della determinazione della competenza alla ricorrenza o meno di determinate circostanze aggravanti, ne aveva fatto espressa menzione, come risultava dalle lettere c), d), f), g), i), l) e m) della stessa disposizione.
II. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso processo è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte, regolatrice della competenza.
Il problema posto dalla presente vicenda giudiziaria consiste nello stabilire quale sia il giudice competente a conoscere il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), che l'art. 7 c.p.p. attribuisce ratione materiae alla competenza del pretore, quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 339 c.p. Sulla questione esiste un contrasto di giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, il reato di resistenza a pubblico ufficiale, benché nominativamente indicato all'art. 7 comma 2 lett. b) c.p.p. tra quelli di competenza del pretore, rientrerebbe tuttavia nella competenza del tribunale quando sia aggravato ai sensi dell'art. 339 comma 2 c.p., trattandosi di aggravante ad effetto speciale (art. 63 comma 3 c.p.), rilevante come tale ai fini della competenza, in base a quanto disposto dall'art. 4 c.p.p. (Cass., 3 dicembre 1993, Accardi, in C.E.D. Cass., n. 196249). Secondo un altro orientamento, invece, la competenza per materia a decidere su tale reato, ancorché aggravato a norma dell'art. 339 c.p., apparterrebbe al pretore, stante l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 4 c.p.p. al criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 7 comma 2 c.p.p. (Cass., Sez. I, 8 gennaio 1996, Voltolina, in C.E.D. Cass., n. 203653; Id., Sez. I, 15 giugno 1998, Brunella).
Ritiene questa Corte di poter condividere questo secondo orientamento siccome più rispondente all'intero sistema della competenza delineato dal vigente codice di rito.
Ed invero, la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita in via generale dall'art. 4 c.p.p. opera soltanto in relazione al criterio attributivo della competenza fissato nel primo comma dell'art. 7 stesso codice, giacché soltanto tale criterio si basa sul riferimento alla pena edittale. Tale rilevanza è, invece, da escludere con riguardo alle ipotesi previste nel comma secondo del citato art. 7, in cui l'attribuzione della competenza è fondata unicamente sul nomen jurjs dei reati ivi contemplati, come dimostra il fatto che, in talune di dette ipotesi (in particolare, quelle di cui alle lettere, f) e g) concernenti, rispettivamente il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di rissa), il legislatore, volendo invece attribuire rilievo a circostanze ad effetto speciale, ne ha fatto specifica menzione (Cass., 15 giugno 1998, cit.). Ne deriva che competente a conoscere il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p., come nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, è il pretore.
P. Q. M.
Visto l'art. 28 c.p.p. Risolvendo il conflitto d i c h i a r a la competenza del pretore di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999