Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6376 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE TA D63.7 6 /01 IN NOME DEL POPOLO IT IAN Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19829/99 Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere 14231 Cron. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep 2298 Ud. 21/02/2001 ConsigliereDott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300 per dirit diragi CAMPER'S VILLAGE srl, in persona del legale NO 2001 IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE CANCELLERIA difesaSUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e dall'avvocato LUIGI MAZZU', giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO CAMPER'S VILLAGE srl, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE 2001 MELLINI 51, presso l'avvocato GIORGIO GHIA, che lo 466 rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO WEIGMANN, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente
contro
GURATTI REMI;
- intimato avversO la sentenza n. 265/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 09/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, 1'Avvocato Avellano, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dot:. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Torino con sentenza del 30.10.1997 e la Corte di Appello territoriale, con sentenza emessa il 9.3.1999, giudicarono infondata e rigettarono l'opposizione proposta, con citazione del 10.05.1996, dalla Società а r.l. Camper's Village avverso la sen- tenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal sud- detto tribunale il 24.04.1996. Sul punto relativo all'insolvenza, che la società fallita aveva contestato, la Corte di merito considerò 2 che a) a fronte di un'esposizione debitoria "superiore alla somma di lire 51.000.000 " con la qua- le si era chiuso lo stato passivo del fallimento sal- VO l'ammontare delle esposizioni debitorie verso credi- tori che avevano ritirato l'istanza di ammissione al passivo dichiarando di essere stati soddisfatti da ter- Z 1 1'affidamento che la debitrice vantava presso la Deutsche Bank era stato già in gran parte utilizza- to, residuando un saldo attivo di lire 980.053, " certamente insufficiente а coprire i debiti ancora esistenti verso terzi insinuati al passivo", b) dell'altro affidamento, o prestito, per lire 80.000.000 presso la Banca di Roma, la fallita non aveva dato pro- va, mentre presso detta banca essa disponeva di un sal- do attivo di lire 1.572.868; c) la società non dispo- neva di beni di sorta. Sulla base di tali elementi la Corte stessa ha tratte il convincimento che la società versava in una condizione di "impotenza funzionale a fronteggiare re- golarmente e tempestivamente le obbligazioni assunte", dunque, in stato di insolvenza. Seque, nella sentenza, la disamina di alcuni rapporti della società con terzi, all'esito della quale la Corte ha anche escluso che in relazione ai crediti dei suddetti terzi fossero insor- ti contrasti o un vero e proprio contenzioso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la società fallita, illustrandolo con memoria ex art. 378 c.p.c.. costituitasi Resiste la curatela del fallimento, L'altro intimato, il creditore controricorso. con istante RA MO, non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il documento (sentenza della Corte di Appello di Torino n. 588/2000 intervenuta in ordine ad uno dei rapporti giuridici facenti capo alla fallita) prodotto dalla ricorrente in allegato alla memoria difensiva dev'essere espunto dagli atti del giudizio atteso che attiene né alla nullità della sentenza impugnata non all'ammissibilità del ricorso о del controri- né corso (v. art. 372 c.p.c.). Con 1' unico mezzo la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 1.f., la violazione e falsa applicazione di legge, il travisamento di fatti, la motivazione apparente". La censura si compendia nella contestazione del giudizio circa la sussistenza dello stato di insolven- za. Sono riproposte alcune tesi, in particolare quel- la relativa agli affidamenti bancari e al carattere controverso di alcuni crediti, e si deduce che "sui punti cruciali non esista, nella sentenza impugnata, 4 una motivazione convincente ed adeguata circa 1'insolvenza". Il motivo è infondato. In particolare, non sussiste la denunciata viola- zione dell'art. 5 della legge fallimentare. E' la stessa ricorrente, richiamando alcune pro- nunce di questa Corte (sentenza n. 3198 del 1979), а ricordare che lo stato di insolvenza ricorre allorché 1'imprenditore, per esser venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento del- la sua attività, venga a trovarsi in una situazione di impotenza economico-finanziaria funzionale e non tran- sitoria, tale da rendere impossibile il tempestivo adempimento, con mezzi normali, delle proprie obbliga- zioni. A tale concetto di insolvenza la Corte di merito si è invero attenuta, correttamente traendo, dal complesso degli elementi considerati, relativi alla situazione economica e finanziaria della società debitrice, nonché dalle risultanze dello stato passivo (in termini, Cass. n. 5869 del 1993), il convincimento che la debitrice stessa, priva di liquidità e di affidamenti bancari e gravata da situazioni debitorie anche oltre l'iscrizione nello stato passivo, era venuta a trovar- si in una situazione di "impotenza funzionale a fron- 5 teggiare regolarmente e tempestivamente le obbligazioni assunte". La decisione della Corte di merito risulta dunque conforme al diritto in quanto esente, nell'accertamento del presupposto oggettivo della di- chiarazione, da errori di diritto non meno che da vizi logici della motivazione, che del convincimento rag- giunto dalla Corte ha dato ragione in maniera adeguata e congrua attraverso la puntuale esposizione degli ele- menti di giudizio assunti come decisivi (come di- nanzi ricordati). La violazione dell'art. 6 1.f., enunciata nella rubrica del motivo, non è stata svolta nel ricorso se non con il riferimento (pag. 5) alla contestazione del lo stato di insolvenza. Tale censura è dunque assor- : bita dalla precedente. Nemmeno è svolta se non con riferimento alla compiuta disamina dei rapporti facenti capo alla fal- lita l'ulteriore, e peraltro di per sé (quando non si risolva nel vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 I. 5 c.p.c.) inammissibile, censura di "travisamento del fatto". I l ricorso va dunque rigettato, con ogni conse- guenza in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 6 te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 220.200-oltre lire 3.000.000 per onorario. Così deciso addì 21 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano Vincenzo Baldassarre Boldersome. R A E LLI E C N C A C IN IL TA SITA EPO . D .c ggi, E IL CANCEL O hoooo Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 10.08.11 290000 Art. n.11/1641548 7