Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6558 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' ZION65 58/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DUCESS. Lavoro Composta dagli Ill.m (Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente - R.G.N. 1987/99 Cron.14737 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere- Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPOTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ME FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SENECA 10, presso lo studio dell'avvocato DANESE rappresentato e difeso dall'avvocato 2001 ROBERTO, 887 FRANCESCHELLI MASSIMO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 156/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 11/11/98 R.G.N. 57/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 22/02/01 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CORBO per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO - che, per quanto rileva nella presente sede, il Pretore di Pescara ha condannato la spa Ferrovie dello Stato a pagare al sign. CO EO, suo dipendente, lire 2.600.000 a titolo di indennizzo per il lavoro svolto nella settima giornata lavorativa consecutiva;
che su appello della società il Tribunale della stessa città, ha, con sentenza dell'11 novembre 1998, confermato le decisioni pretorili in base alle seguenti argomentazioni: a con il riconoscimento dello specifico ristoro economico legato alla prestazione lavorativa resa nel settimo giorno consecutivo il Pretore ha recepito correttamente l'indirizzo della S.C., secondo cui è pienamente fondata la pretesa indennitaria del lavoratore che, chiamato a prestare la sua attività dopo sei giorni di lavoro consecutivo, non sia stato messo in grado di fruire dell'indispensabile riposo compensativo nell'arco settimanale, venendo così a risentire di un accentuato logorio delle proprie energie psico-fisiche,accanto ala perdita delle periodiche occasioni di impiego del proprio tempo libero;
-non sembra pertinente, ai fini di una diversa statuizione, il richiamo alla b decisione n.1053/91 della S.C. facendo questa espresso riferimento ,con riguardo al lavoratore turnista, per l'esclusione della predetta indennità, alla concreta effettuata attribuzione al lavoratore di vantaggi e benefici idonei a differenziarne in senso positivo il trattamento economico- non correlati ad istituti tipici aventi comunque applicazione in ragione della prestata attività; ed infatti gli istituti applicati in concreto dalla società datrice di lavoro -il soprassoldo domenicale, il riposo compensativo, l'emolumento per lavoro straordinario – non sono sufficienti a ristorare il lavoratore del danno subito a - seguito della violazione del diritto irrinunciabile al godimento del riposo dopo sette giorni lavorativi consecutivi;
C-quanto all'onere probatorio, incombente all'attore, relativo al numero delle settime giornate effettivamente lavorate, la produzione della documentazione ,in possesso del ricorrente, relativa al periodo lavorativo in questione soddisfa lo stesso potendo il giudicante avvalersi dei poteri istruttori d'ufficio ex art.421 cpc utilizzati nel caso di specie per l'acquisizione dei documenti in possesso del datore di lavoro;
d la disposta nomina del c.t.u., per la corretta lettura e per l'esame di documenti di contenuto tecnico, appare perfettamente legittima stante la necessità per il giudice di servirsi dell'ausiliare al fine della comprensione di dati di natura strettamente tecnica;
che la spa Ferrovie dello Stato chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi, cui replica con controricorso il sign.Memmeo; che entrambe le parti hanno presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO che nella narrativa del processo la ricorrente riferisce di aver- in particolare- dedotto che il contratto collettivo del settore prevedeva all'art.44, per il lavoratore turnista, varie provvidenze oltre al riposo settimanale da fruirsi in altro giorno della settimana;
che evidenziava, quindi, che in siffatto contesto lavorativo non v'era spazio alcuno per la liquidazione di ulteriori elementi, atteso che le parti sociali nella contrattazione collettiva, espressione della loro libera volontà di determinazione, avevano inteso compensare la maggiore penosità del lavoro del settimo giorno consecutivo con la previsione del soprassoldo domenicale e del godimento di altri giorni di riposo;
che così delimitata la materia del contendere in piena coerenza con il contenuto della impugnata sentenza- con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 4 del d.p.r. 1372/71,32 1.n.34/70,2 1.77/74,omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione che segue, quindi, un'analitica classificazione dei riposi (aggiuntivi, festivi, - compensativi), e della loro disciplina;
che il ricorso si diffonde,quindi, su problematiche inerenti alla c.d. settimana corta ed ai riposi compensativi lavorati;
che, all'esito delle predette argomentazioni, la ricorrente perviene (alla pag. 14) alla conclusione che : da quanto sopra esposto emerge chiaramente che il Tribunale ha errato nel ritenere - appartenente alla categoria dei riposi compensativi quelli che in realtà sono riposi aggiuntivi (in realtà Tribunale ha solo genericamente fatto riferimento ai riposi compensativi quale elemento non idoneo, ad indennizzare il danno per lavoro nel settimo giorno); il Tribunale non ha ben compreso l'oggetto della controversia;
- la causa era ed è incentrata su quello che è stato definito in premessa,come - riposo aggiuntivo;
che dalla p.22 vengono, come argomento di rincalzo a quanto innanzi esposto, citate alcune decisioni di questa Corte inerenti alla materia del contendere ( in particolare quella che chiude il ricorso); che risulta evidente che il ricorso formula la predetta censura in relazione a questioni del tutto estranee alla materia del contendere incentrata sul diritto all'indennizzo del lavoratore che abbia lavorato per sette giorni consecutivi;
- che a renderla inerente al thema decidendum non è sufficiente la citazione, nella sua parte finale, di alcune decisioni di questa Corte che riguardano lo stesso né il riferimento, nella parte preliminare alla formulazione delle censura, allo svolgimento del processo- da cui emerge la materia del contendere- atteso che né l'uno né l'altro elemento presentano connessioni di sorta con la censura che, irrefutabilmente, riguarda altra tematica;
che la mancanza di una censura relativa alla questione della spettanza del predetto indennizzo esonera la Corte dall'esame del secondo motivo relativo alla ritualità della probatoria, asserita dal Tribunale;
che deve, quindi, rigettarsi il ricorso.
P.Q.M.
xu & 32000, La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite u oltre lire 3.000.000 per onorari. Roma 22 febbraio 2001 Il Consigliere es. Corrado Guglictinaci Il Presidente Repris de Mun's Shillie IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria D , A O S L S 0 L 11 MAG. 2001 A 1 O T . 3 B , T I 3 A R 5 D S oggi,. 'A E N CA . A P E IL CANCELLIERE L S T R N L S I P E N O 3 D P G -7 I O IM S M O -8 H N A 1 E A D 1 S D E I , E E A T O G R N O T E G T IS S E IT E L G IR E R A D L L O E D