CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15662 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHIO' LU AO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione di querela per il capo 1) e per decorso del termine di prescrizione per gli altri capi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15662 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1)Corte di Appello di Trieste confermava la condanna del ricorrente per le condotte di truffa semplice - contestate ai capi 1) b), d) ed e) - in relazione alle quali non vi era stata remissione di querela. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati considerati né la remissione di querela, né il decorso dei termini di prescrizione. 3.11 ricorso)inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato in quanto il difensore, Avv. Mario Fortunato, estensore del ricorso, veniva nominato dal ricorrente con atto la cui firma non risulta tuttavia autenticata. Manca dunque ogni attestazione - non solo contestuale, ma anche successiva (su cui Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Bressi, Rv. 258459)-della autenticità del mandato conferito al difensore, che non risulta, pertanto, legittimato a proporre il ricorso. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 L'estensore Il Preside te
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione di querela per il capo 1) e per decorso del termine di prescrizione per gli altri capi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15662 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1)Corte di Appello di Trieste confermava la condanna del ricorrente per le condotte di truffa semplice - contestate ai capi 1) b), d) ed e) - in relazione alle quali non vi era stata remissione di querela. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati considerati né la remissione di querela, né il decorso dei termini di prescrizione. 3.11 ricorso)inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato in quanto il difensore, Avv. Mario Fortunato, estensore del ricorso, veniva nominato dal ricorrente con atto la cui firma non risulta tuttavia autenticata. Manca dunque ogni attestazione - non solo contestuale, ma anche successiva (su cui Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Bressi, Rv. 258459)-della autenticità del mandato conferito al difensore, che non risulta, pertanto, legittimato a proporre il ricorso. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 L'estensore Il Preside te