Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
È sufficiente per integrare il reato di disobbedienza militare (art. 173 cod. pen. mil. pace) il dolo generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obbedire ad un ordine che appaia oggettivamente attinente al servizio, nella piena consapevolezza della ribellione funzionale e dell'attinenza al servizio dell'ordine impartito dal superiore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato in quanto l'imputato non aveva percepito come un ordine la richiesta del superiore, formulata in base a una prassi, di andare a ritirare la posta presso altro commando militare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2014, n. 28232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28232 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/06/2014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 798
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 13489/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI US N. IL 18/02/1968;
avverso la sentenza n. 120/2013 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 18/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini L.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Cipriani M che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18.12.2013 la Corte militare di appello confermava la decisione del Tribunale militare di Roma che condannava CO AU alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione militare, con i doppi benefici, per il reato di disobbedienza aggravata perché, nella qualità di maresciallo capo del NOE di Firenze, ometteva di eseguire l'ordine attinente al servizio di andare a ritirare la posta presso la Legione carabinieri, impartito dal superiore luogotenente PE.
Ripercorsa la motivazione del tribunale ed i motivi di impugnazione, in primo luogo, la Corte di appello riteneva fondata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria al fine di acquisire le registrazione e la trascrizione della conversazione intercorsa tra i due militari. Affermava, tuttavia, che anche dalla conversazione risultava univoca la natura della disposizione come ordine e che le circostanze di fatto accertate provano la sussistenza del dolo generico.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il CO, a mezzo del difensore di fiducia. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione relativamente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la mancata assunzione di prova decisiva al fine di acquisire la registrazione della conversazione tra presenti e la trascrizione, nonché, per procedere al nuovo esame dei testimoni.
Rileva che la Corte di appello, pur avendo valutato il contenuto della conversazione non l'ha formalmente acquisita agli atti previa ordinanza di rinnovazione. Inoltre, la compiuta valutazione di detta prova richiedeva la riassunzione della prova testimoniale sulla quale la Corte non ha deliberato.
Con il secondo motivo contesta la valutazione della prova della responsabilità, avendo la Corte travisato i fatti. Lo stesso luogotenente PE, infatti, ha indicato di non avere dato un ordine al CO, ma di averlo invitato ad andare a ritirare la posta in giacenza, compito che, pur rientrando nell'attività ordinaria, veniva espletato volontariamente, come confermato dai testimoni.
Il ricorrente non ha percepito la richiesta come ordine neppure putativamente e, quindi, non voleva sottrarsi all'ordine, ma si è preoccupato del fatto che assentandosi dall'ufficio per servizio esterno che non era espressamente comandato dal capitano Ferri, avrebbe potuto pregiudicare l'assolvimento dei compiti di servizio, benché il comandante abbia riferito di non avere assegnato alcun compito al ricorrente. Del resto, il giorno precedente aveva effettuato un tentativo di consegnare la posta ma l'ufficio era chiuso.
La vincolatività e la perentorietà della disposizione data al CO è stata esclusa dallo stesso PE nell'esame dibattimentale.
Inoltre, rileva che nella specie pur non essendo certa la natura ordinatoria della disposizione il CO si è attenuto a quanto previsto dal D.P.R. n. 90 del 2010, art. 729 facendo presente l'esistenza di un contrasto con ordini verbali di servizio in precedenza ricevuti dal comandante, ancorché non impartiti nello stesso giorno e di tanto la Corte non ha tenuto conto.
Lamenta che la disposizione di ritirare la posta, in violazione del D.P.R. n. 90 del 2010, art. 727, comma 1, non era stato dato con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazioni da parte di chi riceve ordini.
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Contesta l'affermazione in ordine al comportamento processuale negativo del CO, avendo presenziato alle udienze, essendosi sottoposto ad esame, ed avendo fornito la prova della registrazione della conversazione, nonché l'affermazione che aveva rifiutato di adempiere all'ordine mediante la prospettazione di osservazioni pretestuose sottraendosi al dovere di lealtà.
L'entità della pena non è adeguata all'entità del fatto ed alla personalità dell'imputato alla luce di criteri di cui all'art. 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Come è noto, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, a meno che si tratti prova sopravvenuta. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, rv. 246859).
Tanto ribadito, nella specie la conversazione allegata all'atto di appello è stata compiutamente valutata dalla Corte di secondo grado, pertanto, non può assumere alcun rilievo la mancata pronuncia formale sul punto. Quanto alla richiesta di procedere all'esame dei testimoni, il ricorrente non indica la rilevanza ai fini della decisione, limitandosi ad affermare genericamente che era necessario procedere all'esame di quelli già sentiti in primo grado e di altri indicati all'esito della acquisizione della registrazione della conversazione.
2. Deve, invece, ritenersi fondata la doglianza in ordine alla valutazione della prova dell'elemento soggettivo del reato contestato al CO di disobbedienza militare.
Si osserva, invero, che, se è vero che il reato di cui all'art. 173 c.p.m.p., è connotato da dolo generico consistente nella consapevole volontà di rifiutarsi di obbedire ad un ordine, attinente al servizio, impartito dal superiore (Sez. 1, n. 735 del 02.12.1997, Sartori rv. 209447), è pur vero che deve apparire oggettivamente che si tratti di ordine attinente al servizio, in relazione a tutti gli elementi circostanziali, di tal che siffatta coscienza e volontà diretta al rifiuto si appalesi essersi formata nella piena consapevolezza della ribellione funzionale che - per costituire reato - deve caratterizzare il rifiuto. Se, dunque, rimane fermo il principio secondo cui il motivo individuale della singola disobbedienza è, in generale, irrilevante nel reato in esame, è però ineludibile che sussista la ragionevole percezione in capo al soggetto agente dell'ordine impartito dal superiore con attinenza al servizio.
Invero, nella stessa motivazione della Corte di appello si da atto che l'affermazione del luogotenente PE, tratta dalla registrazione della conversazione con l'imputato: "cioè non è un ordine questo, questa è una consuetudine" potrebbe far dubitare della natura della disposizione data, negando che si sia trattato di un ordine. E se in altri punti del colloquio il luogotenente aveva avuto modo di affermare la natura di ordine della richiesta che il CO doveva eseguire, comunque, risultano accertate, circostanze contrastanti sul fatto che l'imputato potesse percepire la richiesta come un ordine attinente al servizio. Così che, si deve ritenere il ragionevole dubbio in relazione alla prova del dolo, non superato ne' dalla circostanza che il PE aveva già in precedenza ordinato all'imputato di svolgere incombenze presso l'ufficio posta della Legione dei Carabinieri e che il CO si era giustificato per il fatto di non avere adempiuto affermando che l'ufficio era chiuso, ne' dalla rappresentata necessità di ritirare anche una lettera raccomandata. D'altro canto, è risultato accertato che il servizio "posta" veniva svolto per prassi su iniziativa dei singoli militari su base volontaristica.
Pertanto, in mancanza della prova certa dell'elemento psicologico del reato contestato, si impone l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza, con assoluzione del ricorrente per tale causa, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2014