Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10118 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' 1 01 1 8/02 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 2522/00 Consigliere Cron.
1.27611 Dott. Fernando LUPI Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 08/05/02 17 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA TITO MICHELE, VITTORIA 15 presso lo studio LUNGOTEVERE DELLA dell'avvocato SILVIO AGRESTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO AUTILIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende + ROBERTO PESSI, giusta delega 2002 unitamente all'avvocato 1994 in atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1627/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 05/11/99 R.G.N. 1183/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MARRARI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 dicembre 1997, EL IT esponeva che, quale dipendente dell'Ente Poste Italiane, poi trasformatosi in Poste Italiane S.p.A., aveva svolto le funzioni di Direttore dell'Agenzia di base di Castelmezzano con gestione amministrativa e contabile dell'ufficio a far data dal 21 maggio 1995. Aggiungeva che tali mansioni erano inquadrabili nell'area Quadri, 2°livello, di cui all'art.44 CCNL, secondo il quale andava riconosciuto, in sede di riorganizzazione dell'assetto delle qualifiche dei dipendenti dell'Ente, in suddetto inquadramento ai dipendenti che precedentemente "in ragione della particolare connotazione organizzativa dell'ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali, sono preposti alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza". Sosteneva, infatti, che la qualificazione di "media rilevanza” andasse riferita soltanto alle parti di unità organizzativa e non anche alle autonome unità organizzative, quali dovevano considerarsi le agenzie postali, ma che ciò nonostante era stato inquadrato, a seguito della trasformazione dell'Amministrazione PP.TT. in Ente Poste Italiane, nell'Area Operativa di cui all'art.43 del CCNL. Si costituiva l'Ente Poste Italiane, contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 24 aprile 1998, l'adito Pretore di Potenza, respingendo tutte le eccezioni e difese dell'Ente, accoglieva il ricorso dichiarando il diritto del IT all'inquadramento nell'Area Quadri di 2° livello dal 21 novembre 1995. Avverso tale decisione proponeva appello l'Ente Poste, deducendo l'arbitraria ed erronea applicazione degli artt. 43 e 44 del CCNL nonché la violazione dell'art.41 della Costituzione e degli artt.2082 e ss. c.c. 1 Ricostituitosi il contraddittorio, il IT insisteva nelle proprie difese, ribadendo la fondatezza della pretesa. Con sentenza del 27 ottobre-5 novembre 1999, il Tribunale di Potenza, investito del giudizio di appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del IT, osservando che, tenuto conto della sua originaria formulazione, occorreva fare riferimento unicamente alla previsione dell'art. 44 del CCNL, nel cui ambito non rientravano le agenzie che, secondo la classificazione attribuita dall'Ente, non fossero di "media rilevanza"; espressione questa riguardante contrariamente all'assunto del IT- sia le parti di unità organizzative sia le unità organizzative autonome. Per la cassazione di tale sentenza ricorre EL IT con un unico motivo. Resiste la Poste Italiane S.p.A. con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c.. H MOTIVI DELLA DECISIONE omessa, insufficiente eCon l'unico motivo il ricorrente, denunciando contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n. 5 c.p.c.), si duole, per un verso, che il Tribunale di Potenza abbia sostenuto che il giudizio non dovesse riguardare se il ricorrente IT EL fosse stato legittimamente inquadrato nella qualifica prevista dall'art.43 del CCNL, ma soltanto se avesse diritto all'inquadramento in quella prevista dall'art.44 CCNL, quale riconoscimento della qualifica di Quadro di 2° livello e, per altro verso, che abbia erroneamente interpretato quest'ultimo articolo, riferendo la espressione in esso contenuta “di media rilevanza" anche alle unità organiche, mentre doveva essere limitata alle parti delle unità organizzative. Il ricorso è infondato. Sotto il primo profilo, il Giudice d'appello ha dato conto delle sue determinazioni, osservando che oggetto del giudizio non consisteva nello stabilire se l'appellato 2 fosse stato legittimamente inquadrato nella qualifica prevista dall'art.43 (area Operativa) del CCNL, ma soltanto se avesse diritto all'inquadramento in quella prevista dall'art.44 dello stesso CCNL;
e dopo avere rilevato che la pretesa del IT restava definitivamente ancorata, anche ai fini del giudizio d'impugnazione - senza alcuna possibilità di ampliamento del thema decidendum o di estensione della valutazione della sua pretesa ad altri profili o questioni- alla esposizione dei fatti e dei motivi di diritto sui quali si fondava la domanda (art.414 n. 4 c.p.c.), ha osservato che, con tale atto, il IT ebbe a richiedere il riconoscimento della qualifica "Quadri", 2° livello, unicamente con riferimento alla previsione dell'art.44 del CCNL -secondo cui hanno diritto a tale riconoscimento i dipendenti che "in ragione della particolare connotazione organizzativa dell'ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali, sono preposti alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza"-, e sulla base dell'ulteriore argomentazione che la qualifica di “media rilevanza" sarebbe riferibile soltanto alle parti di unità organizzative e non anche alle autonome unità organizzative, quali debbono ritenersi le agenzie postali, sicché basterebbe l'incarico di direttore di una agenzia per determinare l'inquadramento richiesto. Orbene, così delimitato l'ambito d'indagine, alla stregua di una interpretazione della domanda (il cui contenuto il ricorrente neppure ha ritenuto di riportare testualmente, almeno nei suoi tratti essenziali, per avvalorare la sua diversa opinione) riservata al giudice del merito e non censurata sotto il profilo di un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 c.p.c., a giudizio del Tribunale la richiamata lettura della norma contrattuale risultava errata, perché la particella disgiuntiva "o" pone le due ipotesi previste dalla declaratoria in relazione di alternatività, e la qualifica di "media importanza" doveva intendersi conseguentemente riferita ad entrambi i termini tra i quali sussiste detta relazione, come del resto era reso estremamente chiaro dai riferimenti nella norma contenuti al concreto assetto organizzativo dell'ente, nel quale ben potevano esistere e coesistere unità organizzative autonome (come appunto le piccole agenzie postali) di importanza nettamente inferiore rispetto a parti di unità organizzative complesse e di particolare rilevanza ed importanza (come ad esempio un particolare ufficio di una sede centrale dell'ente in una città di grosse dimensioni). Una conferma della esattezza di tale lettura della norma si ricavava poi -ad avviso del Tribunale- dal fatto che alle agenzie postali veniva attribuito, da parte dell'ente Poste, un punteggio ai fini della loro classificazione di rilevanza, sicché sicuramente anche a tale classificazione si riferiva l'art.44, che imponeva appunto di tener conto della particolare connotazione organizzativa dell'ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali. Nel caso di specie risultava assolutamente pacifico e non contestato che Лу all'agenzia nella quale aveva prestato e prestava servizio con funzioni di direzione il IT era attribuito un punteggio convenzionale inferiore a quello richiesto per il riconoscimento della qualifica di “media rilevanza dell'agenzia stessa, sicché, sulla scorta della corretta interpretazione della richiamata norma collettiva, l'appello risultava fondato, con conseguente rigetto della domanda formulata dall'appellato nel ricorso introduttivo. E' principio ripetutamente affermato da questa Corte che l'interpretazione del contratto - individuale o collettivo di diritto comune e' riservata al giudice del - merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che e' limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica. Ed e' stato anche piu' volte precisato che sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioe' la precisazione del modo attraverso il quale si e' realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorieta' del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata ( ex plurimis, Cass.30 luglio 2001 n.10369; Cass.27 febbraio 1998 n.2190; Cass. 17 gennaio 1997 n.435). Alla luce di tali principi, e' evidente l'infondatezza (se non addirittura l'inammissibilita') delle proposte censure;
le quali, in contrasto con il corretto giudizio del Tribunale, pretendono in sostanza di accreditare la tesi che l'espressione "di media rilevanza" si riferisca solo alle parti delle unità organizzative e non anche alle autonome unità organizzative, qual è quella di Castelmezzano, vincolando il cit. art.44 ad inquadrare nell'Area Quadri di 2° DI SOLLO, DI livello quei dipendenti comunque preposti al controllo o conduzione di unità 1201 O F SPESA, TASSA DELL'ART. 10 organizzative. * . N. 533 A tale riguardo, -come già sostenuto da questa Corte nell'affrontare analoga questione (cfr. Cass.30 luglio 2001 n.10369)- l'assunto secondo il quale la precisazione dimensionale "di media rilevanza" deve essere riferita solo alle parti di unita' organiche, e non anche a queste, non trova riscontro nella lettera della declaratoria ne' appare imposta da alcuna necessita' logica. Risultando, per quanto esposto, l'iter argomentativo, percorso nella impugnata decisione, privo dei denunciati vizi, il ricorso va rigettato. Stimasi compensare tra le parti le spese del presente giudizio. a a i r l e
P.Q.M.
l l l E e e 2 R c s 0 La Corte rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio. s n E 0 E I 2 a a . L R G C L L Roma, 8 maggio 2002. E U I n E L L i d C ti/zmo cicizetti L 1 n w o E w w N Consigliere est. H Presidente t 1 a C a A t N i , C f i s A g C L g o e I o p L I h e c D i m 805 5