Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10390 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZ 390 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. di Composta dagli Ill.mi Sig ri istiti: Dott. Angelo GIULIANO Presidente - R.G.N. 5002/99 Cron. 27952 - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Rep. 2079 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud.25/03/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. Sele per diritti € 455 SE N TENZA 17 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE FALLIMENTO IZ SPA, in persona del curatore Dott. CANCELLERIA Ferruccio Sabatini, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato15, VIA G ANTONELLI SCOZZAFAVA, che la difende, giusta OBERDAN TOMMASO Covoni di Reggio procura speciale per Notar Luigi CANCELLERIA Emilia del 27/10/98 rep. n. 139858; - ricorrente
contro
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Gianfranco Imperatori, elettivamente domiciliata2002 761 in ROMA VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio -1- dell'avvocato GIANLUIGI TOSATO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GUGLIELMO FIORAMONTI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 932/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 06/02/98 e depositata il 24/03/98 (R.G. 2089/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Patrizia MARINO (per delega Avv. Tommaso SCOZZAFAVA); udito l'Avvocato Gianluigi TOSATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. In data 17 aprile 1990 la s.p.a. IZ concluse con la società VV NO di OS (d'ora in poi: VV) un contratto con cui si impegnò a produrre ed a fornire macchine ed attrezzature per la realizzazione di casseforme per il prezzo complessivo di dollari USA 12.165.744. I pagamenti furono previsti tramite la banca per l'attività economica con l'estero dell'URSS SH (d'ora in poi: VE) nel modo seguente: il 15% dell'importo di ogni lotto da parte della detta banca, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al contratto;
il residuo 85 % secondo le condizioni previste nella convenzione finanziaria del 5 ottobre 1988 tra la stessa banca russa ed il pool di banche italiane, capofila il DI Centrale. Con atto di citazione del 25 maggio 1995 il fallimento IZ convenne davanti al Tribunale di Roma il DI Centrale s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento dell'85 % del corrispettivo delle forniture che la società italiana aveva spedito alla società russa VV il 17 ottobre ed il 31 dicembre 1991, per dollari 2.083.378, forniture che non erano state pagate, avendo la VE comunicato, con telex del 4 dicembre 1991, la sospensione di tutti i pagamenti relativi a crediti anteriori al 1991, per la nota crisi politica, economica e finanziaria determinatasi in URSS. La parte attrice chiese anche che il DI fosse condannato a risarcire il danno per la giacenza di macchinario. Costituitosi il DI Centrale, che chiese il rigetto della domanda, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 17 marzo 1997, accolse la domanda del fallimento IZ relativamente alla fornitura del 3 4 17 ottobre 1991 e la respinse per il resto. Il Tribunale ritenne che l'inserimento del contratto di fornitura stipulato tra la società italiana IZ e la società russa VV nella convenzione finanziaria VE- DI comportava un obbligo diretto di quest'ultimo nei confronti della IZ, obbligo che però escluse per la seconda fornitura del 31 dicembre 1991, effettuata dopo la sospensione dei pagamenti da parte della VE a decorrere dal 5 dicembre 1991. Il DI propose appello principale, il fallimento IZ appello incidentale. La Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 24 marzo 1998, ha ritenuto fondata la prima impugnazione ed infondata la seconda ed ha perciò rigettato la domanda attorea. La Corte ha affermato che la citata convenzione finanziaria del 5 ottobre 1988 tra il DI e la VE, relativa alla concessione di finanziamenti previsti dall'art. 15, lettera g), della legge 24 maggio 1977 کرنا n.227, contempla “un contratto di mutuo di scopo legale....al quale la società IZ è rimasta estranea", poiché l'inserimento in detta convenzione del contratto stipulato dalla IZ con la VV aveva soltanto la funzione di individuare le forniture italiane rispetto alle quali era prevista l'erogazione del finanziamento, erogazione che doveva essere chiesta dalla VE al DI e che poteva essere disposta soltanto dopo la conferma che erano state depositate le cambiali che garantivano il rimborso delle somme da pagare. Nel caso di specie, la richiesta della VE di erogazione del finanziamento per la fornitura del 17 ottobre 1991, che è del 29 gennaio 1992, è avvenuta dopo che il DI aveva sospeso qualsiasi erogazione, in applicazione 4 S dell'art. 14 della convenzione con la VE, a seguito dell'inadempimento di quest'ultima al rimborso delle erogazioni precedenti. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma il fallimento IZ ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui il DI Centrale ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il fallimento ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 1530, 1269 c.c., art. 15 legge 1977/227 ex art.360 n.3 c.p.c.", sostiene che quest'ultima legge speciale prevede “una precisa garanzia a favore degli esportatori italiani" in } ordine ai pagamenti loro spettanti, la quale si realizza "tramite l'obbligazione diretta della Banca, che a sua volta è garantita dalla Sace". کیا L'art. 15 della legge n.227 del 1977, quindi, “non prevede in alcun modo che il credito garantito sia originato da un mutuo di scopo", contrariamente a quanto ha sostenuto la sentenza impugnata. Esso è richiamato espressamente nella convenzione del 5 ottobre 1988 stipulata tra VE e DI, alla quale è collegato il contratto di fornitura dell'aprile 1990 tra la società italiana Giza e la società russa VV. In virtù di detto collegamento "il DI ha assunto la qualità di creditore nei confronti della VE (in ordine alla restituzione delle somme anticipate per il pagamento della fornitura resa alla IZ) e, nel contempo, di debitore nei riguardi della IZ (in relazione ai corrispettivi ad essa spettanti a fronte dell'esecuzione... della fornitura)". Si è quindi “in presenza di un credito documentario confermato e/o 5 irrevocabile” (art.1530 c.c.), come risulta dalla “lettera del 12 ottobre 1990 del DI diretta alla VE e, per conoscenza, anche alla IZ, nonché dalla richiesta rivolta dal DI alla IZ, di presentazione dei documenti relativi alle forniture spedite dal contraente russo". Consegue che il DI poteva opporre soltanto le eccezioni previste dal secondo comma del citato art. 1530, e quindi non il mancato rilascio delle cambiali relative al pagamento delle forniture. Il motivo di ricorso è infondato. Il debito della società DI Centrale (ex artt. 1530 o 1269 c.c.), affermato dalla parte attrice ed odierna ricorrente, non deriva dalla legge 24 maggio 1977 n.227, che reca "disposizioni sull'assicurazione e تم sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e ふ finanziaria in campo internazionale". In particolare, l'art. 15, lettera g), di detta legge la cui violazione viene dedotta nel motivo di ricorso - include tra “le operazioni assicurabili" (con la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione-SACE, istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni-INA) i "crediti concessi....a Stati o banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate". L'invocata disposizione della legge speciale si limita, pertanto, a consentire la particolare forma di assicurazione prevista dalla stessa legge al credito che il DI ha concesso a favore della banca dell'URSS (sopra indicata come VE) per il finanziamento di esportazioni italiane. Ma, poiché è pacifico tra le parti che l'assicurazione 6 con la SACE non è stata stipulata in ordine al finanziamento dell'esportazione effettuata dalla IZ alla VV, la disposizione normativa qui invocata non può costituire la fonte della asserita posizione debitoria del DI. Tale debito, che la parte attrice ha posto a fondamento del presente giudizio, non può che derivare da una fonte convenzionale, ed in particolare dalla convenzione di finanziamento delle esportazioni italiane stipulata il 5 ottobre 1988 tra il DI Italiano e la banca russa VE, in cui è stato "inserito" il contratto di fornitura del 1990 tra la società italiana IZ e l'impresa russa VV. Ma l'interpretazione che la Corte di appello ha dato alle clausole delle due pattuizioni ha escluso che 广 da esse sia derivato un debito del DI verso la società IZ. La sentenza impugnata, quindi, ha ritenuto non esistenti i presupposti di fatto di un credito documentario (art. 1530, secondo comma, c.c.) della IZ verso il DI o di una delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) assunta da quest'ultimo. L'interpretazione che la Corte di appello ha dato alle pattuizioni sopra richiamate è motivata. Va premesso che è priva di rilievo, ai fini della decisione, l'affermazione - fatta dalla sentenza impugnata e censurata nel motivo di ricorso in esame che il finanziamento concesso dal DI - Italiano alla banca russa VE (di cui avrebbero dovuto beneficiare le forniture effettuate dalla IZ alla VV il 17 ottobre ed il 31 dicembre 1991), concretizzi, sotto l'aspetto giuridico, un mutuo di scopo. E' essenziale, piuttosto, l'accertamento, compiuto dalla Corte di appello, 7 che non si sono verificati i presupposti di fatto, previsti convenzionalmente, per l'assunzione di una obbligazione da parte del DI in ordine alle dette forniture della IZ. Tale obbligazione non deriva, secondo il giudice del merito, dal mero "inserimento" del contratto di fornitura IZ-VOO nel finanziamento delle esportazioni italiane convenuto il 5 ottobre 1988 tra il DI e la banca russa VE. La lettera del DI in data 12 ottobre 1990, a cui il ricorrente fa generico richiamo per sostenere la tesi opposta, è stata espressamente considerata dalla sentenza impugnata, che, tenuto conto del suo tenore letterale (secondo cui il contratto IZ- VOO "potrà essere finanziato ai sensi dell'accordo di credito menzionato", e cioè della menzionata convenzione DI-VE), ڈیا ha ad essa attribuito il più ridotto significato di "identificare le forniture italiane per il cui pagamento poteva essere utilizzata la linea di credito" derivante dalla convenzione del 5 ottobre 1988. Il finanziamento delle forniture effettuate dalla IZ alla VOO, quindi, doveva avvenire alle condizioni e secondo le procedure previste da detta convenzione. Le clausole della convenzione, riportate dalla sentenza impugnata, prevedono che “ogni erogazione" del finanziamento del DI sia preceduta dalla "richiesta di erogazione della VE redatta in base alle istruzioni di pagamento dell'importatore" (art. 7, lettera a) e che "nessuna erogazione può essere fatta" senza che sia stata ricevuta la "conferma" del completamento e della consegna delle cambiali emesse per la restituzione del mutuo (art.7, lettera d). Da tali clausole la Corte di appello ha tratto la conclusione che, secondo la convenzione invocata 8 dalla parte attrice a fondamento dell'obbligo del DI, "nessuna erogazione era dovuta (scil: da quest'ultimo) finché non fosse stata chiesta e non fosse stata completata la procedura di compilazione delle cambiali per il rimborso". Tali fatti giuridici, costituenti il presupposto per l'obbligo a carico del DI, si sono verificati soltanto dopo la sospensione generale dei finanziamenti previsti dalla convenzione DI-VE (avente effetto dal 5 dicembre 1991), perché la richiesta di erogazione della VE, con riguardo alla fornitura IZ del 17 ottobre 1991, è del 29 gennaio 1992. L'interpretazione che la Corte di appello ha dato sia allo "inserimento" del contratto IZ-VOO nella preesistente convenzione DI-VE, sia alle clausole di quest'ultima pattuizione, non forma oggetto di analitiche censure del ricorrente, che, da un lato, neanche deduce la violazione di norme ermeneutiche o la sussistenza dei vizi di motivazione ex art.360 n.5 c.p.c., e, dall'altro, si richiama a prassi del commercio internazionale, che non possono prevalere sul dettagliato contenuto delle dette pattuizioni. Solo nella memoria esse vengono prese in considerazione dal ricorrente, il quale osserva che esse prevedevano "un'obbligazione diretta tra l'istituto finanziatore e l'esportatore" (e cioè tra il DI e la società IZ). Ma tale obbligazione diretta non sorgeva, secondo la motivata interpretazione del giudice del merito, prima della richiesta di erogazione del finanziamento della singola fornitura da parte della banca russa (VE) sulla base della documentazione e delle cambiali rilasciate dalla impresa importatrice. 9 10 2.- Con il secondo motivo il fallimento ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 1813 c.c. ex art.360 n.3 c.p.c.", censura la sentenza impugnata per avere qualificato la "convenzione come mutuo di scopo legale, senza però inferirne l'obbligazione diretta DI-Giza", mentre "la giurisprudenza, proprio nella qualificazione giuridica del contratto di credito per l'acquisto come mutuo di scopo legale....ha accertato la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di vendita e quello di finanziamento, con conseguente riconoscimento di un rapporto giuridico diretto tra il finanziatore ed il venditore" (Cass. 20 gennaio 1994 n.474). “La stessa ratio è sottesa alla norma che attribuisce al consumatore, nel caso di کیا inadempimento del fornitore di beni o servizi, di esperire un'azione diretta nei confronti del finanziatore (art. 125 testo unico L. 1 settembre 1993 n.385)". Il motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di interesse del ricorrente. Come si è osservato in relazione al primo motivo di ricorso, non attiene alla ratio decidendi della sentenza impugnata l'affermazione che il finanziamento previsto nella convenzione tra il DI e la banca russa VE vada considerato un mutuo di scopo. Invero, qualunque sia la qualificazione giuridica di detto finanziamento, assume rilievo esclusivo al fine dell'infondatezza della domanda attorea l'accertamento che non si sono verificati i presupposti di fatto previsti da detta convenzione per l'insorgenza, a carico del DI, dell'obbligo di effettuare il 10 11 finanziamento medesimo per le forniture poste a fondamento della domanda della IZ. Come è priva di rilievo la critica che il ricorrente ha formulato (nel primo motivo di ricorso) all'esattezza della qualificazione come mutuo di scopo del finanziamento del DI (previsto nella convenzione), così non può giovare al ricorrente la conseguenza che egli sostiene, con il secondo motivo di ricorso, dovrebbe derivare dalla stessa qualificazione, nel senso che, anche qualora la tesi da lui sostenuta si rivelasse fondata, essa non potrebbe fare venire meno le ragioni per le quali la domanda attorea è stata ritenuta infondata. 3.- In conclusione, il ricorso va respinto. Consegue la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 109T129.11 complessivi euro. 103,96 dei quali euro 10.000 per onorari. 456T 30.99 Così deciso a Roma il 25 marzo 2002. TCT. 160,10 Il Relatore-Estensore Il Presidente Ernais impoпро fmhom ملت M AGENTIA DELLE ENTRATE ROMA 2 al na22927 200 4 DIRETTORE DI CANCELLERIA 110 UM IC (euro CEN P. NEDepositata in Cancelleria rvizi (Do. D. FILIPPO Resporter wati Cludiziari oggi, 17 KPIG, 2002 CASSAZIO IL DIRETTORE DI CANCELLERIA DI A UM IC M E R 11