Sentenza 11 gennaio 1988
Massime • 2
Per i soggetti di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni il giudice penale è tenuto ad accertare, di volta in volta con riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere, che per tali soggetti si identifica con il concetto di maturità, ossia con lo sviluppo intellettivo e la forza di carattere, la capacità di intendere certi valori etici, l'attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito, nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro. A tal fine non può prescindersi da speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del soggetto sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, anche se non è sempre necessaria una specifica indagine tecnica, dato che bene il giudice può supplirvi con la diretta osservazione della personalità del minore e con lo studio del suo comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto, tenuto anche conto della natura dello stesso fatto-reato e della gestione della difesa attuata personalmente dal minore nel corso del processo. ( Conf mass n 168796; ( Conf mass n 168035).*
Per la configurabilità della circostanza attenuante comune di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62, n. 3, cod. pen. sono richiesti - oltre che si tratti di riunioni o assembramenti non vietati dalla legge o dall'autorità e che il colpevole non sia delinquente per tendenza - i seguenti requisiti: l'esistenza di un tumulto, ossia di una manifestazione improvvisa, disordinata, violenta e rumorosa, uno stretto nesso di causalità tra l'Azione criminosa e la suggestione della folla, nel senso che la prima sia l'effetto della seconda e che non avrebbe avuto luogo al di fuori della sfera di influenza della suggestione. Ne discende che la circostanza attenuante in esame non può essere applicata nel caso di una manifestazione preordinata almeno nella fase iniziale, quindi non sorta improvvisamente per moto spontaneo, ed a maggior ragione qualora il colpevole abbia in precedenza predisposto l'Azione criminosa da compiersi in occasione, e non a causa, della prevista manifestazione, per giunta facendo parte del gruppo di persone costituitosi proprio per spingere ad atteggiamenti violenti di intolleranza. (fattispecie della preordinazione del lancio di razzi in occasione una partita di calcio da parte di sostenitori di una delle due squadre in competizione con conseguente ferimento e morte di uno spettatore appartenente all'opposto schieramento di tifosi, fatto per il quale è stata ritenuta l'insussistenza dei requisiti per la configurabilità dell'attenuante della suggestione della folla in tumulto).*
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1988, n. 10234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10234 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1988 |
Testo completo
1 02 34 AL
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DE POPOLO ITALIANO del 11.1.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1~ PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 19
Dott. Presidente CORRADO CARNEVALE
1. Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » FRANCESCO PINTUS
» N. 34820/85
3. LUCIO DE VE
COP A DI CASSAZIONE 4. » UMBERTO CI ble ha pronunciato la seguente 2 executiva al S Berzani SENTENZA
*2 DIC. 1988 sul ricorso proposto da
IL CANCELLIERE AR ENRICO, n. il 25.11.1961 in Roma
_ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
STUDIO Rilasciata copia. Legale al Sig. 9/9/15 peridinti avverso la sentenza in data 3.4.1985 dell a Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Roma.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.P.V. Molinari
Mod. 82
A. Spinosi Roma - 2
-
-
ناحت
Udito, per la parte civile, l'avv. Pietro D'Ovidio Alessan-
dro Bazzani
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Cecere
che ha concluso per Annullamento con rinvio
Udit。 il difensore avv.ti Titta Madia
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Domenica 28.X.1979 in occasione dell'in-
contro fra le due squadre di calcio cittadine (Ro-
e Lazio), nello stadio Olimpico, venne lancia- ma circa un'ora prima dell'incontro, un razzo, nor to, malmente usato per segnalazioni in mare, dalla cur va sud, tradizionalmente occupata dai tifosi della - 3 Roma, verso la curva nord, occupata dai tifosi del-
la Lazio.
-
IL razzo colpì alla regione orbitaria sini-
stra IN PA con notevole forza viva,
tanto da cagionare lo sfondamento della teca ossea e la frattura comminuta dell'emibase cranica si nistra, con conseguente decesso del PA.
IN seguito ad istruttoria formale vennero rinviati al giudizio della Corte di Assise di Roma-
tra gli accusati di reati non direttamente concer-
nenti la morte del PA il diciassettenne En
-
rico ON (al compimento del 18° anno mancavano
28 giorni), il diciottenne GI LL ed il ventenne MA LI per rispondere di concorso:
nell'omicidio preterintenzionale, commesso con ar-
e per futili motivi, dal PA (capo A: artt. ma io-uum
110,584,585, 1° e 2°, c.P.), in detenzione e porto abusive, aggravati, di lanciarazzi (capo B: artt.110,
81,62, n.2, c.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974, n.497):
inoltre il ON per rispondere anche della con travvenzione di cui all'art3697 c.P. per avere de-
tenuto tre cartucce per pistola Very (capo B1); an cora IC GI per rispondere di omicidio colpo so del PA per avere venduto razzi di segna- lazione senza accertarsi che gli acquirenti fosse- 4
-
ro legittimati all'acquisto ed alla detenzione di tali razzi (capo C: art. 589 c;
p. ) e di vendita il lecita di detti razzi (capo C1: artt. 9 e 14 legge
14.10.1974, n.497).
La Corte di Assise di Roma, con sentenza
del 3.7.1981 ritenne il ON, il FI e lo
LI colpevoli del delitto di omicidio colposo del PA, così modificata l'imputazione di 0-
doglimicidio preterintenzionale, nonchè de altri rea ti loro ascritti, esclusa la circostanza aggravan-
te di cui all'art. 61, n.2, c.P per il delitto di
•
detenzione e porto di armi, ritenne per tutti il concorso di circostanze attenuanti generiche e per
il ON anche della diminuente della minore età,
dichiarate prevalenti sulle aggravanti;
condannò
ciascuno alle pene ritenute eque ed in particolare il ON ad anni tre e mesi sei di reclusione un anno di reclusione e lire 200 per l'omicidio, ad mila di multa per la detenzione ed il porto di armi,
a mesi due di arresto per la contravvenzione;
con la stessa sentenza anche IC GI venne condan nato alla pena ritenuta equa;
tutti i predetti ven nero anche condannati al risarcimento dei danni ver-
so le costituite parti civili.
SU impugnazione del P.M. e degli imputati, 5 H
-==
la Corte di Assise di Appello di Roma, separato il giudizio nei confronti del FI e dell'Angeli-
ni, ai quali non era stato ritualmente notificato il decreto di citazione a giudizio, co n sentenza del 14.2.1984 dichiarò la propria incompetenza nei confronti del ON, in seguito all'intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzio-
nale dell'art. 9 R.D.L. 20.7.1934 n. 1404 (sent. n.222
del 15.7.1983), ed ordinò la trasmissione degli at-
ti relativi alla Sezione per i minorenni della Cor
te di appello di Roma;
confermò la decisione del pri mo giudice nei confronti del GIgli.
Per quanto concerne i maggiorenni LI
ed LI il procedimento seguì il suo corso sepa rato e, come è pacifico, con sentenza 30.3.1984 del
Amazeds la Corte di Appello di Roma 1 nel frattempo divenu-
ta irrevocabile venne condannati per omicidio preterintenzionale, secondo l'originaria contesta-
zione.
Nei confronti del minore ON, che qui unicamente interessa, con sentenza del 3.4.1985 la
Sezione per i minorenni della Corte di Appello di
Roma dichiarò estinta per prescrizione la contrav-
venzione ascrittagli ed eliminò la relativa pena;
di chiarò l'imputato colpevole di omicidio preterin - 6 -
tenzionale, come originariamente contestato, e, con
le circostanze attenuanti generiche e la diminuen-
te della minore età prevalenti, determinò la pena per tale reato in anni quattro, mesi cinque e gior-
ni dieci di reclusione, confermò nel resto la deci sione del primo giudice.
Ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione CO ON, che, tramite il difenso-
re, deduce tre mezzi d'impugnazione.
MOTIVI DELA DECISIONE
Deve essere anzitutto provveduto alla cor-
rezione dell'errore materiale contenuto nell'inte-
stazione della sentenza impugnata e concernente la
indicazione della data di nascita dell'imputato. In
vero tale data è stata indicata erroneamente nel
6.10.1959, mentre quella esatta, come risulta da tutti gli atti del procedimento, è il 25 novembre
1961.
Passando ai motivi di ricorso, con il pri mo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazio-
ne sulla ritenuta responsabilità a titolo di con-
corso nell'omicidio preterintenzionale, deducendo:
l'insussistenza nella condotta di GI FIoril-
lo, autore materiale del lancio del razzo, dell'e-
lemento psicologico di tale delitto, avendo trascu - 7
-
rato il giudice di appello circostanze decisive con cernenti sia le caratteristiche obiettive del raz-
zo e sia l'inesperienza di chi l'ha lanciato;
l'in-
sussistenza, comunque, di una sua attività concors suale, avendo erroneamente ritenuto il giudic e di appello che egli avesse partecipato all'acqu isto dei razzi nel negozio di IC GI in via Marmo
ratq e li avesse trasferiti allo stadio, cir costan ze del tutto escluse dalla risultanze probatorie
,
sicchè in definitiva restava unicamente la sua ade-
sione al generico programma di acquisto dei razzi a lunga gittata, dalla quale illogicamente e senza prove sul preteso odio verso gli antagonisti lazia li è stato desunto il nesso causale con la successi va condotta autonoma del LL;
IL motivo è infondato.
IN punto di fatto il giudice di appello ha ritenuto tre razzi, dei quali due a lunga gittata, erano sta
ti acquistati sabato 27.10.1979 da MA LI
e GI FI in seguito ad un accordo in tal senso raggiunto in casa di CO ON, che par-
tecipò a tale accordo, proprio allo scopo di avere
a disposizione razzi idonei e coprire la dis tanza tra la curva sud e la curva nord dello stad io Olim-
non erano ritornati al negozio di pico, tanto che -= 8
Porta Portese, visitato il giorno prima con il Mar
cioni, ma si erano recati in quello del GI, in via Marmorata, ove erano in vendita tali razzi;
10.
IN, il LL ed il ON appartenevano al CU (commando ultrà curva sud), espressione
più avanzata della tifoseria romanista%3B nello sta-
dio furono lanciati tre razzi, il primo caduto nel centro del campo, il secondo risultato mortale per
IN LI, il terzo caduto oltre lo sta-
dio; di tali lanci i primi due furono materialmente eseguiti dal LL che nel secondo aggiustò il tiro e colpi la curva sud, gremita di tifosi av-
versari, mentre il terzo fu eseguito anche con la materiale collaborazione del ON;
B il razzo
mortale, costituito da un tubo esterno con funzio-
ne di custodia ed anche di orientamento al momento
del lancio, aveva seguito una traiettoria bassa,
quasi rasente al suolo, e quando colpì il AR
li, ad un occhio, era ancora in fase di accellera-
zione; il razzo consentiva, dopo lo strappo di una
catenella, tutto il tempo sufficiente per prende-
re la mira senza fretta mediante l'angolazione del tubo ritenuta più opportuna;
il lancio dei razzi
era stato iniziato dal LL, come era stato preordinato nell'accordo con il ON e l'Ange- 9
lini, per reazione alle previste provocazioni dei tifosi laziali, che si erano concretate, peralt ro dopo altre manifestazioni di intolleranza dei tifo- si romanisti, in frasi offensive ("olocausto giallo rosso", Rotia Davoso, i morti non resuscitano") ap- parse su striscioni della curva nord; i lanci ebbe-
ro luogo sotto la copertura di un gruppo di tifosi, con i volti travisati mediante sciarpe o fazzoletti,
che si apriva e chiudeva davanti al LL per OC-
cultarlo al momento del lancio, quando il secondo razzo cadde sulla curva nord vi fu e sultanza tra i tifosi della curva sud, con grida "uno di m eno", ed
il ON abbracciò il LL e manifestò il de siderio di sparare personalmente il terzo razzo.
Ciò posto, va subito precisat o che non sus-
sistono gli adombrati travisamenti dei fatti: quan-
to all'acquisto dei razzi nel negozio di via Marmo
rata soltanto per un errore materiale è indicato (pag.
8 sent. imp.) il ON, al posto dell 'LI,
come acquirente in compagnia del FI, ma tale errore, chiaramente risultante da tutto il contesto della stessa sentenz a (v. pag.3), non ha avuto al- cuna incidenza sulla decisione, da to che a carico del Marcioni non è stato posto il fatto di avere per sonalmente provveduto all'acquisto, bensì il prece- -= 10 =
dente accordo, al quale l'LI ed il LL
diedero esecuzione provvedendo materialmente ad ac-
quistare i razzi;
quanto al trasporto dei razzi al-
lo stadio da parte del ON e del LI biso gna distinguere tale trasporto dall'introduzione nello stadio, che venne effettivamente eseguita dal
LL (come è dato atto anche nella sentenza a
pag.3), mentre proprio dalle dichiarazioni dello
stesso ON risulta che, essendo stati lascia-
ti in casa sua i razzi, la sera di sabato aveva cer
cato vanamente di raggiungere per telefono il FIO-
IL, con il quale si era incontrato domenica, con
segnandogli la busta con razzi ed in sua compagnia recandosi allo stadio, sicchè il giudice di merito
- le risultanze ha interpretato e non travisato-
processuali ritenendo, correttamente, il concorso di entrambi nel trasporto di razzi.
CHiariti questi punti, la motivazione della
sentenza impugnata resiste anche alle altre censure
del ricorrente.
IL giudice di appello ha spiegato le ra-
gioni per le quali è pervenuto alla conclusione che i tre giovani - FlorilloON, LI e
- in pieno accordo tra di loro ed in attuazione di un
piano, dettato ormai da odio di parte, nel quale si 11 =
era trasformato l'antagonismo sportivo, vollero pro prio colpire con i razzi gli avversari della curva
nord, e quindi anche ledere le persone, pur se non
supponendo che, per alcune fatali coincidenze, po-
tesse addirittura essere cagionata la morte di qual-
cuno. Tanto ha dedotto da tutto il complesso delle circostanze accertate, e più sopra sinteticamente riportate, logicamente coordinate tra di loro, e precisamente: preventivo accordo, ricerca ed acqui-
sto di quel determinato tipo di razzo, esasperazio-
: ne fino all'odio dell 'antagonismo sportivo, modali tà di esecuzione del lancio del razzo, successivo entusiasmo per lo scopo raggiunto.
Non ha trascurato, a tal fine, le caratteri stiche del razzo risultato mortale, che, anzi, ha bene tenuto presenti, precisando che erano tali da
consentire facilmente l'orientamento del lancio ver so un determinato bersaglio, peraltro nella specie molto ampio.
LO stesso giudice si è posta la differenza tra i colpa e preterintenzione, correttamente ac-
azione certando che da una visione diretta a ledere era de rivata, come evento non voluto, la morte.
Quanto poi alla conpartecipazione del Mar-
cioni all'azione materialmente compiuta dal Floril- - 12 =
lo, ha messo in rilievo che quest'ultimo aveva da- to attuazione a quanto concordato con l'LI ed il ON, il quale, peraltro, con il suo succes-
sivo particolare e personale entusiasmo, per il CO- mune scopo raggiunto con quel lancio, aveva confer-
mato clamorosamente la sua adesione e partecipazio- ne al piano criminoso già preventivamente concorda to in casa sua. SI tratta di accertamenti ed apprezzamenti che, essendo sorretti da adeguata e logica motiva-
zione aderente alle risultanze processuali, non possono essere sindacati in sede di legittimità sot to il solo riflesso delle prospettazioni del ricor-
rente, che, in base, peraltro, ad una visione par-
ziale, sostiene una diversa valutazione delle pro-
ve.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ed in sostanza anche vizi di mo tivazione sulla ritenuta imputabilità..
I l motivo è infondato. Per i soggetti di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni il giudice penale è tenuto ad accertare, di volta in volta con riferimento al sin golo episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere, che per tali soggetti si identi fica con - 13 = Won il concetto di maturità, ossia con lo svilup-
po intellettivo e la forza di carattere, la capaci-
tà di intendere certi valori etici,, l'attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall'ille-
cito, nonchè a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro. A tal fine non può prescindersi da speciali ricerche sui precedenti personali e fami liari del soggetto sotto l'aspetto fisico, psisico,
morale ed ambientale, anche se non è sempre neces- saria una specifica indagine tecnica, dato che bene il giudice può supplirvi con la diretta osservazio ne della personalità del minore e con lo studio del suo comportamento antecedente, contemporaneo e suc cessivo al fatto, tenuto anche conto della natura dello stesso fatto-reato e della gestione della di fesa attuata personalmente dal minore nel corso del processo.
Nella specie il giudice di appello ha in concreto correttamente applicato detti principi.
Invero alle conclusioni della perizia, che non solo ha escluso la presenza di qualsiasi infer mità mentale о di un deficit intellettivo о di di-
sturbi della personalità, ma ha anche positivamente accertato la maturità del minore, bene inserito nel la famiglia, ha aggiunto le proprie osservazioni - 14 =
che tali conclusioni confermano ed avvalorano, met-
tendo in luce: la mancanza di circa un mese al rag- notevoli giungimento degli anni diciotto;
le materiali capa cità difensive dimostrate dal minore nel corso del processo, con opportuni adattamenti allo sviluppo delle indagini;
l'autonomia nei confronti del Fio-
IL e dell'LI, peraltro di età di poco su periore, in tutta la vicenda, vissuta da protagoni-
sta, alla pari degli altri due, con coerenza e con-
seguenzialità. Tanto basta a sorreggere la decisione, men-
tre i rilievi del ricorrente
- sulle dichiarazioni dei correi soltanto nel dibattimento di primo gr a-
do, essendo rimasti latitanti nel corso dell'istru zione, e sulla peculiarità del fatto e sulla pre- senza di una folla esagitata concernono aspetti marginali ed irrilevanti. Basta in proposito oss er vare che il riferimento alle dichiarazioni dei cor-
rei, alle quali il ON adeguò le sue difes e,
concerne palesemente il momento in cui tali dichi a razioni furono effettuate, ossia nel dibat timento di primo grado, dato che soltanto una non perspicua formulazione del periodo sembra riportare il tutto alla fase istruttoria e non, come è invece evidente,
al comportamento del ON in tutte faci - 15 =
cessuali;B che la situazione esterna concerne soltan to il materiale lancio del razzo, che, però,
nella ricostruzione operata dal giudice di merito
è l'attuazione dell'accordo raggiunto meditatamen-
te nell'abitazione del ON il giorno preceden te, sicchè il rilievo in proposito contenuto nei mo tivi di appello è già ampiamente superato da tale rimanendo irrilevanti gli altri argo: ricostruzione,
addotti dal giudice di merito. menti
Con il terz o ed ultimo motivo il ricorren-
te denuncia vizi di motivazione sulla denegata cir-
costanza attenuante di cui all'art.62, n. 3, c. p.,
deducendo: contraddittorietà nell'esclusione del tumulto, irrilevanza della previdibilità dell'esal tazione dei tifosi, illogicità nell'attribuzione ad un minorenne di elemento trainante di essere mi-
gliaia di persone.
Anche questo motivo è infondato.
Perchè possa trovare applicazione la circostanza avere agito per suggestioneattenuante comune di di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62, n.3
- oltre che si tratti di riunio c.p., richiestisono ni ° assembramenti non vietati dalla legge o dall'au torità e che il colpevole non sia delinquente per tendenza i seguenti requisiti: l'esistenza di un - 16
- tumulto, ossia di una manifestazione improvvisa, di sordinata, violenta e rumorosa;
uno stretto nesso di causalità tra l'azione criminosa e la suggestio ne della folla, nel senso che la prima sia l'effet- to della seconda e che non avrebbe avuto luogo al di fuori della sfera di influenza della suggestio-
ne.
Ne discende che la circostanza attenuante in esame non può essere applicata nel caso di una manifestazione preordinata almeno nella fase ini- ziale, quindi non sorta improvvisamente per Mesto
spontaneo, ed a maggior ragione qualora il colpevo le abbia in precedenza predisposto l'azione crimi- occasione nosa da compiersi in creazione, e non a causa, del la prevista manifestazione, per giunta facendo par-
te del gruppo di persone costituitosi proprio per spingere ad atteggiamenti violenti di intolleranza.
Questi principi sono stati correttamente ap plicati nella specie dal giudice di merito, il qua-
le ha accertato, con adeguata e logica motivazione aderente alle rirsultanze processuali, che la mani festazione non era improvvisa, nemmeno con riferimen to alla esaltazione dei tifosi che avrebbe a ccompa-
gnato la competizione tra le due squadre cittadine;
che l'imputato ed suoi correi evevano preordinato - 17
-J I
fin dal giorno precedente il lancio dei razzi con-
tro gli occupanti la curva nord%;B che l'imputato fa- ceva parte, con ruolo di rilievo, proprio di una organizzazione (CU: commando ultrà curva sud) a-
vente lo scopo di esaltare l'intolleranza tra gli opposti schieramenti di tifosi in occasione di com-
petizioni tra squadre di calcio.
Invero si tratta di accertamenti che e sclu dono, tutti, gli estremi richiesti dalla legge, più
sopra precisati, per la configurazione giuridica della circostanza attenuante in esame.
IL ricorrente, totalmente soccombente, è
tenuto al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria delle spese procedi imen to e delle sanzione pecuniari equamente de termina '
ta in lire duecentomila.
E' inoltre tenuto al rimborso dell e spese di questo grado del giudizio in favore delle costi tuite parti civili, spese liquidate in complessive lire 771.000=, di cui lire 700.000= per onorari di
fensivi, in favore delle parti (Wanda D el NT, in proprio e quale madre del minore EL AR
سان RE UR). unitariamente rappresentate e difese dall'avv.
Alessandro Bazzani, ed in eguale somma in favore
delle parti (AR, UI, GE, L UC e Paola -=== 18
-=
PA) rappresentate e difese unitariamente dal l'avv. Pietro Dividio.Do vidio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Visti gli artt. 149,524,537,538 e 549 c.p.P.;
dispone la correzione della sentenza impugnata nel-
l'indicazione della data di nascita dell'imputato,
da intendersi e leggersi come 25 novembre 1961 al posto di quella errata del 6 ottobre 1959.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al ver samento della somma di lire 200.000= in favore del-
la Cassa delle ammende) nonchè al rimborso, in fa-
vore delle parti civili DE NT Wanda, in proprio,
e nella qualità di esercente la potestà genitoria-
le sul minore PA EL, PA UR,
PA AR UI, PA GE, PA Luciana e PA PA, delle spese del giudizio di cassazione liquidate complessivamente in lire* 771.000=, di cui lire 700.000= per onorario, per la Del Pinto e per PA UR ed in eguale somma per tutte le altre parti civili.
Roma 11 gennaio 1988
IL PRESIDENTE
Ecc. dott. CORRADO CARNEVALE Plau sch - 19
-
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. PASQUALE ZO LI
Рапрамкамиюшевикт
■ DIRETTORE DI SEZIONE DEPOSITATA (Carlo Navecent IN CANCELLERIA
19 OTT 1988
IL CANCELLIERE