Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1988, n. 10234
CASS
Sentenza 11 gennaio 1988

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Per i soggetti di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni il giudice penale è tenuto ad accertare, di volta in volta con riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere, che per tali soggetti si identifica con il concetto di maturità, ossia con lo sviluppo intellettivo e la forza di carattere, la capacità di intendere certi valori etici, l'attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito, nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro. A tal fine non può prescindersi da speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del soggetto sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, anche se non è sempre necessaria una specifica indagine tecnica, dato che bene il giudice può supplirvi con la diretta osservazione della personalità del minore e con lo studio del suo comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto, tenuto anche conto della natura dello stesso fatto-reato e della gestione della difesa attuata personalmente dal minore nel corso del processo. ( Conf mass n 168796; ( Conf mass n 168035).*

Per la configurabilità della circostanza attenuante comune di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62, n. 3, cod. pen. sono richiesti - oltre che si tratti di riunioni o assembramenti non vietati dalla legge o dall'autorità e che il colpevole non sia delinquente per tendenza - i seguenti requisiti: l'esistenza di un tumulto, ossia di una manifestazione improvvisa, disordinata, violenta e rumorosa, uno stretto nesso di causalità tra l'Azione criminosa e la suggestione della folla, nel senso che la prima sia l'effetto della seconda e che non avrebbe avuto luogo al di fuori della sfera di influenza della suggestione. Ne discende che la circostanza attenuante in esame non può essere applicata nel caso di una manifestazione preordinata almeno nella fase iniziale, quindi non sorta improvvisamente per moto spontaneo, ed a maggior ragione qualora il colpevole abbia in precedenza predisposto l'Azione criminosa da compiersi in occasione, e non a causa, della prevista manifestazione, per giunta facendo parte del gruppo di persone costituitosi proprio per spingere ad atteggiamenti violenti di intolleranza. (fattispecie della preordinazione del lancio di razzi in occasione una partita di calcio da parte di sostenitori di una delle due squadre in competizione con conseguente ferimento e morte di uno spettatore appartenente all'opposto schieramento di tifosi, fatto per il quale è stata ritenuta l'insussistenza dei requisiti per la configurabilità dell'attenuante della suggestione della folla in tumulto).*

Commentario1

  • 1Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistono
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021

    Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1988, n. 10234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10234
Data del deposito : 11 gennaio 1988

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