Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ME FEL PO LO IT LIA0 1 1 LA CORTE 4 7 DTCASSAZION Oggetto 355E550 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente Dott. Mario R.G.N. 15639/98 Cron. 2568 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Rep. 410ило.... Consigliere Dott. OSrio DE JULIO Consigliere Ud. 29/09/00 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE -Rel. Consigliere SCHERILLO Dott. Giovanna - Richiesta copia_studio OLE 24 ORE dal sig..daL5ig. IL S ha pronunciato la seguente per diritti L3000 # 2.9 GEN. 2001 SE NTEN Z A IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: LIRE 1500 FREGNO ALESSANDRO, DE CRESCENZO ELENA, elettivamente CANCELLE ex eye domiciliati Vin ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi 0249627 dall'avvocato MAURICI FRANCESCO, giusta delega in 0249628 atti;
ricorrenti
contro
BA RO, AC DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato LORENZANI MARCELLO, che li difende2000 1537 unitamente all'avvocato BACCHETTA PASQUALE, giusta -1- delega in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
LI NN, LI RL, BR AR ROSINA;
- intimati -
la sentenza n. 203/97 del Tribunale di avversO VOGHERA, depositata il 03/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato LORENZANI Marcello, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 18/8/89 al Pretore di e Voghera Alessandro FR ed EN De SC, deducendo di essere proprietari di un immobile con annesso cortile sito in Varzi, località Fraccioni, contraddistinto con i mappali 74, 79/1 e 79/2, lamentarono di essere stati spogliati del possesso del cortile ad opera di IN CC e di OS BA, proprietari confinanti, i quali vi avevano eseguito uno scavo per interrarvi una condotta fognaria. Chiesero, pertanto, la reintegrazione nel possesso ordinando ai convenuti di interrompere lo 4 scavo e demolire quanto già eseguito. alla domanda,I convenuti si opposero sostenendo di avere titolo per effettuare lo scavo in forza di una servitù costituita da OV FI, CA FI e MA SI UG, proprietari del cortile, con atto notarile dell'11/11/88. Nel giudizio intervennero volontariamente predetti OV e CA FI e la UG, i quali si associarono alla richiesta di rigetto del ricorso sostenenendo che gli attori non avevano il possesso del cortile, ma lo utilizzavano soltanto per loro tolleranza. All'esito dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza 1/3/91, rigettò il ricorso possessorio. La decisione fu confermata dal Tribunale di Voghera, che, con sentenza 3/6/97, rigettò l'appello proposto dai soccombenti. la De Contro la sentenza il FR che cassazione SC hanno proposto ricorso per D formulando due motivi di censura. Hanno resistito soltanto l'CC e la BA con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge (artt. 1149, 1147 e 1168 cod. civ.) per avere la sentenza accertato i presupposti dell'azione possessoria con riferimento non all'epoca del deposito del ricorso (18/8/89), ma alla data di sospensione dei lavori di scavo (19/8/89), avvenuta, peraltro, per causa di forza maggiore;
per avere, inoltre, la sentenza escluso l'animus spoliandi in base all'atto 11/11/88, che era, invece, inidoneo a trasferire il possesso perchè trascritto soltanto dopo la compravendita 17/2/80 dei ricorrenti e, pertanto, nella sicura conoscenza da parte di CC IN ed BA OS della circostanza che, con il rogito del 1980, OL OV e RT ON avevano trasferito ai ricorrenti il possesso esclusivo delle particelle 79 e 74 con annesso cortile. La censura va disattesa. Dopo avere Osservato che i lavori di scavo, iniziati dai convenuti il 17/8/89 in forza di concessione edilizia, erano stati sospesi dopo appena due giorni dopo con provvedimento del Sindaco per l'esistenza, a valle del pozzo filtrante, di una sorgente d'acqua e non più proseguiti, e che la condotta era poi stata realizzata altrove a seguito di nuova autorizzazione amministrativa, la sentenza ha altresì osservato che i convenuti, prima di iniziare la costruzione della costruzione della fognatura, avevano chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dai coniugi CC-BA, che sia in base alla certificazione catastale che in base ai titoli indicati nell'atto costitutivo della servitù, risultavano i proprietari del cortile. Sulla base di tali elementi la sentenza ha escluso CC-BA"in ogni caso nei coniugi l'animus spoliandi, avendo essi nell'iniziare i lavori, peraltro subito sospesi, ritenuto di operare in modo conforme ad un proprio diritto”. - a configurare il La sussistenza dello spoglio quale è necessario non soltanto l'attività materiale dello spossessamento, ma anche la convinzione nell'agente di privare il possessore del potere di fatto esercitato sulla cosa - risulta, pertanto, esclusa dal giudice di merito sulla base di una valutazione complessiva di tutte le risultanze त processuali, che lo ha indotto a ritenere fondata l'eccezione feci sed iure feci sollevata dai convenuti. Il Tribunale, infatti, pur tenendo conto che 10 scavo era iniziato prima del ricorso possessorio, ha considerato anche tutte le altre circostanze emerse in corso di causa e, sulla base èdi una valutazione complessiva delle stesse, pervenuto alla conclusione che i convenuti, quando avevano iniziato lo scavo, non ritenevano di violare l'altrui possesso. Nell'ambito della suddetta valutazione l'atto del 1988 non è stato ritenuto prevalente su quello del 1980, anteriormente come uno degli trascritto, ma soltanto considerato elementi di fatto concorrenti a determinare il convincimento del giudicante in ordine alla mancanza dell' animus possidendi. II Col secondo motivo si denunciano e 113violazione di legge (artt.105. 112 cod.proc.civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto ammissibile l'intervento in causa dei terzi FI e UG, senza tenere conto che l'intervento non era rivolto a rivendicare il possesso esclusivo del cortile, ma ad evitare agli interventori eventuali azioni di garanzia dei convenuti nei loro confronti. Anche tale censura va disattesa. La sentenza ha correttamente ritenuto l'intervento in causa dei terziammissibile osservando che costoro avevano dedotto in giudizio di essere possessori esclusivi del cortile, e cioè una posizione uguale e contraria a quella dedotta dagli attori, che giustificava il loro intervento adesivo nel giudizio possessorio. Consegue il rigetto del ricorso. Si ritiene opportuna la compensazione delle spese. La Corte rigetta il Roma, 29 settembre L'estensore Porankill
P.Q.M.
ricorso. Compensa le spese. 2000 Il presidente. Hadan ANCELLIERE C1 hoooo Valexia Neri 290000 CITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2001 CELLIERE C1 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data..6 NOV 200 4 al ... 290.000 ... versate £. DUECENTONOVANTAMILA (lire p. If Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Arti GU (Dr. M. RACCIOHINI)