Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice monocratico del tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio sotto il profilo della erronea indicazione del giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo, rispetto a quello indicato nel decreto, e rimette gli atti al P.M., in quanto determina un'indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore. (La Corte ha osservato che la nullità del decreto di citazione a giudizio si verifica quando l'atto non reca l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione per il giudizio, nonché del giudice competente, in quanto indicazioni indispensabili per consentire all'imputato l'esercizio del diritto ad intervenire nel processo, senza che sia necessaria la specifica indicazione della persona fisica del giudice designato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2004, n. 41178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41178 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1244
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 032839/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) OR LO N. IL 20/01/1941;
avverso ORDINANZA del 18/03/2003 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. L. D'Ambrosio, il quale ha chiesto senza rinvio l'ordinanza impugnata.
OSSERVA
All'udienza dibattimentale del 18/03/2003 il giudice monocratico del Tribunale di Firenze dichiarava, nell'ambito del procedimento penale a carico di ST MA, la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponeva la trasmissione degli atti al P.M., avendo rilevato che il decreto di citazione indicava la designazione di un diverso giudice-persona fisica. Avverso tale provvedimento il P.M. presso quel Tribunale proponeva ricorso per Cassazione, deducendone l'abnormità sul rilievo che esso determinerebbe una indebita regressione alla fase delle indagini preliminari del procedimento, avendo il decidente trascurato di considerare che la designazione del giudice-persona fisica era stata nelle more modificata autonomamente dal Presidente del Tribunale e che tale evenienza non poteva ripercuotersi sul decreto di citazione, quest'ultimo essendo stato ritualmente notificato a cura del P.M. secondo le complete indicazioni originarie. Il ricorso è fondato.
La nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 552, comma 2, in relazione all'art. 552, comma 1, lett. d), c.p.p., si verifica quando l'atto non reca l'indicazione del giudice competente per il giudizio, oltre che del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, cioè delle indicazioni indispensabili per consentire all'imputato l'esercizio del diritto ad intervire in giudizio.
Non determina, invece, nullità del decreto di citazione la mancata indicazione del giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo sulla base dei criteri cui il Presidente del Tribunale si attiene nella formazione dei ruoli di udienza, atteso che la legge non prescrive anche tale specifica indicazione e che l'eventuale mancanza non determina incertezza assoluta sul luogo di comparizione e sull'autorità giudiziaria davanti alla quale l'imputato è chiamato a comparire.
Va, pertanto, ritenuta l'abnormità dell'ordinanza del giudice che, riscontrato un vizio del decreto di citazione limitatamente alla sua designazione come persona fisica, anzicché sospendere il dibattimento e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per la diversa designazione del giudice e notificazione del rinnovato decreto di citazione alle parti, disponga la restituzione degli atti al P.M., così determinando l'indebita regressione del procedimento alla fase anteriore. In siffatta ipotesi, in cui regolarmente e validamente siano stati compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, inerente alla fase giudiziale del processo, insorge la necessità di ricitare l'imputato ai soli fini della permanenza della validità dell'ulteriore prosecuzione del giudizio e, quindi, trova legittima applicazione l'istituto della rinnovazione della citazione a giudizio di cui all'art. 143 disp. att. c.p.p.. In base a tale istituto a quella rinnovazione o alla relativa notificazione deve provvedere il giudice, tutte le volte che sia necessario, come nel caso di specie, far proseguire il giudizio validamente instaurato.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Firenze per il di più a praticarsi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004