Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
E N C.C 1917 O 0 38 7 6 / 03 I l Z i A u R q T n S i I G u E I REPUBBLICA ITA①AN q 5 R 3 1 1 A . t D OPOL ITA NO a E 8 T s N 5 RIMA DITASSAZIONE LA CORT 1 E u S 6 E 2 . a SEZIONE QUINTA CIVILE 6 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidence Tributi zone Dott. Massimo ODDO Consigliere terremotate Dott. Eugerio AMARI Consigliere R.G.N.19816/00 Dot . Aldo CECCHERINI Consigliere Cron. 8914 Consigliere DOLL. Francesco Ant. GENOVESE ha pronunciato la seguente: Rep+ SENTENZA Ud. 02/07/02 Sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in h persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
AN ANTONIO intimato . N Commissione Tributariaavverso la sentenza della Regionale di CAMPOBASSO n. 319 del 12 OTTOBRE 1999.9 dep Jaita la rolazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Relatore Cons. Francesco 1 NI GENOVESE;
Udito l'avv. Melillo per l'Avv. Gen. dello Stato, che si è rimesso alla Corte;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo AN NI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione c falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46; 2 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti dello -I imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR -- in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 deve essere considerato quale nonna introduttiva di - un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2002 L'Estensore Dr. Francesco NI GENOVESE ⚫ Il Presidente Alvarell Dr. Francesco CRISTARELLA ORESTAL Wy DEPOSITATO IN CANCELLERIA My com 17 MAR 2003 IL CANCELLIERE C AL CA IL CANCELLIERE C Oggi MA CA Pols