Sentenza 20 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8409 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA N 840 9840 9 0 1 REPUBBLICA ITALIANA NO LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 9967/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. 19262 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 11/04/01 --- - Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZ A sul ricorso proposto da: TE LO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIGLIO ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ITALIA SPA, in persona del legale TELECOM rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
1773 -1- avversO la sentenza n. 273/98 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 18/05/98; 440/96 Rg. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GIGLIO;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 24 maggio 1990, il sig. GE ZA ricorreva al RE-giudice del lavoro di Avellino nei confronti della s.p.a. SIP, dalla quale dipendeva come tecnico addetto alla motorizzazione (livello VI°) sino al 1° marzo 1988, quindi trasferito al reparto commerciale e, successivamente, al settore am- ministrazione del personale, chiedendo l'annullamento del provvedimento del 1° marzo 1988, di assegnazione alle nuove mansioni, e la propria reintegrazione nella posizione di preposto alla motorizzazione, con qualifica di capo ufficio;
chiedeva, altresì, l'inquadramento nel VII° livello del c.c.n.l. del 1985, con decorrenza dal 1° giugno 1988, e nel IV° livello del c.c.n.l. del 1988, dal 1° gennaio 1989, con condanna di controparte alle differenze retributive. Con sentenza 19 febbraio /1° luglio 1992, il RE dichiarava l'illegittimità del provvedimento 1° marzo 1988, di assegnazione al settore Ammi- nistrazione del personale, ma escludeva che da ciò derivasse ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori il diritto alla reintegrazione, anziché la sola tutela ri- sarcitoria;
escludeva, altresì, che al lavoratore spettasse il VII° livello (capo re- parto) del c.c.n.l. del 1985, a decorrere dal 25 maggio 1988, allorché l'agenzia di Avellino superò le 80.000 utenze;
del pari negava il diritto del ZA al IV° li- vello (capo-ufficio) a decorrere dal 1° gennaio 1989 (entrata in vigore del c.c.n.l. del 1988). Riteneva il RE che, trattandosi di organizzazione aziendale attuata dopo il trasferimento del lavoratore, del quale non poteva ordinarsi la reintegra- zione, lo stesso non aveva mai svolto quelle mansioni che, sole, avrebbero giusti- 996799.doc 3 ficato il superiore inquadramento. Le spese erano poste a carico della SIP per la metà e compensate per il residuo. Proponevano appello, in via principale, il ZA e, in via incidentale, la SIP e il Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 9/26 novembre 1993 rigettava l'impugnazione del lavoratore e ribadiva che al mede- simo, illegittimamente assegnato ad altre mansioni, non spettava la reintegrazione, disposta con norma eccezionale solo per il caso di licenziamento, mentre il risar- cimento del danno non era stato richiesto;
quanto alla rivendicazione del VII° li- vello, essa era infondata giacché (per quanto interessa in questa fase) il supera- mento nell'Agenzia di Avellino della soglia degli 80.000 abbonati nel febbraio 1988 non era sufficiente per l'attribuzione del superiore inquadramento, anche in relazione alle negligenze addebitate e dichiarava inammissibile l'appello inci- - dentale in punto di risarcimento non essendovi stata soccombenza della SIP sul punto. Il ricorso del ZA avverso questa sentenza veniva accolto per quanto di ragione dalla Corte di cassazione che, con sentenza in data 10 luglio 1996, n.6283, annullava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per le spese, al Tribu- nale di Benevento. Il giudice di legittimità (per quanto ora interessa) ha rilevato l'errore di motivazione nel quale era incorso il giudice di appello, anzitutto nell'avere attri- buito rilevanza al mancato espletamento del servizio automobilistico conse- - guente al provvedimento datoriale dichiarato nullo dal RE con sentenza pas- sata in giudicato -, sicché il ZA era rimasto de iure nelle precedenti mansioni in quel settore, a nulla rilevando quelle di fatto illegittimamente svolte, valorizza- te, invece, a suo danno, dal Tribunale. Si imponeva dunque al giudice di rinvio di 996799.doc 4 accertare se le mansioni del ZA corrispondessero alla declaratoria contrat- tuale da lui indicata e se, in caso positivo, dopo il superamento da parte dell'agenzia di Avellino della soglia degli 80.000 abbonati, prevista dal contratto collettivo, il ZA fosse rimasto de iure nelle precedenti mansioni per il periodo richiesto dall'art.2103 c.civ.. Il Tribunale-Sezione lavoro di Benevento, avanti al quale la causa era stata riassunta dal lavoratore nei confronti della Telecom Italia s.p.a. (già Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni – SIP – p.az.), con sentenza in data 1° aprile 18 maggio 1988 rigettava l'appello del lavoratore e confermava la sentenza del RE anche in punto di spese che, per le fasi successive, venivano invece interamente compensate. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il ZA con unico motivo e memoria illustrativa. Resiste la Telecom Italia s.p.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. L'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per violazione del principio di diritto enunciato da questa Suprema Corte nella sentenza n.6283 del 23.2 /10.7.1996. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in re- lazione ai Contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore Telefonici (Sip) del 18 gennaio 1985 e del 10 dicembre 1988. Omessa, insufficiente, contraddittoria 1 motivazione circa un punto decisivo della controversia. Art. 360, nn. 3 e 5. Vin c.p.c.. 996799.doc 5 Lamenta il ricorrente che il Tribunale, malgrado la prosecuzione de iure delle mansioni di fatto svolte sino al 1° gennaio 1988, non abbia riconosciuto il proprio diritto al superiore inquadramento a causa di una erronea lettura della normativa contrattuale e delle risultanze della prova testimoniale. L'art. 12 del c.c.n.l. del 1985 prevede che nelle Agenzie con oltre 80.000 abbonati il preposto al settore motorizzazione che, oltre a svolgere i compiti pro- pri dell'addetto tecnico, è responsabile dell'intera attività di Agenzia, sarà asse- gnato al livello VII, nella posizione di lavoro di Capo reparto. Erroneamente il giudice di rinvio avrebbe ritenuto che la responsabilità dell'intera agenzia non dovesse ritenersi limitata al settore della motorizzazione e dovesse estendersi anche al settore amministrativo e, addirittura, dovesse com- portare mansioni di carattere dirigenziale, estese pure agli gli aspetti contabili e amministrativi, al di fuori di ogni controllo a livello anche di direzione regionale. Per contro, il tenore della norma avrebbe dovuto indurre a ritenere che, nel momento in cui l'Agenzia avesse superato le 80.000 utenze, il preposto al settore motorizzazione con mansioni di carattere tecnico e responsabile, su tale piano dell'intera attività dell'Agenzia, limitatamente al settore motorizzazione, avrebbe avuto diritto al VII° livello, pur dipendendo gerarchicamente dal responsabile del -e dal capo settore motorizzazione a livello regionale - per gli aspetti tecnici dell'ufficio del personale per i permessi, piano ferie, malattia, ecc.. Una tale ricostruzione del contenuto della norma collettiva avrebbe trovato rispondenza nelle deposizioni dei testi CA (relativa alla struttura della SIP per il personale, comportante la presenza in tutte le agenzie di un addetto tecnico e di uno amministrativo, entrambi facenti capo al responsabile del personale, ufficio sovraordinato anche al settore motorizzazione) per cui la disposizione dell'art. 12 996799.doc 6 c.c.n.l. del 1985 citato, se interpretato nel senso accolto dal Tribunale di Bene- vento, non avrebbe potuto avere attuazione concreta, sicché il contratto così inter- pretato non solo non avrebbe avuto senso, ma neppure un effetto concreto. Vi era stata, dunque, da parte del giudice del rinvio, violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1362, 1367 e 1369 c.civ. nell'interpretazione del citato con- tratto collettivo, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione;
si sarebbe do- vuto considerare da quel giudice anche il comportamento successivo delle parti con particolare riferimento al trattamento riservato dalla SIP al dipendente OS subentrato al ZA dopo l'illegittimo provvedimento di demansionamento adottato poco prima (e col palese intento di favorire l'altro lavoratore) nei con- fronti del secondo: il OS conseguì il VII° livello col superamento da parte dell'Agenzia delle 80.000 utenze (come riferito dal procuratore speciale della SIP in sede di libero interrogatorio). Contrariamente all'assunto del Tribunale, circa la radicale ristrutturazione aziendale, intervenuta dopo l'assegnazione ad altre mansioni del ZA, assetto nel quale si sarebbe sviluppata la progressione nei livelli del OS, i testi Ventri- glia e CA avevano riferito di una struttura dell'ufficio e dei rapporti tra i di- pendenti all'interno di esso, sostanzialmente invariata anche dopo l'avvento del OS. Già il RE aveva affermato che il ZA era in concreto l'unico e vero responsabile della motorizzazione, con ampia autonomia, anche per l'assenza di un superiore gerarchico in zona avente specifica competenza nella materia, con compiti di particolare rilievo (stipula di convenzioni, controllo di preventivi e fatture, controllo dei collaudi e verifiche sugli interventi, oltre all'analisi delle in- formazioni gestionali ai fini del corretto esercizio dei veicoli: il tutto avrebbe tro- 996799.doc 7 vato conferma secondo il RE non solo nella deposizione della teste NT, ma anche in una nota di contestazione di addebiti in data 31 agosto 1987 dell'Azienda; era altresì confermato dalle deposizioni dei testi PP, DE AL e RI. Il giudice di rinvio aveva poi errato nel ritenere che il IV° livello fosse stato attribuito al OS nell'ambito di una diversa organizzazione aziendale, inesi- stente al momento in cui il ZA venne privato della proprie mansioni, della quale costui non avrebbe potuto, per tale ragione, giovarsi. In realtà, per quanto detto, l'organizzazione era rimasta invariata, salva la diversità del criterio di for- mazione della scala dei livelli, nuovamente ordinati con vertice al primo livello anziché al decimo (cosicché il OS venne inquadrato nel IV° livello come capo ufficio non per effetto di promozione, ma per il diverso criterio di classificazione del personale). Il che era ammesso esplicitamente anche nella memoria di costituzione nel giudizio di rinvio della Telecom;
risultava dalla lettura sistematica delle clausole del c.c.n.l. del 1988 e dall'indagine sulla comune intenzione delle parti resa palese anche dal loro comportamento successivo. In particolare, l'art. 12 del c.c.n.l. del 10 dicembre 1988, disponeva, in modo analogo alla corrispondente previsione del precedente c.c.n.l. del 1985, che nelle Agenzie con oltre 80.000 abbonati i lavoratori che oltre a svolgere i compiti propri dell'assistente tecnico gestionale, sono preposti a ciascuna delle attività di Gestione immobili e dotazioni e Motorizzazione saranno assegnati al livello IV° nella posizione di lavoro di Capo Ufficio. Ne conseguiva che al ZA, per effetto della prosecuzione de iure delle mansioni precedenti, sarebbe spettato anche l'inquadramento nel IV° livello del 996799.doc 8 c.c.n.l. del 1988, con decorrenza dal 10 dicembre 1988 o, quanto meno, il VII° li- vello dell'inquadramento secondo il c.c.n.l. del 1985, con decorrenza 1° giugno 1988. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono. Il giudice di rinvio ha ritenuto che il c.c.n.l. 18 gennaio 1985 preveda che il VII° livello spetti al lavoratore preposto all'attività motorizzazione, in agenzie con oltre 80.000 abbonati, se, oltre a svolgere i compiti di addetto tecnico, sia re- sponsabile dell'intera attività dell'agenzia. La seconda condizione, alla luce delle risultanze acquisite dal RE, sa- rebbe stata mancante, in quanto il ramo amministrativo dell'Agenzia era curato da certa NT RI GR, mentre il ZA era addetto al ramo tecnico del settore motorizzazione;
entrambi i lavoratori rispondevano al responsabile del per- sonale che si avvaleva della loro collaborazione, anche per la elaborazione del budget, e concedeva loro i permessi, sicché tra i due non vi era alcun rapporto ge- rarchico. Da tale ricostruzione, il Tribunale di Benevento ha tratto l'ulteriore conse- guenza che al ZA non sarebbe spettato neppure il livello IV, di cui al succes- sivo c.c.n.l. del 10 dicembre 1988, essendo continuata a difettare nelle mansioni svolte prima dell'illegittimo trasferimento la responsabilità dell'Agenzia. Ha ulteriormente considerato il giudice di rinvio che era irrilevante che quell'inquadramento fosse stato attribuito al dipendente succeduto al ZA nella funzione, ma nell'ambito di una diversa organizzazione aziendale, inesi- stente allorché il ZA operava nel settore e rispetto alla quale costui non può vantare diritti neppure in forza della prosecuzione de iure delle mansioni anteriori al 1° marzo 1988; infatti non si può in alcun modo derivare da tale prosecuzione 996799.doc 9 una presunzione di loro futura variazione. Il ricorrente ha diritto all'inquadramento corrispondente alle mansioni svolte, non anche a quello relati- vo alla evoluzione (quindi: al mutamento) che tali mansioni hanno avuto allorché sono state di fatto espletate da altro soggetto. Ha concluso il Tribunale di Bene- vento che l'insussistenza del diritto al superiore inquadramento doveva essere ri- affermata non a causa della mancata continuazione di fatto della prestazione nelle mansioni, ma in quanto le mansioni comunque proseguite de iure non erano tali da far conseguire quel diritto. Tanto premesso, ritiene, anzitutto, la Corte che non possano essere accolte le censure attinenti alla (pretesa) errata valutazione da parte del Tribunale di Be- nevento dell'art. 12 del contratto collettivo del 1985, del quale ha, invece, corret- tamente considerato il non equivoco tenore testuale, secondo il quale era richiesta, per l'inquadramento del personale nel settimo livello, come capo reparto, la re- sponsabilità dell'intera attività di agenzia e non di un singolo settore. Responsabi- lità che lo stesso Tribunale ha escluso sussistesse alla luce delle deposizioni testi- moniali assunte, nella cui valutazione non si riscontrano vizi di motivazione. In particolare, non appare illogico il ragionamento del Tribunale secondo cui la pre- senza in agenzia di altra dipendente, addetta al settore amministrativo, escludeva che il lavoratore fosse responsabile dell'intera agenzia. Né può rimproverarsi allo stesso giudice di essersi posto il problema se, in ipotesi, la stessa attività ammini- strativa fosse riconducibile al ZA per un vincolo di natura gerarchica che lo avesse posto, sempre in via del tutto ipotetica, in posizione di supremazia nei ri- guardi dell'addetta all'amministrazione, perché in tal caso avrebbe ragionevol- mente potuto affermarsi egualmente la responsabilità in capo al ricorrente dell'intera attività di agenzia. E' evidente, infatti, sotto il profilo logico, che 996799.doc 10 l'essere preposto al settore motorizzazione, l'essere cioè adibiti a compiti propri dell'addetto tecnico non avrebbe comportato di per sé la preposizione ad altri settori e, quindi, all'intera attività di agenzia, se non in assenza di altri addetti o nella ricorrenza di quelle particolari ipotesi di preposizione gerarchica in ordine alle quali il Tribunale di Benevento ha ritenuto di estendere la propria indagine, giungendo, peraltro, ad escluderne la ricorrenza in concreto. Né può dirsi che la norma contrattuale in esame, così interpretata, sarebbe stata insuscettibile di concreta applicazione, tenuto conto dell'assetto organizzati- vo generalmente adottato dalla datrice di lavoro, in quanto tale assetto rientrava nell'esercizio contingente dei poteri organizzativi dell'imprenditore il quale, nel determinare la struttura delle agenzie, ben può tenere conto di tutti quegli elementi contingenti che meglio rispondano ad esigenze di razionalità e di funzionalità, an- che con sacrificio eventuale delle aspettative di progressione in carriera dei lavo- ratori. Per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, ai fini della determina- zione del corretto inquadramento del lavoratore, non possono operarsi raffronti con altri dipendenti, operanti in contesti diversi o, nello stesso contesto, in mo- menti diversi, ai quali il datore di lavoro abbia riconosciuto qualifica superiore (Cass. 23 febbraio 1996, n.1433; 24 ottobre 1995, n.11051; 29 marzo 1994, n.3027; 17 febbraio 1994, n.1530), perché non sussiste in ambito di rapporto di lavoro privato un principio generale comportante obbligo di parità di trattamento (S.U. 29 maggio 1963, n.6030). Tanto meno, il trattamento riservato dal datore di lavoro ad altro dipen- dente può venire in rilievo, come comportamento complessivo delle parti poste- riore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.civ., 996799.doc 11 ai fini della interpretazione della pattuizione collettiva, come tale intervenuta tra altri soggetti (organizzazioni sindacali). Per contro, la Corte ritiene viziata - e, in tali limiti, il ricorso merita acco- -glimento la motivazione del Tribunale di Benevento laddove, dopo avere ricor- dato le ragioni per le quali non avrebbe potuto essere riconosciuto il VII° livello previsto dal contratto collettivo 18 gennaio 1985, per la mancanza, in capo al Po- tenza, della responsabilità dell'intera attività di agenzia, con un evidente salto lo- gico, ha, poi, affermato che conseguentemente, non poteva essere riconosciuto al lavoratore in base alla prosecuzione de iure delle mansioni svolte prima del 1° marzo 1988 – neppure il livello IV di cui al successivo contratto collettivo del 10 dicembre 1988, continuando a difettare la responsabilità dell'agenzia. Peraltro, dalla lettura dell'art. 12 del nuovo contratto collettivo, riportato nel ricorso senza contestazioni di controparte in ordine all'esattezza della trascri- zione testuale, si rileva una diversa formulazione della declaratoria di detto livello (IV) rispetto a quella del livello (VII), che il lavoratore rivendica, assumendolo corrispondente, del precedente contratto collettivo. Nella nuova formulazione, l'art. 12 prevede che "nelle agenzie con oltre 80.000 abbonati i lavoratori che oltre a svolgere i compiti dell'assistente tecnico gestionale, sono preposti a ciascuna delle attività di Gestione immobili e dotazio- ni e Motorizzazione saranno assegnati al livello 4>> nella posizione di lavoro di Capo Ufficio>>. E' evidente, anzitutto, che nella norma in esame (al di là del dedotto, mero capovolgimento della scala dei livelli operato dal nuovo contratto collettivo) non v'è riferimento (quanto meno) testuale alla responsabilità dell'intera attività di agenzia, contenuto nella formulazione dell'art. 12 del precedente contratto colletti- 996799.doc 12 vo, ed è mancato, d'altra parte, ad opera del Tribunale di Benevento, il raffronto delle mansioni che de iure il lavoratore avrebbe continuato a svolgere, se non fos- se intervenuto il suo trasferimento, (anche) con quelle più specificamente menzio- nate nella nuova declaratoria contrattuale (per la durata prevista dall'art. 2103 c.civ.), la cui interpretazione è devoluta al giudice di merito. Le considerazioni svolte inducono, conclusivamente, ad accogliere il ricor- so per quanto di ragione;
la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale gra- do, indicato in dispositivo, il quale deciderà tenendo conto dei rilievi che precedo- no;
allo stesso giudice è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impu- gnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, addì 11 aprile 2001. IL PRESIDENTE Reparis be Mum's IL CONSIGLIERE ESTENSORE. I D Sille , A S 0 O S 1 L 3 A L . T 3 T O , 5 IL CANCELLIERE B R A I . A S Depositato in Cancelleria ' E D N L P L S A E GIU. 2001 3 I T D S -7 N I O G 6 S P - O oggi, N 1 M E I A 1 IL CANCELLIEREE S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N T L S E I I S R G I E A E D L R L O E D 13 996799.doc