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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32420 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MU SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi gli avv.ti Domenico Michele Villella e ON Larussa del foro di Lamezia Terme, per MU CE, il primo dei quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
il secondo si è associato alle richieste del co-difensore. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32420 Anno 2023 Presidente: CIAMPI SC MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MU CE, avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, siccome ritenuto gravemente indiziato della partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1) e di concorso in detenzione continuata di sostanza stupefacente di tipo non specificato ceduta a IC TO RE e DE VI IN che la ricevevano per destinarla a loro volta allo spaccio (capo 150). Il procedimento riguarda una indagine nella quale sono confluite numerose fonti di prova (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri e attività di OCP approntate dagli investigatori), dalle quali il giudice della cautela ha tratto la sussistenza di un quadro gravemente indiziante l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016 che ha come base logistica l'abitazione della famiglia GA (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori) e che può contare su stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lametia Terme che fuori dal territorio lametino, segnatamente sfruttando il legame di parentela acquisita con i LUPPARELLI di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga, avente come programma quello della commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia GA, ovvero destinata a gruppi organizzati a loro volta dediti a tale illecito traffico. Dal compendio probatorio, secondo il Tribunale, é emerso, intanto, il coinvolgimento dell'indagato nei fatti di cui al capo 150) della incolpazione provvisoria: dalle intercettazioni sull'utenza di IC TO RE si apprendeva che costui, adiuvato in alcune occasioni dalla compagna DE VI IN, aveva acquistato droga dai GA attraverso i gemelli MU, RE e CE (i relativi elementi sono elencati alle pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata, ove si dà atto del contenuto dei dialoghi ritenuti incriminanti e dell'esistenza, da essi ricavata, di rapporti di dare e avere dei quali si interessavano lo stesso GA ON e il MU, cui era stato proposto dalla compagna del debitore IC di andare a discutere la questione a casa loro). Il Tribunale ha superato le censure difensive, rilevando che le stesse muovevano da una lettura parcellizzata degli elementi, senza fornire una prospettazione ragionevolmente credibile dei fatti: la tesi del credito vantato da TO nei confronti del IC non emergeva dagli indizi e il riferimento alla moto, il cui passaggio di proprietà non era emerso in atti, era ragionevolmente imputabile all'utilizzo di un linguaggio criptico;
in ogni caso, anche ove esistente, questo debito si sarebbe aggiunto a quello avente certamente ad oggetto forniture di stupefacente, alla luce delle risultanze intercettative, dalle quali era 2 emerso che l'indebitamento del IC era da spiegarsi anche con il fatto che costui accettava pagamenti posticipati della droga venduta. Quanto, poi, agli elementi costitutivi del sodalizio, il Tribunale ha ritenuto sussistente il tacito accordo tra i sodali facenti capo a GA ON, inteso a realizzare una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti;
una organizzazione stabile che poteva contare sul contributo di ciascuno e sulla ripartizione dei rispettivi compiti, con suddivisione di essi anche in relazione alle sostanze trattate, tutti riconducibili alla figura apicale di GA IO, il quale impartiva le direttive ai figli ON e LO. Il gruppo disponeva di una cassa comune, per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano gli introiti dell'attività di spaccio. Su ruolo dell'indagato, poi, il Tribunale ha valorizzato le modalità attuative dei reati di cui al capo 150), traendone conferma dell'inquadramento della vicenda nella più ampia cornice associativa, essendosi egli interfacciato principalmente con i fratelli GA, la vicinanza con costoro essendo stata confermata anche dai fratelli MU che avevano dichiarato di esser stati assunti nel caseificio dei GA. Le indagini, che costituivano approfondimento di quanto già emerso in altro procedimento penale, si erano arricchite dell'apporto dichiarativo di alcuni abituali assuntori di stupefacente, i quali avevano spiegato le modalità per contattare gli spacciatori, anche quanto al linguaggio convenzionale da utilizzare. L'attività di spaccio era stata condotta unitamente dai gemelli MU, stazionando essi presso il bar Millenium, ma l'indagato l'aveva poi proseguita da solo dopo l'arresto del germano, mantenendo i contatti con i vertici che informava dei controlli delle forze dell'ordine nei confronti di altri sodali, agendo anche da "paciere" in un dissidio sorto tra GA ON e TO ER. La sua vicinanza a GA ON era rimasta ad onta del fatto che alcuni sodali, tra i quali il fratello di costui, GA LO, si fossero lamentati del modo in cui i gemelli MU gestivano l'attività di spaccio. Il ricorso a conversazioni rapidissime con indicazione del luogo di incontro o di riferimenti comprensibili solo per gli interlocutori è stato considerato indicativo della illiceità degli affari condotti, ma anche dell'esistenza di rapporti collaudati che consentivano di ricorrere a modalità atte a eludere i controlli delle forze dell'ordine. In definitiva, le fitte conversazioni intercorse tra l'indagato e il GA a partire dal 2016, la costante presenza al suo fianco presso il bar Millenium al fine di spacciare, il rapporto fiduciario con costui, non smentito dal diverso atteggiamento del fratello del capo, GA LO, che ne aveva preso il posto durante la detenzione del primo, la collaborazione con il fratello MU RE e la continuazione dell'attività anche dopo l'arresto di costui sono stati considerati nel loro complesso gravi indizi di una condotta di partecipazione al sodalizio di cui al capo 1). Infine, il Tribunale, pur richiamando la doppia presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla idoneità della sola misura infra muraria a contenerle, ha ritenuto esistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, ricavandolo dalle modalità e circostanze del fatto (in relazione alle quali ha valorizzato la pluralità dei contatti, la gravità delle condotte, il significativo arco temporale, la vicinanza 3 ai GA e, soprattutto, a GA ON), ritenendo attuale e concreto il pericolo che l'indagato, ove non ristretto con l'estremo presidio del carcere, possa ristabilire i contatti con l'ambiente criminale di appartenenza e la rete di fornitori-acquirenti che ne alimenta i traffici, l'inadeguatezza della misura domiciliare derivando anche dalla conformazione delle condotte, rispetto alle quali gli arresti domiciliari, anche ove elettronicamente presidiati, non sarebbero in grado di impedire al soggetto la reiterazione di analoghi comportamenti, anche attraverso forme di gestione indiretta e/o a distanza, ritenuta la proporzionalità della misura anche rispetto alla pena irrogabile. 3. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi, con i quali ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, anche sotto il profilo della scelta della misura. Quanto alla prima, il deducente ne contesta la valutazione operata dal Tribunale, rilevando l'eccentricità, rispetto ai fatti contestati all'indagato, della ricostruzione operata in premessa dai giudici territoriali, con richiamo a fonti di prova non pertinenti, quanto alla specifica posizione. Si contesta l'interpretazione letterale delle trascrizioni del compendio intercettativo, quanto al capo 150), negandosene il significato criptico o la sua riferibilità a fatti di droga, proponendo a questa Corte la lettura di stralci dei dialoghi ritenuti esemplificativi di tali presunti errori di valutazione. Si richiama l'argomento della conversazione nella quale si discute del debito di IC TO RE, che secondo la difesa avrebbe ad oggetto quanto letteralmente desumibile dal dialogo stesso, cioè la vendita di un motociclo, che era appartenuto a TO ER, come documentato. Anche nel corso del dialogo, nel quale la compagna del IC aveva invitato l'indagato a discutere della cosa andando a casa loro, la difesa rileva non esservi alcun accenno a traffici di droga, avendo il Tribunale omesso di considerare che la conversazione si era svolta tra due soggetti incensurati. Peraltro, a seguire il ragionamento del Tribunale, i fatti di cui al capo 150) avrebbero dovuto essere contestati anche a TO RE, PERRI ON, ME SE e GA ON, siccome presenti alla conversazione e nominati nel corso della stessa. L'unico riferimento criptico (quello alla "corrente 380" nel corso del dialogo tra GA ON e l'indagato) sarebbe del tutto incompatibile con la ricostruzione operata nell'ordinanza censurata, dal momento che, ove il MU fosse stato il fornitore del IC, il GA non avrebbe avuto motivo di dare quella informazione al MU. Anche l'utilizzo delle s.i.t degli assuntori di droga sono state impropriamente valorizzate dal Tribunale, avendo costoro riferito fatti antecedenti all'arresto del MU e alla esistenza della associazione facente capo ai GA. Ancora, si contesta la conducenza degli elementi valorizzati a carico dell'indagato attraverso la mera trasposizione di quelli riguardanti il fratello e si evidenzia una contraddizione tra quanto contestato al capo 1), laddove si fa riferimento a una partecipazione sino all'anno 2016, e quanto contestato specificamente al ricorrente, di avere cioè gestito insieme al fratello lo spaccio al minuto da agosto 2016 e sino almeno al 13/11/2019. Infine, si rileva l'assenza di contatti o elementi 4 di collegamento tra l'indagato e uno qualunque degli altri presunti sodali dopo l'agosto 2016, osservandosi che il rapporto lavorativo dell'indagato e del fratello presso l'azienda GA giustificherebbe comunque i contatti e la messaggistica fino al 2016, avendo i gemelli MU, che non avrebbero avuto modo di concordare tale versione difensiva poiché ristretti in luoghi diversi, chiarito che la collaborazione lavorativa era poi cessata perché erano stati accusati dai datori di lavoro di alcuni ammanchi. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, la difesa contesta che dalla condotta di cui al capo 150) possa trarsi la pericolosità ritenuta dal Tribunale, trattandosi di reati non contestati al GA ON, avendo lo stesso Tribunale annullato il titolo per difetto di esigenze cautelari nei confronti di IC e DE VI. In ogni caso, al 13/11/2019 la condotta sarebbe finita per scioglimento del sodalizio, cosicché dovrebbe valorizzarsi la risalenza nel tempo delle condotte di cui al capo 150), ritenendosi risolutivamente idonee anche misure meno gravose. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. In premessa, va ricordato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), Va, dunque, affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2005, 5 Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Il Tribunale ha operato una ricostruzione dell'associazione, dando conto degli elementi dai quali ha tratto il convincimento dei suoi tratti costitutivi, delineando un assetto nel quale la figura centrale è stata ritenuta GA ON, soggetto attorno al quale gravitavano gli altri sodali. Non coglie nel segno la premessa operata dalla difesa con riferimento alla non riferibilità degli elementi esposti nell'ordinanza impugnata rispetto alla posizione del MU: i contatti con costui e il rapporto fiduciario tra i due costituiscono infatti uno degli elementi valorizzati dal Tribunale nei confronti dell'indagato. La lettura dei dialoghi è stata spiegata in maniera logica, sicché in questa sede le censure difensive si pongono quale allegazione di una lettura alternativa. Il Tribunale ha dato conto degli esiti delle indagini avviate a partire dall'aprile 2019 per affermare che sin da subito era stato registrato un dialogo nel quale il MU alludeva al traffico di stupefacenti sempre con il GA ed è rispetto a tale contesto che sono state valutate anche le sommarie informazioni dei clienti, i quali hanno sì riferito del solo MU e non anche dei rapporti tra questi e il gruppo facente capo al GA, ma il Tribunale ha operato una logica saldatura di tale condotta con l'attività che la precede e che vede il MU interagire con il GA per ricevere la droga da destinare al successivo spaccio. Anche le critiche mosse ai gemelli MU da alcuni sodali, valutate dalla difesa in termini di contraddizione con la partecipazione dell'indagato al medesimo sodalizio, sono state spiegate, in maniera del tutto logica, dal Tribunale quale indice della vicinanza dell'indagato al GA e del rapporto fiduciario con costui, la difesa avendo omesso di considerare che le lamentele dei sodali riguardavano proprio il modo in cui i gemelli MU gestivano il traffico di droga, GA LO avendo consigliato di "tenerli al guinzaglio" e di farsi aggiornare in maniera costante sulle loro attività. 3. Anche il motivo inerente al quadro cautelare è infondato. Il Tribunale non si è limitato a dare conto della insussistenza di elementi atti a superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha giustificato la ritenuta sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione, desumendolo dalle modalità della condotta, tenuto conto del rapporto fiduciario con il vertice associativo e, soprattutto, della rete di rapporti con fornitori e acquirenti che alimentano i traffici del gruppo, tale da consentire all'indagato, ove libero di agire, di perseverare nelle condotte criminose sin qui osservate. Il giudizio sulla attualità e concretezza è stato condotto in maniera coerente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere 6 ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Ha, infine, adeguatamente motivato in ordine alla idoneità della sola misura infra muraria, valutando la tipologia dei reati, tali da consentire all'indagato di perseverare in analoghe condotte anche dal domicilio, mediante forme di gestione dei traffici indirette o a distanza, sia quanto all'approvvigionamento che avuto riguardo all'attività di spaccio. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden e BR CA CE M
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi gli avv.ti Domenico Michele Villella e ON Larussa del foro di Lamezia Terme, per MU CE, il primo dei quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
il secondo si è associato alle richieste del co-difensore. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32420 Anno 2023 Presidente: CIAMPI SC MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MU CE, avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, siccome ritenuto gravemente indiziato della partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1) e di concorso in detenzione continuata di sostanza stupefacente di tipo non specificato ceduta a IC TO RE e DE VI IN che la ricevevano per destinarla a loro volta allo spaccio (capo 150). Il procedimento riguarda una indagine nella quale sono confluite numerose fonti di prova (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri e attività di OCP approntate dagli investigatori), dalle quali il giudice della cautela ha tratto la sussistenza di un quadro gravemente indiziante l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016 che ha come base logistica l'abitazione della famiglia GA (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori) e che può contare su stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lametia Terme che fuori dal territorio lametino, segnatamente sfruttando il legame di parentela acquisita con i LUPPARELLI di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga, avente come programma quello della commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia GA, ovvero destinata a gruppi organizzati a loro volta dediti a tale illecito traffico. Dal compendio probatorio, secondo il Tribunale, é emerso, intanto, il coinvolgimento dell'indagato nei fatti di cui al capo 150) della incolpazione provvisoria: dalle intercettazioni sull'utenza di IC TO RE si apprendeva che costui, adiuvato in alcune occasioni dalla compagna DE VI IN, aveva acquistato droga dai GA attraverso i gemelli MU, RE e CE (i relativi elementi sono elencati alle pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata, ove si dà atto del contenuto dei dialoghi ritenuti incriminanti e dell'esistenza, da essi ricavata, di rapporti di dare e avere dei quali si interessavano lo stesso GA ON e il MU, cui era stato proposto dalla compagna del debitore IC di andare a discutere la questione a casa loro). Il Tribunale ha superato le censure difensive, rilevando che le stesse muovevano da una lettura parcellizzata degli elementi, senza fornire una prospettazione ragionevolmente credibile dei fatti: la tesi del credito vantato da TO nei confronti del IC non emergeva dagli indizi e il riferimento alla moto, il cui passaggio di proprietà non era emerso in atti, era ragionevolmente imputabile all'utilizzo di un linguaggio criptico;
in ogni caso, anche ove esistente, questo debito si sarebbe aggiunto a quello avente certamente ad oggetto forniture di stupefacente, alla luce delle risultanze intercettative, dalle quali era 2 emerso che l'indebitamento del IC era da spiegarsi anche con il fatto che costui accettava pagamenti posticipati della droga venduta. Quanto, poi, agli elementi costitutivi del sodalizio, il Tribunale ha ritenuto sussistente il tacito accordo tra i sodali facenti capo a GA ON, inteso a realizzare una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti;
una organizzazione stabile che poteva contare sul contributo di ciascuno e sulla ripartizione dei rispettivi compiti, con suddivisione di essi anche in relazione alle sostanze trattate, tutti riconducibili alla figura apicale di GA IO, il quale impartiva le direttive ai figli ON e LO. Il gruppo disponeva di una cassa comune, per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano gli introiti dell'attività di spaccio. Su ruolo dell'indagato, poi, il Tribunale ha valorizzato le modalità attuative dei reati di cui al capo 150), traendone conferma dell'inquadramento della vicenda nella più ampia cornice associativa, essendosi egli interfacciato principalmente con i fratelli GA, la vicinanza con costoro essendo stata confermata anche dai fratelli MU che avevano dichiarato di esser stati assunti nel caseificio dei GA. Le indagini, che costituivano approfondimento di quanto già emerso in altro procedimento penale, si erano arricchite dell'apporto dichiarativo di alcuni abituali assuntori di stupefacente, i quali avevano spiegato le modalità per contattare gli spacciatori, anche quanto al linguaggio convenzionale da utilizzare. L'attività di spaccio era stata condotta unitamente dai gemelli MU, stazionando essi presso il bar Millenium, ma l'indagato l'aveva poi proseguita da solo dopo l'arresto del germano, mantenendo i contatti con i vertici che informava dei controlli delle forze dell'ordine nei confronti di altri sodali, agendo anche da "paciere" in un dissidio sorto tra GA ON e TO ER. La sua vicinanza a GA ON era rimasta ad onta del fatto che alcuni sodali, tra i quali il fratello di costui, GA LO, si fossero lamentati del modo in cui i gemelli MU gestivano l'attività di spaccio. Il ricorso a conversazioni rapidissime con indicazione del luogo di incontro o di riferimenti comprensibili solo per gli interlocutori è stato considerato indicativo della illiceità degli affari condotti, ma anche dell'esistenza di rapporti collaudati che consentivano di ricorrere a modalità atte a eludere i controlli delle forze dell'ordine. In definitiva, le fitte conversazioni intercorse tra l'indagato e il GA a partire dal 2016, la costante presenza al suo fianco presso il bar Millenium al fine di spacciare, il rapporto fiduciario con costui, non smentito dal diverso atteggiamento del fratello del capo, GA LO, che ne aveva preso il posto durante la detenzione del primo, la collaborazione con il fratello MU RE e la continuazione dell'attività anche dopo l'arresto di costui sono stati considerati nel loro complesso gravi indizi di una condotta di partecipazione al sodalizio di cui al capo 1). Infine, il Tribunale, pur richiamando la doppia presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla idoneità della sola misura infra muraria a contenerle, ha ritenuto esistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, ricavandolo dalle modalità e circostanze del fatto (in relazione alle quali ha valorizzato la pluralità dei contatti, la gravità delle condotte, il significativo arco temporale, la vicinanza 3 ai GA e, soprattutto, a GA ON), ritenendo attuale e concreto il pericolo che l'indagato, ove non ristretto con l'estremo presidio del carcere, possa ristabilire i contatti con l'ambiente criminale di appartenenza e la rete di fornitori-acquirenti che ne alimenta i traffici, l'inadeguatezza della misura domiciliare derivando anche dalla conformazione delle condotte, rispetto alle quali gli arresti domiciliari, anche ove elettronicamente presidiati, non sarebbero in grado di impedire al soggetto la reiterazione di analoghi comportamenti, anche attraverso forme di gestione indiretta e/o a distanza, ritenuta la proporzionalità della misura anche rispetto alla pena irrogabile. 3. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi, con i quali ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, anche sotto il profilo della scelta della misura. Quanto alla prima, il deducente ne contesta la valutazione operata dal Tribunale, rilevando l'eccentricità, rispetto ai fatti contestati all'indagato, della ricostruzione operata in premessa dai giudici territoriali, con richiamo a fonti di prova non pertinenti, quanto alla specifica posizione. Si contesta l'interpretazione letterale delle trascrizioni del compendio intercettativo, quanto al capo 150), negandosene il significato criptico o la sua riferibilità a fatti di droga, proponendo a questa Corte la lettura di stralci dei dialoghi ritenuti esemplificativi di tali presunti errori di valutazione. Si richiama l'argomento della conversazione nella quale si discute del debito di IC TO RE, che secondo la difesa avrebbe ad oggetto quanto letteralmente desumibile dal dialogo stesso, cioè la vendita di un motociclo, che era appartenuto a TO ER, come documentato. Anche nel corso del dialogo, nel quale la compagna del IC aveva invitato l'indagato a discutere della cosa andando a casa loro, la difesa rileva non esservi alcun accenno a traffici di droga, avendo il Tribunale omesso di considerare che la conversazione si era svolta tra due soggetti incensurati. Peraltro, a seguire il ragionamento del Tribunale, i fatti di cui al capo 150) avrebbero dovuto essere contestati anche a TO RE, PERRI ON, ME SE e GA ON, siccome presenti alla conversazione e nominati nel corso della stessa. L'unico riferimento criptico (quello alla "corrente 380" nel corso del dialogo tra GA ON e l'indagato) sarebbe del tutto incompatibile con la ricostruzione operata nell'ordinanza censurata, dal momento che, ove il MU fosse stato il fornitore del IC, il GA non avrebbe avuto motivo di dare quella informazione al MU. Anche l'utilizzo delle s.i.t degli assuntori di droga sono state impropriamente valorizzate dal Tribunale, avendo costoro riferito fatti antecedenti all'arresto del MU e alla esistenza della associazione facente capo ai GA. Ancora, si contesta la conducenza degli elementi valorizzati a carico dell'indagato attraverso la mera trasposizione di quelli riguardanti il fratello e si evidenzia una contraddizione tra quanto contestato al capo 1), laddove si fa riferimento a una partecipazione sino all'anno 2016, e quanto contestato specificamente al ricorrente, di avere cioè gestito insieme al fratello lo spaccio al minuto da agosto 2016 e sino almeno al 13/11/2019. Infine, si rileva l'assenza di contatti o elementi 4 di collegamento tra l'indagato e uno qualunque degli altri presunti sodali dopo l'agosto 2016, osservandosi che il rapporto lavorativo dell'indagato e del fratello presso l'azienda GA giustificherebbe comunque i contatti e la messaggistica fino al 2016, avendo i gemelli MU, che non avrebbero avuto modo di concordare tale versione difensiva poiché ristretti in luoghi diversi, chiarito che la collaborazione lavorativa era poi cessata perché erano stati accusati dai datori di lavoro di alcuni ammanchi. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, la difesa contesta che dalla condotta di cui al capo 150) possa trarsi la pericolosità ritenuta dal Tribunale, trattandosi di reati non contestati al GA ON, avendo lo stesso Tribunale annullato il titolo per difetto di esigenze cautelari nei confronti di IC e DE VI. In ogni caso, al 13/11/2019 la condotta sarebbe finita per scioglimento del sodalizio, cosicché dovrebbe valorizzarsi la risalenza nel tempo delle condotte di cui al capo 150), ritenendosi risolutivamente idonee anche misure meno gravose. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. In premessa, va ricordato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), Va, dunque, affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2005, 5 Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Il Tribunale ha operato una ricostruzione dell'associazione, dando conto degli elementi dai quali ha tratto il convincimento dei suoi tratti costitutivi, delineando un assetto nel quale la figura centrale è stata ritenuta GA ON, soggetto attorno al quale gravitavano gli altri sodali. Non coglie nel segno la premessa operata dalla difesa con riferimento alla non riferibilità degli elementi esposti nell'ordinanza impugnata rispetto alla posizione del MU: i contatti con costui e il rapporto fiduciario tra i due costituiscono infatti uno degli elementi valorizzati dal Tribunale nei confronti dell'indagato. La lettura dei dialoghi è stata spiegata in maniera logica, sicché in questa sede le censure difensive si pongono quale allegazione di una lettura alternativa. Il Tribunale ha dato conto degli esiti delle indagini avviate a partire dall'aprile 2019 per affermare che sin da subito era stato registrato un dialogo nel quale il MU alludeva al traffico di stupefacenti sempre con il GA ed è rispetto a tale contesto che sono state valutate anche le sommarie informazioni dei clienti, i quali hanno sì riferito del solo MU e non anche dei rapporti tra questi e il gruppo facente capo al GA, ma il Tribunale ha operato una logica saldatura di tale condotta con l'attività che la precede e che vede il MU interagire con il GA per ricevere la droga da destinare al successivo spaccio. Anche le critiche mosse ai gemelli MU da alcuni sodali, valutate dalla difesa in termini di contraddizione con la partecipazione dell'indagato al medesimo sodalizio, sono state spiegate, in maniera del tutto logica, dal Tribunale quale indice della vicinanza dell'indagato al GA e del rapporto fiduciario con costui, la difesa avendo omesso di considerare che le lamentele dei sodali riguardavano proprio il modo in cui i gemelli MU gestivano il traffico di droga, GA LO avendo consigliato di "tenerli al guinzaglio" e di farsi aggiornare in maniera costante sulle loro attività. 3. Anche il motivo inerente al quadro cautelare è infondato. Il Tribunale non si è limitato a dare conto della insussistenza di elementi atti a superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha giustificato la ritenuta sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione, desumendolo dalle modalità della condotta, tenuto conto del rapporto fiduciario con il vertice associativo e, soprattutto, della rete di rapporti con fornitori e acquirenti che alimentano i traffici del gruppo, tale da consentire all'indagato, ove libero di agire, di perseverare nelle condotte criminose sin qui osservate. Il giudizio sulla attualità e concretezza è stato condotto in maniera coerente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere 6 ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Ha, infine, adeguatamente motivato in ordine alla idoneità della sola misura infra muraria, valutando la tipologia dei reati, tali da consentire all'indagato di perseverare in analoghe condotte anche dal domicilio, mediante forme di gestione dei traffici indirette o a distanza, sia quanto all'approvvigionamento che avuto riguardo all'attività di spaccio. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden e BR CA CE M