Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 37976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37976 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
DO AC
37976-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
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Presidente -
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EN ON BU
RI NI
- Relatore -
FA IC
Sez.1493
Sent. n. sez UP - 16/10/2025 R.G.N. 19597/2025
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da
SENTENZA
VE NI, nato a [...] il [...]
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalinė e gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio Da richiesta di parte imposto dalla legge
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di VE NI
IL FUNZION ST UA
GA MA Luisa, nata a ER (Tp) il [...], in [...] e quale esercente la responsabilità genitoriale su UL IN, nata a [...] il [...] e GA Mya, nata ER (Tp) il 13/9/2019
avverso la sentenza del 25/9/2024 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere RI NI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto annullare la sentenza con rinvio, con riguardo ai capi A) e C), con rigetto del ricorso dell'imputato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Luigi Vincenzo in sostituzione dell'Avv. Angelo Galati, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/9/2024, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'8/2/2024 dal Tribunale di Trapani, assolveva NI VE dalle contestazioni di maltrattamenti in famiglia (capo A) e tentata violenza sessuale (capo C), perché il fatto non sussiste, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena con riguardo al delitto di atti persecutori (capo B).
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, dopo aver giudicato la persona offesa del tutto inattendibile e violenta, e dopo aver escluso ogni ipotesi di soggezione/sottomissione all'imputato, avrebbe comunque riconosciuto il delitto di atti persecutori, senza considerare che le prove indicate avrebbero potuto esser precostituite dalla stessa donna per sostenere l'accusa; i testi a riscontro, inoltre, sarebbero soltanto de relato. La sentenza, ancora, non spiegherebbe perché la persona offesa, ritenuta inattendibile per i reati più gravi, dovrebbe invece esser creduta quanto al delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., così manifestando evidente incompatibilità logica;
- gli stessi vizi sono poi denunciati quanto alla sospensione condizionale della pena. La Corte di appello avrebbe negato il beneficio in forza dei precedenti penali a carico del ricorrente, senza però valutare che gli stessi risalirebbero al 2001 (24 anni prima della sentenza in esame) e che, per uno di essi, sarebbe stata già concessa la sospensione condizionale, in termini edittali compatibili con il secondo beneficio, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen.
3. Propone ricorso per cassazione anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, deducendo i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 572 cod. pen., 125, comma 3, 192, 546 cod. proc. pen. Con riguardo al delitto di maltrattamenti in famiglia, la sentenza si sarebbe concentrata sui tre episodi di aggressione fisica, descritti dalla persona offesa, trascurando del tutto il racconto di questa quanto alle violenze morali ed alle umiliazioni subite ad opera dell'imputato. In ordine, poi, alla sporadicità degli episodi, la pronuncia sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che richiederebbe un numero minimo di condotte collegate tra loro come manifestazioni di persistente attività vessatoria, come nel caso in esame. Il dolo del reato, peraltro, emergerebbe dalle parole dello stesso imputato;
- le medesime censure, poi, sono mosse alla sentenza nella parte in cui avrebbe contestato l'attendibilità della persona offesa. Premesso che il narrato di questa apparirebbe misurato, riferendo anche elementi favorevoli all'imputato, la
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Corte di appello avrebbe svalutato i riscontri estrinseci acquisiti, come le fotografie (che evidenzierebbero ecchimosi sul corpo della donna) e le dichiarazioni della madre e della figlia della stessa persona offesa. Quanto all'episodio del febbraio 2020, inoltre, la Corte avrebbe sminuito la testimonianza di queste due ultime fonti, sebbene non siano de relato;
- ancora le medesime censure, infine, sono sollevate con riguardo al delitto di tentata violenza sessuale. La sentenza non avrebbe riconosciuto rilievo alle testimonianze de relato della madre, della figlia e della sorella della persona offesa, che avrebbero dichiarato di essere a conoscenza del fatto. I testimoni della difesa, inoltre, non avrebbero fornito elementi sufficienti a smentire la costruzione accusatoria, come meglio specificato nel motivo. Infine, si contesta sul capo l'assenza di una motivazione rafforzata.
4. Propongono ricorso per cassazione anche le parti civili, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione quanto al delitto di maltrattamenti. La sentenza, in modo del tutto illogico, avrebbe dato atto di reiterate condotte offensive, umilianti e denigratorie poste in essere dall'imputato, tali da integrare il reato, e, tuttavia, lo avrebbe assolto, svalutando o non valutando il complesso di comportamenti abituali e degradanti riferiti dalla persona offesa, oltre ai tre principali sui quali soli la Corte si sarebbe concentrata, isolandoli. Il complesso probatorio acquisito, ed in particolare le dichiarazioni della persona offesa, attesterebbero dunque il reato ex art. 572 cod. pen., ulteriormente confermato dalle parole della figlia della donna, tali da far emergere un modus comportamentale costante e mortificante. La ricostruzione della Corte sarebbe dunque frutto di una valutazione parziale, fondata soltanto sulle dichiarazioni rese dai testi della difesa, che non avrebbero potuto percepire il quotidiano domestico. Con riguardo, infine sul punto, alla possibile reazione della donna a quanto subito, o alla sua resistenza psicologica, queste non escluderebbero in sé il reato;
- gli stessi vizi sono poi denunciati in ordine alla tentata violenza sessuale. La Corte di appello avrebbe disatteso del tutto la ricostruzione operata dal primo Giudice, assolvendo l'imputato con lettura parziale e riduttiva delle dichiarazioni della persona offesa, risultate, per contro, coerenti, prive di incertezze ed immuni da contraddizioni. Le difese dell'imputato e della parte civile hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso dell'imputato risulta manifestamente infondato.
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6. Con riguardo al primo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità quanto al delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., questa Corte non ravvisa la contraddizione che coinvolgerebbe la sentenza impugnata per aver, prima, ritenuto inattendibile la persona offesa quanto ai più gravi reati di violenza sessuale e maltrattamenti, quindi ritenuto diversamente in ordine all'altra fattispecie: la Corte di appello, infatti, ha concluso in termini difformi, rispetto alla negata responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A) e C), in forza di una motivazione del tutto adeguata, solida e fondata su concreti elementi istruttori. Una motivazione che si osserva il ricorso non menziona affatto, non cita in alcun passaggio, così risultando del tutto carente in un primario elemento di
ammissibilità.
6.1. Neppure un accenno, dunque, si ravvisa alle dichiarazioni della persona offesa, che aveva compiutamente descritto le reiterate condotte moleste tenute dall'imputato, lo stato di ansia che queste avevano prodotto in lei ed i rilevanti mutamenti delle abitudini di vita che ciò aveva comportato (cambiamento di abitazione, di orario di lavoro, di numero telefonico;
uscite sempre in compagnia). Neppure un accenno, poi, ai numerosi riscontri che la Corte di appello ha individuato alle stesse parole, come: 1) le dichiarazioni de relato della madre, del padre e della sorella della persona offesa;
2) le dichiarazioni, anche dirette, di una collega di lavoro della stessa, che aveva assistito a pedinamenti ed appostamenti dell'imputato; 3) i tabulati telefonici, che avevano attestato le numerosissime telefonate da quest'ultimo verso la persona offesa e la madre di lei, in un contenuto lasso di tempo;
4) le parziali ammissioni rese dallo stesso ricorrente.
6.2. In forza di questi argomenti, e motivata l'infondatezza della versione difensiva, la Corte di appello ha quindi adeguatamente ritenuto confermata la responsabilità del ricorrente quanto al delitto di atti persecutori.
6.3. Inammissibile, ancora, è poi l'ulteriore argomento sviluppato nel ricorso, secondo cui la persona offesa "avrebbe potuto logicamente precostituire" prove a favore "al fine di sostenere l'accusa in giudizio": si tratta, infatti, di una evidente illazione, di una congettura priva di ogni sostegno istruttorio, per come rappresentata.
6.4. In senso contrario, peraltro, non possono valere neppure le considerazioni con le quali la Corte di appello ha assolto il VE dai reati di cui ai capi A) e C), in quanto come si dirà infra - sugli stessi la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
6.5. Il primo motivo di ricorso dell'imputato, pertanto, è del tutto infondato.
7. Con riferimento, poi, alla seconda censura, che coinvolge la sospensione condizionale della pena, la stessa risulta ancora inammissibile. Dalla lettura dell'atto di appello, della memoria depositata in secondo grado e delle conclusioni
rese innanzi al Collegio del gravame, infatti, risulta che l'imputato non aveva mai fatto richiesta di sospensione condizionale della pena, per il caso in cui la Corte di appello avesse ridotto la sanzione in una misura compatibile con il beneficio: ne consegue che l'assenza di una pronuncia sul punto non può essere contestata in questa sede, non riscontrandosi alcun obbligo in capo al Giudice del gravame.
8. Il ricorso dell'imputato, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 9. I ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili possono essere trattati congiuntamente, in quanto del tutto sovrapponibili. 10. Come già richiamato in premessa, con riguardo ai reati di maltrattamenti in famiglia (capo A) e di tentata violenza sessuale (capo C) la Corte di appello ha riformato la pronuncia di condanna di primo grado, assolvendo l'imputato. 11. Ebbene, in termini generali, occorre innanzitutto qui richiamare il consolidato indirizzo di legittimità, espresso nel massimo Consesso, in forza del quale il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Pg/Troise, Rv. 272430). 11.1 Con questa pronuncia, in particolare, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di motivazione, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie
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concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. Movendo da tali postulati va inoltre sottolineato come, all'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. 11.2. Ne discende, conclusivamente, che "il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte". 12. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha assolto l'imputato dai reati di cui ai capi A) e C) con una motivazione che non si confronta affatto con la decisione di condanna di primo grado, trascurando del tutto gli esiti istruttori che, invece, quest'ultima pronuncia aveva valorizzato per sostenere il giudizio di responsabilità. 12.1 Con riguardo, innanzitutto, al delitto di maltrattamenti in famiglia, il Giudice di appello ha assolto il VE sul presupposto che: a) la persona offesa avrebbe riferito soltanto tre episodi "di condotte vessatorie e aggressive", peraltro nell'arco di circa un anno e mezzo;
b) alcuni testimoni avrebbero riferito allora di atteggiamenti aggressivi ad opera della parte civile;
c) i testimoni della difesa avrebbero escluso ogni ipotesi di "sottomissione e di soggezione" di questa rispetto all'imputato. 12.1.1. Questa motivazione risulta viziata. Per un verso, neppure un accenno è rivolto alle ripetute condotte minatorie, ingiuriose ed umilianti che l'imputato avrebbe indirizzato alla parte civile, per come da questa (e dalla figlia) riferite e riportate nella pronuncia di primo grado;
ciò, peraltro, nonostante la stessa Corte di appello, nel riportare le dichiarazioni della donna, ne abbia fatto espressa menzione. Per altro verso, la stessa pronuncia qui impugnata valorizza argomenti vaghi (come il carattere asseritamente aggressivo della donna, per come riferito da un testimone) o argomenti evidentemente ininfluenti rispetto alla consumazione del reato, peraltro oggetto di motivata contestazione nella sentenza
di primo grado (come l'assenza di "ogni ipotesi di sottomissione e di soggezione della persona offesa", riferita da testimoni della difesa che il Tribunale aveva ritenuto, con argomenti, poco credibili o non conferenti). 12.2. In ordine, poi, al delitto di violenza sessuale, la Corte di appello ha assolto l'imputato evidenziando che il racconto della parte civile sarebbe stato "del tutto privo di dettagli e di elementi", e che la stessa donna non avrebbe saputo collocare con esattezza il tempo del fatto, neppure dopo le contestazioni ricevute dal pubblico ministero. 12.2.1. Ebbene, anche con riguardo a questo capo la sentenza non si confronta affatto con la decisione di primo grado, che (pag. 7) aveva affermato la responsabilità dell'imputato alla luce di un racconto esposto dalla parte civile - attendibile e piuttosto dettagliato, peraltro ricevendo riscontro dalle dichiarazioni di alcuni testi de relato (Minore, UL e GA). Su questi elementi probatori, tuttavia, la Corte di appello non si è pronunciata affatto, e non ha specificato sia quali aspetti del racconto risulterebbero privi di dettaglio, sia le ragioni per le quali l'asserita genericità del riferimento cronologico assumerebbe un rilievo decisivo. 13. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sui capi A) e C) della rubrica. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., si dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato quanto al delitto di cui al capo B). 13.1. In sede di rinvio, si provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di NI VE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo B).
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore. RI NI
Il Presidente
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IL FUNZIONARIO
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Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
Depositata in Cancelleria
Oggi
24 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO DIZIARIO
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Il Presidente DO AC