Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
A norma dell'art. 2, commi dal primo al settimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, qualora non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del regio decreto n. 267 del 1942, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TT RM, elett.te dom.to in Roma, Via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo Boer, che unitamente all'Avv. Giuseppe Bersani lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lodi n. 480 del 24.11.1997 (R.G. n. 1119/95). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 18.12.2000;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del solo quarto motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 2 maggio 1995 RM TT conveniva davanti al Pretore del lavoro di Lodi l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e chiedeva che quest'ultimo fosse condannato, per conto del Fondo di garanzia istituito a norma dell'art. 2, commi primo e quinto, l. 29 maggio 1982 n. 297, a pagargli la somma di L. 9.559.748, oltre agli accessori.
A sostegno della domanda il ricorrente esponeva che, avendo prestato attività di lavoro subordinato fino al 31 gennaio 1992 senza ottenere dal datore di lavoro il trattamento di fine rapporto, aveva proceduto, ottenuto un decreto ingiuntivo, ad esecuzione mobiliare presso la casa del debitore, riuscendo a pignorare, come risultava dal verbale dell'ufficiale giudiziario, solamente beni del valore di L.
1.300.000. Il TT aggiungeva di avere fornito all'INPS, con la produzione del verbale di pignoramento, la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e che, ciò nonostante, l'Istituto previdenziale si era rifiutato di corrispondergli la suddetta somma di L. 9.559.748, deducendo a pretesto che non era stata provata la condizione alla quale dalla legge era stato subordinato il pagamento da parte del Fondo. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendone il rigetto per mancanza di prova della condizione posta dalla legge per il pagamento del credito o, in subordine, domandando che dal pagamento stesso fosse detratta la somma di L. 1.300.000 (per non avere il lavoratore portato a compimento l'esecuzione intrapresa contro il debitore). Con sentenza del 27 luglio 1995 il Pretore, in accoglimento della domanda, condannava l'INPS, per conto del Fondo di garanzia, a pagare al TT la somma di L. 9.559.748, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva interamente riformata dal Tribunale di Lodi con sentenza del 24 novembre 1997, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dal TT. Il Tribunale, dichiarata inammissibile la produzione in giudizio di un certificato dal quale risultava che il datore di lavoro del TT non possedeva beni immobili in Lodi, atteso che il documento, oltre tutto privo della precisa indicazione dell'ufficio di provenienza, era stato esibito in una udienza successiva a quella di costituzione nel giudizio di secondo grado, osservava che il lavoratore non aveva fornito la prova che, a seguito dell'espropriazione forzata, le garanzie patrimoniali del suo datore di lavoro erano risultate in tutto o in parte insufficienti, dato che il pignoramento mobiliare era stato eseguito solamente nella casa di abitazione e non già presso i locali dove era stata esercitata l'impresa e dato che non era stata dimostrata, mediante la produzione di certificati negativi dei registri immobiliari "non di tutto il territorio nazionale, ma almeno ... dei luoghi più strettamente collegati con il debitore e cioè il luogo di nascita, di residenza e di svolgimento dell'attività imprenditoriale", l'inesistenza di beni immobili di proprietà del medesimo datore di lavoro. Con la stessa sentenza l'appellato veniva condannato a pagare all'INPS le spese del primo e del secondo grado del giudizio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TT, che ha dedotto quattro distinti motivi.
Ha resistito con controricorso l'INPS.
Motivi della decisione
Con il secondo motivo del ricorso, che in ordine logico deve essere esaminato con priorità, il TT denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 l. 29 maggio 1992 n. 297, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene, in sintesi, che il Tribunale avrebbe dovuto confermare la pronuncia di accoglimento della domanda emessa dal primo giudice, dal momento che egli aveva fornito la prova dell'esistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, ivi compresa quella relativa alla mancanza o all'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, giacché, fermo restando che egli non aveva la possibilità di ricercare su tutto il territorio nazionale eventuali beni, mobili o immobili o crediti, appartenenti al proprio datore di lavoro - ne', del resto, le disposizioni contenute nel suddetto art. 2 della legge n. 297 del 1982 ponevano a suo carico l'onere di tale ricerca - la suddetta prova era stata da lui fornita per mezzo della esibizione del verbale di pignoramento mobiliare, parzialmente negativo, dal quale risultava che, se il suddetto datore di lavoro fosse stato soggetto alle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non avrebbe certamente evitato la dichiarazione di fallimento.
Questo motivo è fondato.
I. Con l'art. 2, primo comma, l. 29 maggio 1982 n. 297 è stato istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", che ha il compito, in sostituzione del datore di lavoro in tutto o in parte inadempiente e "in caso di insolvenza del medesimo", di provvedere al pagamento dell'emolumento che deve essere corrisposto ai lavoratori subordinati (o loro aventi causa) al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
I commi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo di legge, quanto alla domanda che deve essere proposta dagli interessati per conseguire il pagamento dal Fondo di garanzia, nel fare riferimento alla qualità che deve ricoprire il datore di lavoro (imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali), stabiliscono le modalità che debbono essere osservate una volta che sia stato dichiarato il fallimento del medesimo o che sia stato omologato il concordato preventivo chiesto dal debitore o che sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa sottoposta per legge a tale procedura, disponendo, in particolare, che la domanda non può essere formulata prima del compimento di determinati atti processuali, singolarmente individuati a seconda dei casi specificamente previsti (deposito e dichiarazione di esecutività dello stato passivo o decreto di ammissione tardiva del credito o, qualora sia sorta contestazione sul credito, pubblicazione della sentenza che definisce il relativo giudizio, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, nonché pubblicazione della sentenza di omologazione in caso di concordato preventivo).
Come si evince, quindi, dalle disposizioni contenute nei primi quattro commi dell'articolo - e tralasciando per il momento l'esame del quinto comma, cui deve farsi specifico riferimento per la decisione che deve essere emessa nel presente giudizio - il legislatore, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, ha subordinato il pagamento da parte del Fondo di garanzia alla esistenza delle seguenti tre condizioni (rectius, requisiti), la cui prova, ovviamente, è a carico di colui che ne faccia richiesta (cfr. Cass. 12 luglio 1999 n. 7355): a) l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
b) l'inadempimento del datore di lavoro per l'intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte;
c) l'insolvenza del medesimo datore di lavoro.
La necessità dell'esistenza di quest'ultima condizione risulta palese non solo perché della stessa si fa espressa menzione nel primo comma - "in caso di insolvenza del medesimo" - ma anche perché le modalità e i termini stabiliti dai tre commi successivi sono collegati, come si è visto, all'avvenuto compimento di atti inerenti a quel determinato procedimento concorsuale che è stato posto in essere nei confronti dell'imprenditore-datore di lavoro. Di tal che, in base alla definizione che dottrina e giurisprudenza danno della situazione oggettiva prevista dall'art. 5 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (cfr., per quanto concerne la giurisprudenza, da ultimo Cass. 3 luglio 1999 n. 6862), dalla legge si richiede la prova - che deve essere automaticamente desunta, per mezzo di una praesumptio iuris et de iure (artt. 2727 e 2728, primo comma, c.c.) da un fatto incontrovertibilmente certo, consistente nella apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali sopra indicati - che il datore di lavoro non è in grado di far fronte, tempestivamente e con i normali mezzi di pagamento, all'adempimento delle obbligazioni assunte, a nulla rilevando che gli elementi attivi del suo patrimonio superino quelli passivi.
Come occorre aggiungere, d'altra parte, una volta che il lavoratore abbia fornito al Fondo di garanzia, mediante l'esibizione di idonea documentazione (v. in proposito Cass. 12 luglio 1999 n. 7355, già indicata), la prova dell'esistenza di tutte e tre le condizioni previste dalla legge, non è necessario attendere, per il pagamento della somma dovuta, la chiusura del procedimento concorsuale al quale il datore di lavoro è stato sottoposto. Ed invero, ai sensi del settimo comma del medesimo art. 2 e in forza dell'accollo cumulativo previsto dalla legge (cfr., in ordine all'esistenza di tale figura giuridica, Cass. 21 ottobre 1995 n. 10968), il pagamento deve essere effettuato "entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato", essendo poi stabilito che il Fondo resta surrogato nel privilegio generale sui mobili o nel privilegio sopra gli immobili, spettanti al lavoratore-originario creditore nei confronti del medesimo datore di lavoro.
II. Il quinto comma dell'art. 2 regola una fattispecie parzialmente diversa, perché si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: il legislatore, infatti, si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non possa essere dimostrato, per mezzo della presunzione legale sopra indicata, lo stato di insolvenza del medesimo datore di lavoro.
Il comma in questione dispone che, ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni di cui si è sopra parlato (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia, "sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
In tal caso, quindi, ferma restando la necessità dell'esistenza delle due condizioni sopra indicate con le lettere a) e b), in luogo della terza condizione, consistente nella (prova dell') insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi (entrambi necessari) requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti. In altre parole, riguardo a quest'ultimo requisito, poiché il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati nel punto I, deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa praesumptio iuris et de iure, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma anche sufficiente), come si è visto, che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso - all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi). Inoltre, come anche in tal caso è necessario precisare, la legge dispone che, ricorrendo tutte e quattro le condizioni previste, il Fondo di garanzia deve provvedere al pagamento del trattamento di fine rapporto, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, senza attendere il compimento della procedura esecutiva: è solo stabilito che il lavoratore deve fornire idonea dimostrazione di avere sottoposto ad esecuzione forzata il proprio debitore, pignorando (o tentando di pignorare) beni mobili o immobili o crediti appartenenti al medesimo (non importa se presso la casa di abitazione dell'esecutato o presso la sede dell'impresa o in un altro luogo che abbia un collegamento certo con lo stesso debitore e con il suo patrimonio), ma non anche di avere portato a termine il procedimento. Interpretazione, codesta, che deve trarsi, in primo luogo, dalla lettera della norma contenuta nel quinto comma dell'articolo, la quale parla di "esperimento" e non già di "compimento" dell'esecuzione forzata e, in secondo luogo, dalla disposizione inserita nel settimo comma, già esaminata, la quale, riguardo al pagamento che deve essere eseguito dal Fondo di garanzia e al conseguente diritto di surroga, richiama i precedenti commi ivi compreso il quinto.
III. A conclusione di tutti i rilievi esposti nei punti I e II deve allora enunciarsi il seguente principio di diritto. A norma dell'art. 2, commi dal primo al settimo, l. 29 maggio 1982 n. 297, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda previsto dalla legge) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui verte quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, qualora non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva prevista dall'art. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova della avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore.
Nel caso in esame, poiché è in discussione la fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982, risulta dagli accertamenti compiuti, in via implicita o esplicita,. nella precedente fase di merito - e dall'Istituto controricorrente, che ne aveva interesse, non più contestati - che ricorrono tutte e quattro le condizioni indicate nel precedente punto II, ove si consideri: 1) che l'esistenza delle prime tre condizioni - la cessazione del rapporto di lavoro, l'inadempimento dell'obbligazione inerente al trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro, la mancanza in quest'ultimo della qualità di imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali - era stata implicitamente accertata dal primo giudice e su tale accertamento si è ormai formato il giudicato interno per non avere l'INPS nell'atto di appello formulato alcuna censura al riguardo;
2) che il fatto, oltre tutto in questa sede non contestato, che il TT avesse promosso l'esecuzione forzata individuale in modo serio ed adeguato - dal quale fatto, per via di presunzione legale, si trae la prova della insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro - è stato oggetto di esplicito accertamento, da parte di entrambi i giudici di merito, tramite il verbale, esibito dall'interessato, del pignoramento eseguito presso la casa di abitazione del debitore. Avuto riguardo a questi accertamenti di fatto e in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, poiché la sentenza impugnata è affetta dai vizi dedotti dal ricorrente, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso e debbono essere assorbiti gli altri tre motivi, con i quali il TT, in primo luogo, lamenta che sia stata dichiarata inammissibile la produzione in giudizio di un documento, inerente ai registri immobiliari, che intendeva utilizzare come (ulteriore) elemento di prova, in secondo luogo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 se interpretato nel senso indicato dal giudice di appello (questione, codesta, che deve essere ritenuta irrilevante) e, infine, si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi della fase di merito.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione alla censura accolta e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. e deve essere rigettato l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza emessa dal Pretore del lavoro di Lodi il 27 luglio 1995.
Ferma restando la statuizione sulle spese emanata dal primo giudice (derivante dalla pronuncia di rigetto dell'appello), l'INPS, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare al TT le spese del giudizio di secondo grado e del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza emessa dal Pretore del lavoro di Lodi. Condanna l'INPS a pagare al TT le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, che liquida, rispettivamente, in complessive L. 2.000.000, di cui L. 200.000 per spese vive, L. 800.000 per diritti e il resto per onorari e in L.
1.500.000 per onorari, oltre a L. 34.000 per spese vive.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001